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Legge

d.l. 26/4/2013 n. 43. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale...
d.l. 26/4/2013 n. 43. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in abruzzo e la realizzazione degli interventi per expo 2015
DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone
terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Exp
o 2015. (13G00086)
GU n.97 del 26-4-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 27/04/2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urge
nza di emanare
disposizioni per avviare e completare gli
interventi di
implementazione infrastrutturale del Porto di
Piombino, per il
mantenimento e il potenziamento dei livelli occupa
zionali dell'area
siderurgica del medesimo comune e per superare le g
ravi situazioni di
criticita' ambientale dell'area, al fine di garant
irne lo sviluppo
sostenibile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urge
nza di emanare
disposizioni finalizzate al superamento della gra
ve situazione di
criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella
citta' di Palermo
causato dell'aggravamento dello stato ambientale de
lla discarica di
Bellolampo, la quale e' stata interessata da rip
etuti episodi di
inquinamento delle acque superficiali e di f
alda che hanno
determinato una grave situazione di pericolo pe
r la salute dei
cittadini tale da indurre la competente autorit
a' giudiziaria a
disporne il sequestro preventivo, e che, se non
adeguatamente e
tempestivamente affrontata, porterebbe ad interromp
ere la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani della citta
', con ulteriore
aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenz
a di evitare il
verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gesti
oni degli impianti
di collettamento e depurazione di Acerra, Marciani
se, Napoli Nord,
Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura
e derivazione di
Succivo, nella regione Campania;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenz
a di assicurare il
completamento dei lavori e delle opere necessarie
a garantire il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento del
l'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi internazionali ass
unti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International
des Expositions
(BIE);
Considerata, altresi', la necessita' di e
manare ulteriori
disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza
in atto per la
ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del magg
io 2012, nonche' a
favorire la ricostruzione nelle zone terremotate de
ll'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri
, adottata nella
riunione del 24 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del m
are, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei traspo
rti;
Emana
il seguente decreto-legge
Capo I
NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONC
HE' A TUTELA
DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO
E DELLA REGIONE
CAMPANIA.
Art. 1
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino co
me area di crisi
industriale complessa e disposizioni necessarie a
l suo rilancio.
1. L'area industriale di Piombino e' riconosciut
a quale area in
situazione di crisi industriale complessa ai fini
dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decre
to-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto
2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione
degli interventi
necessari al raggiungimento delle finalita' portua
li ed ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale,
con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presiden
te della Regione
Toscana e' nominato, senza diritto ad alcun compens
o e senza altri
oneri per la finanza pubblica, Commissario straordi
nario, di seguito
denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare
i poteri di cui
all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 1
35, e successive
modificazioni. Il Commissario resta in carica per
la durata di un
anno, prorogabile con decreto del Presidente d
el Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territori
o e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione
degli interventi
urgenti di cui al presente articolo e, per
ogni adempimento
propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi de
gli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, r
egionali e locali,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o m
aggiori oneri per
la finanza pubblica. Il Commissario straordinario s
i avvale altresi'
dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di
Piombino, quali
soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo
si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies
e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.
10, e successive
modificazioni.
5. Al fine di consentire la realizzazione
degli interventi
infrastrutturali destinati all'area portuale di Pi
ombino, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il CIPE
delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del de
creto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazion
i, in ordine al
progetto definitivo relativo alla bretella di colle
gamento al porto
di Piombino, parte integrante dell'asse autost
radale Cecina -
Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012,
n. 85 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n.
300, unitamente
allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione u
nica vigente con
allegato il nuovo piano economico finanziario rifer
ito alle attuali
tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Ro
signano-S. Pietro
in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tar
quinia (lotto 6A)
e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pe
scia R.-Tarquinia
(lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lo
tto 7). Tale piano
economico finanziario dovra' essere coerente con i
l piano relativo
all'intera opera che dovra' essere sottoposto anch'
esso al CIPE e per
il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal
CIPE con delibera
n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo compless
ivo dell'opera ed
all'azzeramento del valore di subentro.
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi d
i cui al comma 2
del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare, il Ministero delle infr
astrutture e dei
trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la Reg
ione Toscana e il
Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di
Programma Quadro
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto
al fine di individuare le risorse destinate
agli specifici
interventi, anche in deroga ad eventuali diver
se finalizzazioni
previste dalla normativa vigente, da trasfer
ire all'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario stra
ordinario di cui
all'articolo 1.
