Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile
DECRETO LEGISLATIVO 14 gennaio 2013, n. 18
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche'
abrogazione della direttiva 94/56/CE. (13G00056)
GU n.48 del 26-2-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 13/03/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare
l'articolo 1;
Visto il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione degli
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che
abroga la direttiva 94/56/CE;
Vista la direttiva 94/56/CE che stabilisce i principi fondamentali
in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, che
istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifica
il codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE
del Consiglio, del 21 novembre 1994;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
189, recante il regolamento di riordino dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo, a norma dell'articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Ritenuto necessario fornire disposizioni applicative del
regolamento (UE) n. 996/2010, per quanto concerne in particolare le
sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del citato
regolamento e l'individuazione delle misure necessarie affinche' esse
siano attuate in applicazione dell'articolo 23 del medesimo
regolamento;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia
e delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la
violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle
inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel
settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE, di
seguito denominato: «regolamento».
Art. 2
Destinatari
1. I soggetti chiamati a rispondere per le violazioni sanzionate
dal presente decreto si identificano nelle «persone coinvolte» di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, numero 11, del regolamento.
Art. 3
Organismo responsabile
dell'irrogazione delle sanzioni
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), di seguito
denominata: «Agenzia», e' l'organismo responsabile dell'applicazione
del presente decreto e irroga le sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 4 ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. Il procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni previste
dall'articolo 4 e' disciplinato con delibera del Collegio
dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle
infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo procedimento e' reso
pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito web istituzionale dell'Agenzia.
Art. 4
Violazioni e sanzioni amministrative
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Agenzia irroga le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di seguito
elencate:
a) ai soggetti di cui all'articolo 2 che, avuta conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, del verificarsi di un
incidente o di un inconveniente grave, non ne informino l'Agenzia
immediatamente, ossia entro sessanta minuti, direttamente o
attraverso l'organizzazione di cui fanno parte, si applica la
sanzione amministrativa da tremila euro a dodicimila euro;
b) ai soggetti di cui all'articolo 2 che diffondano le
informazioni protette di cui all'articolo 14 del regolamento si
applica la sanzione amministrativa da diecimila euro a quarantamila
euro;
c) ai soggetti di cui all'articolo 2 che ostacolino l'attivita'
dell'Agenzia, impedendo ai suoi investigatori di adempiere ai loro
doveri, si applica la sanzione amministrativa da cinquemila euro a
ventimila euro;
d) si applica la sanzione amministrativa da ventimila euro a
ottantamila euro ai soggetti di cui all'articolo 2 che, prima
dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia:
1) modificano lo stato del luogo dell'incidente;
2) prelevano campioni dal luogo dell'incidente;
3) intraprendono movimenti o effettuano campionamenti
dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto;
4) spostano o rimuovono l'aeromobile o il suo relitto;
e) ai soggetti di cui all'articolo 2 che si rifiutino di fornire
agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e
documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza,
occultandoli, alterandoli o distruggendoli, si applica la sanzione
amministrativa da ventimila euro a ottantamila euro.
2. Non si applicano la sanzione amministrativa di cui al comma 1,
lettera d), a chi commette le condotte di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4) della medesima lettera, per ragioni di sicurezza, per assistere
persone ferite ovvero previa autorizzazione dell'autorita'
responsabile del luogo dell'incidente, con la consultazione, ove
possibile, dell'Agenzia.
3. Nel caso di segnalazioni effettuate dai soggetti di cui
all'articolo 2 attraverso l'organizzazione di cui fanno parte,
l'obbligo di segnalazione puo' essere assolto dall'organizzazione
medesima, anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei citati
soggetti, conformemente ad un apposito modello pubblicato
dall'Agenzia sul proprio sito internet.
Art. 5
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il
1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i limiti delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 4, mediante
applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al
consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio
precedente. Gli aggiornamenti si applicano dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
Art. 6
Versamento dei proventi
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste
dal presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Agenzia trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sull'applicazione
del presente decreto e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'Agenzia provvede all'adempimento dei compiti previsti nel
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2013
07-03-2013 19:54
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