Trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato per incompatibilità ambientale
Polizia di Stato - Appartenenti - Trasferimento per incompatibilità ambientale - Ampia discrezionalità dell'Amministrazione - Presupposto - Situazioni di incompatibilità suscettibili di sconsigliare la permanenza in una determinata sede - Conseguenze disciplinari e penali - Irrilevanza.
Il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato per incompatibilità ambientale, ex art. 55, D.P.R. n. 335 del 1982, è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti, e consegue ad una valutazione di situazioni di incompatibilità che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare e penale. L'adozione di un tale provvedimento deve ritenersi legittima laddove emergano dallo stesso adeguati elementi che, oltre ad incidere negativamente sulla efficienza dei compiti di istituto, siano tali da offuscare la figura dell'agente al punto da nuocere, tramite la sua persona, al prestigio dell'Amministrazione. Ciò posto si rivela legittimo il trasferimento disposto nei confronti del dipendente la cui condotta (nella specie consistente nella emissione di assegni a vuoto) abbia certamente inciso all'esterno sul prestigio di cui deve godere l'Amministrazione preposta al delicato compito di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico.
T.a.r. Toscana, Firenze, Sezione 1, Sentenza 14 marzo 2012, n. 526
08-06-2012 00:00
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