7. I pagamenti relativi all'attuazione degli inte
rventi di cui al
comma 6, finanziati con le risorse statali erog
ate alla regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7
milioni di euro,
sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Pat
to di Stabilita'
Interno degli enti per la quota di rispettiva comp
etenza che sara'
individuata dal Commissario straordinario e comunic
ata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria
Generale dello Stato.
Art. 2
Norme per evitare l'interruzione del servizio di ra
ccolta e gestione
dei rifiuti urbani nel territorio di Pa
lermo
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di c
ui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio
2012, atteso il
permanere delle condizioni di emergenza ambiental
e e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare i
l verificarsi di
soluzioni di continuita' negli interventi posti in
essere nel corso
della gestione della medesima emergenza ambient
ale, sino al 31
dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva
diversa previsione
del presente articolo, le disposizioni di cui
all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 de
l 9 luglio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del
23 luglio 2010,
limitatamente agli interventi necessari a: a)
completare la
realizzazione ed autorizzazione della c.d. ses
ta vasca della
discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
b) realizzare ed
autorizzare, nelle more della piena funzionalita' d
ella citata sesta
vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti
; c) mettere in
sicurezza l'intera discarica, garantendo la corre
tta gestione del
percolato in essa prodotto e completando il sistema
impiantistico di
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urb
ani, al fine di
pervenire al conferimento in discarica di soli rifi
uti trattati; d)
migliorare ed incrementare la raccolta differenziat
a dei rifiuti nel
territorio del comune di Palermo; e) implementare
e completare il
sistema impiantistico previsto nel piano regionale
di gestione dei
rifiuti urbani al fine assicurare una corretta ge
stione del ciclo
integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle
lettere dalla a)
alla c) del periodo precedente dovranno essere pos
ti in essere in
raccordo con le eventuali determinazioni assun
te dall'autorita'
giudiziaria competente.
2. Le funzioni del Commissario previsto da
ll'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al com
ma 1 sono affidate
a soggetto nominato dal Presidente della regio
ne siciliana. Al
soggetto nominato viene intestata apposita cont
abilita' speciale
presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono tra
sferite le risorse
occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella
titolarita' della
contabilita' speciale n. 5446/Palermo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del pres
ente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la cope
rtura finanziaria
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Min
istri di cui al
comma 1.
Art. 3
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambienta
le nella Regione
Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di c
ui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n.
100, atteso il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambienta
le e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare i
l verificarsi di
soluzioni di continuita' nelle gestioni deg
li impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise,
Napoli Nord, Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e deriva
zione di Succivo,
nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014,
salvo ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania delle
procedure per la
selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento
e gestione degli
impianti, continuano a produrre effetti le disp
osizioni, di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Mini
stri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 1° giugno
2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso t
ermine continuano
a produrre effetti i provvedimenti rispettivam
ente presupposti,
conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del pres
ente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la cope
rtura finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consi
glio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26
novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e
' sostituita dalla
seguente: "trentasei";
Art. 4
Proroga gestione commissariale Galleria Pa
voncelli
1. In considerazione del permanere di gravi condi
zioni di emergenza
connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleri
a Pavoncelli", le
disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente d
el Consiglio dei
Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicat
a nella Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a pro
durre effetti fino
al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continu
a ad operare con i
poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla med
esima data.
2. Con Accordo di programma, da stipularsi
entro sei mesi
antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Re
gioni interessate
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti,
sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individua
no il soggetto
competente al subentro nelle attivita' e nelle iniz
iative finalizzate
al superamento della situazione di criticita'
connessa alla
vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del pres
ente articolo si
provvede con le risorse previste dall'ordinanza di
cui al comma 1.
Capo II
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILA
NO 2015
Art. 5
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazion
e di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'e
vento Expo 2015 e
delle opere essenziali e connesse di cui agli alle
gati del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottob
re 2008, nonche'
degli interventi strettamente funzionali nell
e programmazioni
comunali, provinciali e regionali, e della contest
uale presenza di
cantieri in corso e al fine di garantire, senza
nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei temp
i stabiliti per lo
svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempiment
o degli obblighi
internazionali assunti dal Governo italiano nei con
fronti del Bureau
International des Expositions (BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25
giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.
