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Sentenza

Una parafarmacia chiede autorizzazione al Comune di Roma di esporre la croce di ...
Una parafarmacia chiede autorizzazione al Comune di Roma di esporre la croce di colore blu. Il Comune nega l'autorizzazione e il Tar Lazio accoglie il ricorso.
697/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00206/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 206 del 2012, proposto da:
T. L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pierpaolo Ristori e Adriano Brigida, con
domicilio eletto presso l'avv. Pierpaolo Ristori in Roma, via Marcantonio Colonna,
54 contro Comune di Roma - Municipio III, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosalda Rocchi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21
per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 1068 del 19 ottobre 2011 di rigetto richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario in via Sambucuccio D'Alando 5;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2012 il dott. Roberto Caponigro
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Roma Capitale, con determinazione dirigenziale n. 1068 del 19 ottobre 2011, ha rigettato la richiesta della signora T. L. per l'installazione di impianti pubblicitari
non fine a se stessi strumentali all'attività sita in Via ----------------n. 5.
Di talché, l'interessata ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti
motivi:
Nel merito. Vizio di merito.
L'amministrazione sarebbe incorsa in un errore interpretativo e di applicazione
della delibera regionale n. 864 del 18 dicembre 2006 e del d.lgs. n. 153 del 2009,
con il quale il legislatore ha inteso fare chiarezza sull'utilizzazione del simbolo della croce.
La ricorrente avrebbe specificamente chiesto di essere autorizzata ad installare una croce con impianto a neon di colore blu, con la scritta parafarmacia, proprio per differenziarla da quella riservata in via esclusiva ai titolari delle farmacie; il d.lgs. n. 153 del 2009 avrebbe sancito come confusoria la sola croce verde, il che
consentirebbe di sostenere che le croci degli altri colori non siano confusorie.
Violazione di legge nella figura sintomatica dell'eccesso di potere e carenza o mancanza di motivazione.
Il decreto ministeriale, nell'aggiungere l'attributo verde in relazione alla parola
croce, non avrebbe voluto esprimere un proprio giudizio estetico sulla migliore
soluzione cromatica, ma avrebbe indicato gli elementi differenzianti la croce delle
farmacie dalle croci utilizzate dagli altri molteplici soggetti commerciali.
Eccesso di potere per decorrenza dei termini di cui agli artt. 2, co. 2 e 3, 19 e 20 l. n. 241 del 1990.
Il provvedimento di diniego sarebbe stato adottato oltre il termine di trenta giorni
di cui all'art. 19 l. n. 241 del 1990 ed oltre il termine di novanta giorni di cui all'art.
2, co. 3, l. n. 241 del 1990.
Eccesso di potere nella figura sintomatica della violazione del principio di imparzialità dell'azione della p.a. per disparità di trattamento.
Nello stesso territorio comunale vi sarebbero altri esercizi commerciali del tipo
“parafarmacie” aventi insegne luminose in neon di colore blu, con la scritta
“Parafarmacia”.
L'amministrazione resistente ha eccepito in rito l'inammissibilità del ricorso per
essere stato lo stesso proposto avverso un atto meramente confermativo e, nel
merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il
rigetto del ricorso.
L'istanza cautelare è stata accolta con ordinanza n. 760 pronunciata da questa
Sezione nella camera di consiglio del 29 febbraio 2012.
All'udienza pubblica del 13 luglio 2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata da Roma Capitale è
infondata.
Il provvedimento impugnato ha respinto la richiesta avanzata dalla ricorrente
“considerato che l'Unità Organizzativa Tecnica Municipale, l'Ufficio Città Storica e
la Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma nel corso della riunione
del 17/06/11 … hanno espresso parere contrario poiché la richiesta risulta in
contrasto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 864/2006, analogamente
a quanto espresso su analoga istanza presentata dalla stessa nel corso del 2010”.
Il provvedimento, pertanto, pur provvisto di motivazione e statuizione identiche
ad un precedente atto, è stato tuttavia adottato sulla base di rinnovata istruttoria, incentrata su un nuovo parere, espresso in data 17 giugno 2011, il quale, sia pure analogo a quello reso nella precedente istruttoria, riflette comunque una nuova valutazione dell'amministrazione comunale, per cui costituisce l'esercizio di un autonomo potere.
Di conseguenza, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come atto
provvedimentale, ed è quindi autonomamente impugnabile, e non come atto
meramente confermativo.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va di conseguenza accolto.
In particolare, merita accoglimento la censura con cui la ricorrente ha dedotto la
presenza di un errore interpretativo e di applicazione della delibera regionale n. 864 del 18 dicembre 2006 e del d.lgs. n. 153 del 2009, con il quale il legislatore ha inteso fare chiarezza sull'utilizzazione del simbolo della croce.
La ricorrente, titolare di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di parafarmacia in via ----------------n. 5 in Roma, ha chiesto di installare all'esterno
del proprio esercizio una croce bifacciale a led, specificando nella allegata relazione tecnica che l'illuminazione della croce sarebbe stata realizzata con dei led di colore blu e che al centro sarebbe stata inserita la scritta “PARAFARMACIA”.
La deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 864 del 2006, il cui contrasto
con la richiesta costituisce la ragione del diniego impugnato, sotto la rubrica
“insegna” ha evidenziato come il legislatore non abbia dato indicazioni sulle
denominazioni che possono essere usate per individuare gli esercizi commerciali
diversi dalle farmacie che vendono medicinali o il reparto "dedicato" all'interno
dell'esercizio, specificando che “in ogni caso non dovranno essere utilizzate
denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia”, mentre può essere consentita l'adozione della denominazione
"Parafarmacia", considerato che il termine è entrato nell'uso comune con
riferimento ad esercizi diversi dalle farmacie in cui si vendono prodotti di interesse
sanitario.
L'art. 5 d.lgs. n. 153 del 2009, inoltre, ha stabilito che “al fine di consentire ai
cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del
Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere”.
Dal descritto corpus normativo consegue che è vietato l'utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco
circa la natura di farmacia dell'esercizio e che deve ritenersi senz'altro tale il
contestuale utilizzo della denominazione “farmacia” e della croce di colore verde.
Viceversa, l'utilizzo della denominazione “parafarmacia” e di una croce di diverso
colore, come il colore blu, da un lato, non è vietata dalle fonti normative, dall'altro,
non appare idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini
dell'individuazione della esatta tipologia di servizio.
In altri termini, mentre nella memoria difensiva prodotta da Roma Capitale è
prospettata la tesi che l'utilizzo del simbolo “croce” sia da considerare indicativo
delle sole farmacie e non già delle parafarmacie, il Collegio ritiene che indicativo
delle sole farmacie sia il simbolo “croce” di colore verde e non il simbolo “croce”
di altri colori, tanto più quando lo stesso sia unito, come nel caso di specie, alla
denominazione “parafarmacia”.
La fondatezza della esaminata censura, assorbite le ulteriori doglianze, determina l'accoglimento del ricorso e l'accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale dedotta in giudizio con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. Le spese del giudizio di merito seguono la soccombenza e, liquidate
complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), sono poste a favore della
ricorrente ed a carico dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Ter, accoglie
il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata determinazione
dirigenziale di Roma Capitale n. 1068 del 19 ottobre 2011.
Condanna l'amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese del
giudizio di merito, liquidate complessivamente in € 1.500,00
(millecinquecento/00), in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2012 con
l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/09/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Avv. Antonino Sugamele

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