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Legge

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle im...
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
LEGGE 14 gennaio 2013, n. 5
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni,
fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento
all'ordinamento interno. (13G00023)
GU n.24 del 29-1-2013
Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione all'adesione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla
Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunita' giurisdizionali degli
Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione
stessa.
Art. 3
Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia
1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle
Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso
esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte
internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un
procedimento di cui e' stato parte lo Stato italiano, ha escluso
l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla
giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia
relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha
gia' emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha
riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di
giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.
2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza
della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se
successivamente emessa, possono essere impugnate per revocazione,
oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura
civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non
si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013
Avv. Antonino Sugamele

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