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Legge

Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venir e ...
Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venir e in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso persona le
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 4 febbraio 2013, n. 23
Regolamento relativo all'aggiornamento del decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: "Disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venir
e in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso persona
le". (13G00062) GU n.71 del 25-3-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2013
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernen
te la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sos
tanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Ministro della sanita'
21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazze
tta Ufficiale 20 aprile 1973, n. 104 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire
in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso persona
le, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente del
la Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articol
o 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamen
to europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materia
li e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimen
tari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Co
mmissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli og
getti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodo
tti alimentari e successive modificazioni ed in particolare l'ar
ticolo 6 recante deroghe per sostanze non incluse nell'elenco
dell'Unione delle sostanze autorizzate ad essere utilizzate nella fa
bbricazione deglistrati di materia plastica in materiali e og
getti di materia plastica;
Vista la richiesta di autorizzazione all'impiego
dell'additivo con
funzione biocida "Silver Zeolite A" nella
fabbricazione di
poliolefine e poliesteri, quali rivestimenti dei f
ormaggi a crosta
non edibile, presentata sia a livello comunitario c
he in Italia dalla
societa' AgPOLYMER s.a.s. di Torino;
Visto l'elenco provvisorio di additivi isti
tuito ai sensi
dell'articolo 7 del citato regolamento (UE) n. 10/2
011 e pubblicato
sul sito della Directorate General for Health &
Consumers dalla
Commissione europea con la denominazione "Prov
isional list of
additives used in Plastics";
Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore d
i sanita' in data
20 aprile 2011 e 20 aprile 2012;
Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento de
l citato decreto
del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 in att
esa dell'adozione
delle Decisioni comunitarie in merito all'inserimen
to della sostanza
nella lista positiva comunitaria di cui all'allega
to I del citato
regolamento (UE) n. 10/2011;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio supe
riore di sanita'
che si e' espresso nella seduta del 18 ottobre 2011
;
Vista la comunicazione alla Commissione del
l'Unione europea
effettuata in data 26 aprile 2012 ai sensi della di
rettiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espres
so nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
20 dicembre 2012;
Vista la comunicazione al Presidente del Consigli
o dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 ago
sto 1988, n. 400,
effettuata in data 30 gennaio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della sanita
' 21 marzo 1973
recante: "Disciplina igienica degli imballa
ggi, recipienti,
utensili, destinati a venire in contatto con le s
ostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale"
1. All'articolo 9, comma 5 del decreto del Minist
ro della sanita'
21 marzo 1973, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente lettera
d):
"d) gli additivi con funzione biocida riportati
nell'allegato II,
sezione I, parte C, alle condizioni e limitazi
oni eventualmente
indicate per le singole voci";
2. Nell'allegato II, Sezione I: "MATERIE PLASTICH
E" del decreto del
Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo la Parte
B, e' aggiunta la
seguente Parte C:
"Parte C: Additivi con funzione biocida.
|=================|================================
=================|
| Nome | Condizioni, limitazioni e tolle
ranze d'impiego |
|=================|================================
=================|
|Silver zeolite A |Dose massima d'impiego non super
iore al 3% e solo|
|(contenuto in |per poliolefine e poliesteri uti
lizzati quali |
|argento tra 2-5%)|rivestimenti dei formaggi interi
a crosta non |
| |edibile. LMS 0,05 mg/kg (come ar
gento) |
|=================|================================
=================|
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si app
licano fino alla
data di adozione delle decisioni comunitarie in mer
ito alle sostanze
che figurano nell'elenco provvisorio di cui all'art
icolo 7, comma 1
del regolamento (UE) n. 10/2011.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non
si applicano ai
materiali ed oggetti legalmente prodotti e/o commer
cializzati in un
altro Stato dell'Unione europea e a quelli ori
ginari dei Paesi
contraenti dell'accordo sullo spazio economico euro
peo, nonche' della
Turchia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello St
ato, e' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss
ervarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 febbraio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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