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Sentenza

Urbanistica e edilizia. Piano regolatore generale. Standards urbanistici e edili...
Urbanistica e edilizia. Piano regolatore generale. Standards urbanistici e edilizi e indici di edificazione. Indice fondiario di edificabilità
Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 agosto 2012, n. 4643
Estratto delle motivazioni

[…Omissis…]

Venendo al merito della vicenda, possono essere agevolmente risolte mediante il mero richiamo ai precedenti di questo Consiglio le questioni della mancata menzione del vincolo nel certificato urbanistico e quella dell'incidenza del successivo frazionamento sulle sorti del vincolo.

Sul primo versante si è già chiarito che quanto attestato dal certificato di destinazione edilizia sulla base della conformazione giuridica astratta impressa in sede di pianificazione generale non vale ad obliterare l'esigenza di procedere ad una valutazione concreta delle potenzialità edificatorie ancora esprimibili dall'area in forza del computo della cubatura ceduta (Sez. V, 27 giugno 2011, n. 3823); sul secondo, che il frazionamento catastale dell'area asservita non incide sul pregresso asservimento (Sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4647; 20 Lug 2011, n. 4405; 9 luglio 2011, n. 4134).

Maggiore approfondimento necessita la diversa ed ulteriore questione del rapporto tra asservimento e successiva strumentazione urbanistica. Invero anche in relazione a tale aspetto si è privilegiata la natura reale e definitiva del vincolo inedificandi con conseguente cristallizzazione della situazione tracciata dalle parti nel titolo abilitativo “maggiorato” rilasciato dall'amministrazione, ed inedificabilità assoluta dell'area asserivita, pur a fronte di sopravvenienze urbanistiche più favorevoli (da ultimo, in termini netti, Sez. IV 20 Luglio 2011, n. 4405; 9 luglio 2011, n. 4134).

Nel caso di specie, la particolarità sarebbe data dall'esistenza di una precedente parentesi pianificatoria (Piano Piccinato) che ha destinato a verde pubblico l'area, innanzi volontariamente asservita. Dunque l'area asservita sarebbe stata dapprima destinata a verde pubblico e poi nuovamente reintegrata nelle sue potenzialità edificatorie in virtù delle previsione del recente PGT.

Secondo la tesi degli appellanti, la vicenda intermedia dimostrerebbe che il Pianificatore ha deliberatamente e senza equivoci voluto attribuire all'area, in precedenza priva di capacità edificatoria (in forza delle previsioni del Piano Piccinato e non già del vincolo volontario di asservimento), una destinazione compatibile con l'edificazione privata, nei limiti degli indici contestualmente dettati. L'iniziale asservimento residuerebbe sul piano meramente storico, inizialmente doppiato dalla pianificazione intermedia e poi eliso dalla strumentazione più recente.

Il tentativo, pur pregevole, di riportare sull'esclusivo piano della pianificazione il destino edificatorio del suolo, oggetto, nel lontano '63 del più volte citato asservimento, non è tuttavia compatibile con il rigore del principio, ricordato dalla Sezione anche di recente, a mente del quale l'asservimento è una condizione oggettiva del fondo, impressa dal proprietario e cristallizzata nell'originario titolo abilitativo rilasciato al proprietario del fondo beneficiato in termini volumetrici, la quale permane a tempo indeterminato nonostante le vicende relative alla zonizzazione ed ai relativi indici conformativi.

Nel caso in esame, se l'imposizione di una destinazione a verde pubblico, successiva all'asservimento volontario, ha determinato l'inedificabilità ad altro titolo dell'area – presentandosi quale limite esterno direttamente derivante dalla pianificazione – non per questo ha fatto venir meno il titolo negoziale che, come detto, configurando una condizione oggettiva del fondo, torna a rilevare autonomamente al sopravvenire dell'astratta edificabilità introdotta dalla nuova strumentazione urbanistica. Più che di sospensione dell'efficacia dell'asservimento durante la vigenza del Piano Piccinato (come affermato dal Giudice di Prime cure) può in questa fase parlarsi di irrilevanza del titolo negoziale rispetto all'edificabilità in concreto, inibita direttamente dal pianificatore.

[…Omissis…]
Avv. Antonino Sugamele

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