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Sentenza

Un minore viene allontanato dalla scuola per aver commesso atti di aggressione v...
Un minore viene allontanato dalla scuola per aver commesso atti di aggressione verbale nei confronti della professoressa di inglese
Tar Lazio Sez. Prima - Sent. del 27.03.2012, n. 244
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

Sentenza

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D. E.,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Scuola Media “(…)” di Alatri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. ris. n. 21 del 10 maggio 2007, in tema di allontanamento del minore dall'istituto scolastico (ricorso introduttivo);

richiesta di risarcimento dei danni (ricorso per motivi aggiunti);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

I coniugi ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore D. E., premettono in punto di fatto che il nominato giovane è stato iscritto durante l'anno scolastico 2005-2006, presso la scuola (…) di Alatri, frequentando il minore la classe seconda, corso “(…)”; che all'atto dell'ingresso nella scuola primaria il minore risultava essere certificato come portatore di handicap psico - fisico, con diagnosi clinica della USL di Frosinone UTR Alatri; che lo stato di disabilità sarebbe stato confermato nei successivi anni scolastici e corredato dalle relative diagnosi dai piani educativi personalizzati (PEP)

In data 17 aprile 2007, in occasione del consiglio di classe II^ (…), veniva comunicato ai ricorrenti che lo studente si era reso protagonista di un episodio di aggressività verbale nei riguardi dell'insegnante di lingua inglese; che la stessa insegnante sollecitava l'adozione di idonee misure per tutelare la sua incolumità.

Soggiungono gli istanti, che il Dirigente scolastico, assimilava il comportamento del minore a quanto segnalato a tutti i Dirigenti scolastici dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.

Con la circolare n. 336 del 29.3.2007 avente ad oggetto “comportamenti violenti di giovani studenti nell'ambito scolastico”, la Procura della Repubblica sensibilizzava, il proprio coinvolgimento, nelle ipotesi in cui i Dirigenti scolastici avessero avuto notizia di reiterati episodi di “bullismo” presso le scuole dagli stessi dirette.

In ossequio a detta circolare il Dirigente scolastico trasmetteva alla Procura la suddetta relazione a firma del docente di lingua straniera.

A fronte di tale denunzia, il Procuratore della Repubblica di Frosinone, notificava ai ricorrenti la nota 3.5.2007, n. 424 con cui, richiamato l'episodio ai danni dell'insegnante d'inglese disponeva l'allontanamento del minore dalla scuola.

Con l'impugnato provvedimento il Dirigente scolastico, in esecuzione del vista nota n. 424/07 della Procura della Repubblica di Frosinone, concedeva il nulla osta ai fini dell'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di Tecchiena.

A sostegno del prodotto ricorso deducono i seguenti vizi: 1) violazione degli artt. 2, 3, 4, 34 e 38 della Cost.; 2) violazione della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ratificata dell'Italia con L. 27.5.1991, n. 176; 3) violazione dell'art. 1, comma 2 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 4) violazione dell'art. 2, comma 8 lett. C del d.P.R 24.6.1998, n. 249; 5) violazione dell'art. 4, comma 2 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; violazione degli artt. 7 3e 8 della L, 7.8.1990, n. 241, 6) violazione dell'art. 4 del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 7) violazione dell'art. 4, 7 comma, del d.P.R. 24.6.1998, n. 249; 8) violazione degli artt. 2, 7 e 10 della L. n. 517/77; 9) violazione dell'art. 12 della L. 104/92.; 10) eccesso di potere per difetto dei presupposti e carenza di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato.

Con memoria notificata il 7.12.2010 la parte ricorrente ha dedotto motivi aggiunti, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni allegatamente patiti dal minore.

Il MIUR si è costituito in giudizio, richiedendo la reiezione del presente ricorso.

In occasione della camera di consiglio del 27.7.2007 la Sezione accoglieva la proposta domanda incidentale.

Con ordinanza n. 5554, emessa nella camera di consiglio del 23.10.2007 la VI^ Sez. del Consiglio di Stato, in riforma della ordinanza impugnata, accoglieva il proposto appello cautelare.

Successivamente, all'udienza dell' 1°.12.2011, la causa è stata trattenuta a sentenza.

 

Diritto

Il presente ricorso ha ad oggetto il provvedimento con cui il Dirigente scolastico, in allegata esecuzione della nota 3.5.2007, n. 424 della Procura della Repubblica di Frosinone, concedeva il nulla osta ai fini dell'iscrizione del minore presso l'Istituto comprensivo di Tecchiena.

Il ricorso è infondato.

Osserva, anzitutto, il Collegio che l'art. 4 del R.D. n° 653 del 1925 espressamente dispone: …”l'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico deve farne domanda (…) al Preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell'istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta”.

Il nullaosta, dunque, non è atto caratterizzato da profili di discrezionalità amministrativa, dovendosi unicamente accertare da parte dell'autorità scolastica la regolarità della posizione dello studente.

Ciò posto, come richiamato nella esposizione in fatto, la peculiarità che connota il caso in esame si incentra, essenzialmente, sull'atto di allontanamento adottato dal Procuratore della Repubblica di Frosinone, tenuto conto che il nulla osta impugnato assolve alla surriferita finalità, di accertamento della regolarità della posizione dello studente.

Ed,invero, al di là della circostanza che la domanda di trasferimento sia stata prodotta dall'interessato o - come è avvenuto nel caso in esame - disposta “d'autorità” (rectius: a mezzo del provvedimento di allontanamento della Procura della Repubblica), il nulla osta assolve sempre alla surriferita finalità di mero accertamento.

Il provvedimento adottato dal Dirigente scolastico, non riveste natura sanzionatoria, ma costituiva attività dovuta tenuto conto che la mancata adozione dello stesso avrebbe solo impedito al minore di iscriversi presso altro istituto.

Come si è detto in precedenza, infatti, il provvedimento impugnato è stato adottato dal Dirigente scolastico “in obbedienza” al suindicato provvedimento del Procuratore della Repubblica, il cui tenore non lasciava in capo all'Autorità scolastica alcun margine di discrezionalità. In altri termini, il provvedimento dirigenziale non poteva essere che quello concretamente adottato, e che eventuali contestazioni andavano effettuate nei confronti dell'atto che lo aveva determinato.

Analogamente deve essere respinto il ricorso per motivi aggiunti, stante la legittimità dell'atto impugnato.

In relazione a quanto sopra il ricorso principale e quello per motivi aggiunti devono essere respinti.

Sussistono peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in Segreteria il 27/032012
Avv. Antonino Sugamele

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