133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti
il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco
di Milano e i
rappresentanti degli enti locali interessati, so
no istituiti gli
organismi per la gestione delle attivita', compresa
la previsione di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo
degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presiden
te della Regione
Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri d
i ripartizione e
le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con i
l medesimo decreto
e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica,
anche nell'ambito dei soggetti della governance del
la Societa', ivi
incluso l'Amministratore delegato, il Commissario U
nico delegato del
Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutt
i i poteri e tutte
le funzioni, gia' conferiti al Commissario Straordi
nario delegato del
Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i pote
ri e le deroghe
previsti nelle ordinanze di protezione civile richi
amate all'articolo
3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 magg
io 2012, n. 59,
convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da int
endersi estese a
tutte le norme modificative e sostitutive delle
disposizioni ivi
indicate. Sono altresi' attribuiti al Commissario U
nico i poteri del
Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezio
ne dei poteri e
delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 dell
a Convenzione di
Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni
Universali, che
verranno individuati con apposito decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Nel rispetto dei principi generali dell'ordi
namento e della
normativa comunitaria, degli obblighi intern
azionali assunti
dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate
ai sensi della
vigente legislazione, il Commissario Unico
esercita poteri
sostitutivi per risolvere situazioni o eventi
ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di
cui agli allegati
del decreto del Presidente del Consiglio dei Min
istri 22 ottobre
2008, alla partecipazione degli Stati e degli Ent
i iscritti o al
regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, i
l Commissario puo'
provvedere in deroga alla legislazione vigente a me
zzo di ordinanza,
nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei
Ministri sentito
il Presidente della Regione Lombardia. Tali
ordinanze sono
immediatamente efficaci e devono essere pubblicat
e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31
maggio 2013, con
proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alt
a e riconosciuta
professionalita' nelle discipline giuridic
o-economiche ed
ingegneristiche, o dalla comprovata esperienz
a istituzionale,
delegati per le specifiche funzioni di garanz
ia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere stretta
mente funzionali
all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e p
er assicurare il
corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei
poteri di cui al
comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati e'
scelto nel ruolo
dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per
la loro attivita'
delle strutture della societa' ovvero del continge
nte di personale
gia' esistente presso la struttura del Commissa
rio Straordinario
delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il
Commissario Unico
subentra, ivi inclusa la titolarita' della es
istente relativa
contabilita' speciale, ovvero del personale dist
accato dai soci.
Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, eventu
ali compensi dei
delegati sono a carico delle disponibilita'
della predetta
contabilita'.
2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi
con la societa'
Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni finanziari
assunti dai soci
siano mantenuti negli importi di cui all'allegat
o 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2
008 e nei tempi
adeguati alla realizzazione delle opere e
allo svolgimento
dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 d
icembre 2012, n.
228, le parole: "nella realizzazione delle ste
sse opere", sono
sostituite dalle seguenti: "prioritariamente ne
lla realizzazione
delle opere nonche' per lo svolgimento delle attiv
ita' strettamente
necessarie per la gestione dell'Evento, previa atte
stazione, da parte
della societa', della conclusione del piano delle o
pere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e
forniture della
societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente
, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e
della normativa
comunitaria, le deroghe normative previste in mate
ria di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interv
enti di Expo 2015,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consig
lio dei Ministri
richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto-
legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12
luglio 2012, n.
100; la societa' ha altresi' facolta' di deroga agl
i artt. 93 e 140
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 1
63 nonche' alle
disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 16
1; per le opere
temporanee la societa' puo' altresi' derogare
all'applicazione
dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 200
6, n. 163. Possono
trovare applicazione per le procedure di affidame
nto da porre in
essere da parte della Societa' l'art. 59, anche per
i lavori diversi
dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20 -bis, del
citato n. 163 del
2006, anche per i contratti sopra la soglia di rile
vanza comunitaria
e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposi
zioni si possono
applicare anche alle stazioni appaltanti relativame
nte alle seguenti
opere strettamente funzionali all'Evento:
1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a
ll'Autostrada A4
Milano-Torino (Viabilita' Cascina Merlata stralcio
Gamma);
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - E
xpo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostr
ada dei Laghi -
lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lot
to 2 da Cascina
Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei
Laghi tra il nuovo
svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunqu
e altro edificio
da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali
sussista l'obbligo
di smontaggio ovvero di smantellamento al termine
dell'Evento, sono
qualificati, a tutti gli effetti, come edifici tem
poranei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del
Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici te
mporanei connessi
all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbli
go di smontaggio
ovvero di smantellamento al termine dell'evento, no
n si applicano le
seguenti norme: decreto legislativo del 19 ago
sto 2005 n. 192
relativamente al rispetto dei valori limite del fab
bisogno di energia
primaria, dell'obbligo di certificazione en
ergetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittan
za; art. 11 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto de
l Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art.
146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilit
a' ambientale di
Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla co
mpensazione delle
emissioni di CO2 nel corso della preparazione
e realizzazione
dell'evento nonche', negli edifici non temporanei
, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore
, elettricita' e
raffrescamento attraverso fonti rinnovabili sup
eriori ai minimi
previsti dalla legge;
e) con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di
concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare
entro il 30 aprile
2013, sono individuate misure volte alla tutela dei
segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Unive
rsale "Expo Milano
2015", ivi compreso quanto necessario a garantire
l'appartenenza in
via esclusiva dei beni immateriali rappresentati d
a marchi, loghi,
denominazioni, simboli e colori che contraddistingu
ono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il period
o di svolgimento
dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 201
5. Con il medesimo
decreto sono individuati specifici interventi v
olti a reprimere
attivita' parallele a quelle esercitate da enti
economici o non
economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirett
e ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al f
ine di ricavarne
visibilita' o profitto economico (fenomeno
del c.d."ambush
marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni
amministrative da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 eu
ro, fatte salve le
sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti
e gli atti del
Commissario Unico e le procedure di affidamen
to dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo
2015 S.p.A., si
applicano le disposizioni processuali di cui all'ar
t. 125 del decreto
legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Pa
ese, il Comitato
Interministeriale Programmazione Economica assum
e le decisioni
strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventu
ali finanziamenti
comunitari, per la valorizzazione dell'innovazi
one del settore
turistico e la valorizzazione del patrimon
io culturale e
paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'
Expo Milano 2015,
assicurando il coordinamento tra le amministra
zioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per
il Governo ed il
Commissario di sezione per il Padiglione Ital
ia, la regione
Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le
eventuali altre
autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione
Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisc
e trimestralmente
al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su
azioni correttive
intraprese per il superamento delle criticita'.
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EV
ENTI SISMICI DEL
MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE I
N ABRUZZO.
Art. 6
Proroga emergenza sisma maggio 201
2
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'ar
ticolo 11, comma
13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
, il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,
comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, c
on modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al
31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con
i provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ott
obre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione de
lla documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge
10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile pe
r l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predett
o articolo 11, e'
rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo
termine, fermi i
requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni g
ia' previsti dai
commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decr
eto-legge n. 174
del 2012, possono presentare la documentazione util
e per accedere al
predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a
provvedervi entro l'originario termine finale del 3
0 novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche
per l'accesso ai
finanziamenti per il pagamento dei tributi, contrib
uti previdenziali
e assistenziali, nonche' dei premi per l'assicuraz
ione obbligatoria
dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei
confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo period
o;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispe
ttato il termine
ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ne
i commi da 1 a 3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vig
ore del presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate p
rovvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legg
e n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24
dicembre 2012, n.
228.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Asso
ciazione bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articol
o 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articol
o 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza c
on le disposizioni
di cui al presente articolo, prevedendo comun
que modalita' di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il ri
spetto dei limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del pred
etto decreto-legge
n. 174 del 2012.
Art. 7
Utilizzo delle risorse programmate con delibera
CIPE 135 del 21
dicembre del 2012 relative alle «spese obbligator
ie».
1. Al fine di assicurare la prosecuzione del
l'assistenza alla
popolazione della regione Abruzzo colpita dal sis
ma del 6 aprile
2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovve
ro all'assistenza
gratuita presso strutture private o pubbliche, di
cui all'art. 13,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consigli
o dei Ministri n.
4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobi
liare abitata alla
data del 6 aprile 2009 e' classificata con esi
to E, ovvero e'
ricompresa in un aggregato edilizio ai sen
si dell'art. 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Min
istri n. 3820 del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri
storici, ove non
si siano realizzate le condizioni per il rientro
nell'abitazione,
ovvero se trattasi di unita' immobiliare classifica
ta con esito "B" o
"C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenzi
ale pubblica nei
Comuni, e' riconosciuto nel limite massimo di eu
ro 53.000.000,00.
Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli
altri requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 d
ell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del
15 maggio 2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso
del proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite
massimo di euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui
unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classifica
ta con esito E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cu
i alla precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la perman
enza degli altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, d
ell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 2
7 novembre 2009,
concessi nei confronti di coloro i quali
hanno perso la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata
con esito B o C,
essendo venuto meno il rapporto di locazione, a
causa dell'evento
sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite
massimo di euro
300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessiv
amente in euro 62
milioni si provvede con le risorse programmate dall
a delibera CIPE n.
135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1,
comma 1.1, voce
"assistenza alla popolazione" nella disponibili
ta' degli uffici
speciali per la ricostruzione.
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di
svolgere con la
massima efficienza ed economicita' le funzioni
istituzionali, in
attesa della ricostruzione delle sedi destinate
ad ufficio del
predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma,
e' assegnata al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 eu
ro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ag
li oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede
con le risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicem
bre 2012, di cui
all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali
e supporto genio
civile" nella disponibilita' degli uffici s
peciali per la
ricostruzione.
4. A valere sulle medesime risorse programmat
e dalla predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, vo
ce "affitti sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' dispo
sta da parte degli
uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazi
one straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fi
ne di accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad assicura
re il definitivo
ripristino della funzionalita' della Prefet
tura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquil
a.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli o
neri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate mensilmente
dai comuni, al
presentarsi delle relative esigenze, sono trasfe
rite agli Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la successiva
assegnazione agli
enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di
risorse per gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popol
azione effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Uffici
o Speciale della
citta' di L'Aquila e' competente per gli interven
ti ricadenti nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio
Speciale per i
comuni del cratere e' competente per gli interven
ti ricadenti nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche'
dei comuni fuori
cratere.
Art. 8
Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozi
one delle macerie
causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo.
1. Per garantire la prosecuzione delle atti
vita' volte alla
rimozione delle macerie nei territori della
regione Abruzzo,
conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le
operazioni di
movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio
autorizzati dai
comuni dei materiali derivanti dal crollo degli ed
ifici pubblici e
privati, dalle attivita' di demolizione e abbattime
nto degli edifici
pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da i
nterventi edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazio
ne possono essere
svolte anche con impiego di personale e mezzi del C
orpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggett
i sono autorizzati
in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decr
eto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Special
e per la citta'
dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del
cratere, di cui
all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugn
o 2012, n. 83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sott
oscrivono con il
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il
Ministero della
Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate
le modalita' della
collaborazione, compreso il rimborso delle spe
se sostenute e
documentate nei limiti previsti dalla normativa vi
gente nonche' il
rimborso del compenso per le ore di straordinari
o autorizzato ed
effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensi
li.
3. La demolizione e l'abbattimento di immobili
appartenenti al
demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito
del sisma del 6
aprile 2009 sono curati, in base alla competenza te
rritoriale, dagli
Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i
predetti Uffici
sono autorizzati ad affidare l'incarico della
demolizione e
abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuo
co, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate,
mediante appositi
accordi, nei quali sono precisate le modalita' dell
a collaborazione,
compreso il rimborso delle spese sostenute e docume
ntate nei limiti
previsti dalla normativa vigente, nonche' il rimbo
rso del compenso
per le ore di straordinario autorizzato ed effetti
vamente prestato,
nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che
non possono essere
svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti t
ecnici specifici,
gli Uffici Speciali per la Ricostruzione proc
edono ai sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasport
o, i materiali di
cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani
con codice CER
20.03.99. Non costituiscono rifiuto i ben
i di interesse
architettonico, artistico e storico, i beni ed e
ffetti di valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche
, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i met
alli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e
le Forze Armate
possono altresi' curare il trasporto dei rifiuti
raggruppati per
categorie omogenee, caratterizzati ed ident
ificati con il
corrispondente codice CER verso impianti di recupe
ro e smaltimento
autorizzati.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei comm
i da 1 a 5 si
provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le ri
sorse disponibili
sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali d
i cui al comma 2,
secondo le modalita' stabilite con decreto eman
ato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per la
coesione territoriale, in attuazione dell'articolo
67-bis, comma 5,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
, quanto a euro
6.000.000,00, con le risorse programmate dalla deli
bera CIPE n. 135
del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento
a quelle di cui
all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulter
iori esigenze di
carattere obbligatorio".
7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a imp
iegare nell'ambito
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009,
con decorrenza dal
1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un
contingente non
superiore a 135 unita' di personale delle Forz
e armate per la
prosecuzione dei servizi di vigilanza e pro
tezione di cui
all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente d
el Consiglio dei
Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale cont
ingente, posto a
disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano
le disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-leg
ge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24
luglio 2008, n.
125, nonche' il trattamento economico previsto dal
decreto adottato
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo
decreto-legge n.
92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decret
o-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla leg
ge 7 agosto 2012,
n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' au
torizzata la spesa
nel limite di euro 2.200.000.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
7, si provvede
con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 1
35 del 21 dicembre
2012, con particolare riferimento a quelle di cui a
ll'art. 1, comma
1.1., voce " per la gestione dell'ordine
pubblico", nella
disponibilita' degli uffici speciali per la ricostr
uzione.
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il gio
rno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sta
to, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oss
ervarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013
Avv. Antonino Sugamele

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