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Sentenza

Tar Sicilia: L’alunno disabile grave ha diritto a un insegnate di sostegno per u...
Tar Sicilia: L’alunno disabile grave ha diritto a un insegnate di sostegno per un numero di ore pari all’orario scolastico
Tar Sicilia Sez. Prima - Sent. del 09.01.2012, n. 20

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2595 del 2011, proposto da M. V. e I. V., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore E. L. M.,
contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Uff. X Ambito Territoriale Prov. Ag. Uff. Scolastico Prov. Di Agrigento, Istituto Comprensivo di Scuola di Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado V.E. (…), in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi 81, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente scolastico dell' Istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 “grado “V. E. (…) Nota Prot. N. 3085/CA del 29.11.2011 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o comunque connesso;

nonché per il riconoscimento del diritto della minore E. L. M. ad usufruire di un insegnante di sostegno per l'anno scolastico 2011/2012 per 25 ore settimanali e per la conseguente condanna dall'amministrazione intimata.

nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al risarcimento del danno ex art. 26 2°comma C.P.A.

 
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Uff. X Ambito Territoriale Prov. Ag. Uff. Scolastico Prov. di Agrigento e di Istituto Comprensivo di Scuola di Infanzia Primaria e Secondaria di 1° Grado V.E. (…);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 
Considerato che con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato alla minore E. L. M., affetta da disabilità grave ex art. 3 l. 104/1992 (documentata come in atti, e comunque non contestata), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore in relazione alle quali gli stessi minori necessitano del sostegno (rapporto di 1:1), secondo quanto stabilito dai documenti educativi didattici relativi all'anno scolastico considerato.

Rilevato che le censure proposte lamentano il sacrificio del diritto allo studio dei minori interessati, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione dei minori stessi alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

Considerato, pertanto, che - secondo i numerosi precedenti della sezione, alle cui motivazioni, per esigenze di sintesi si rinvia (per tutte, sentenza n. 472/2011) - il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l'amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l'ipotesi di disabilità grave, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Considerato pertanto che, nella dialettica fra prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare in attuazione del modello di stato sociale fatto proprio dalla Costituzione, ed esigenze di bilancio pubblico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile - rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica - del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest'ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato.

Rilevato anzitutto che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo.

Rilevato inoltre che, in conseguenza di tale arresto del giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso legislatore, che ha emanato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano - come nel caso dedotto - le condizioni di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (è appena il caso di osservare, in proposito, che ancorché la disposizione sia strutturata - per superare il precedente ostacolo normativo - in chiave autorizzatoria, l'unico significato costituzionalmente compatibile della stessa è quello che tenga conto della citata sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, nella parte in cui questa ha chiaramente affermato che la soppressione della riserva che consentiva di assumere insegnati di sostegno a tempo determinato “non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all'istruzione del disabile grave”).

Ritenuto che il potere amministrativo, alla stregua dei superiori parametri normativi, debba essere quindi esercitato, in un'ottica di risultato, in funzione dell'interesse pubblico a garantire al minore disabile opportune ed adeguate misure di sostegno non già avulse dal riferimento allo specifico contesto formativo, o - il che è lo stesso - ad esso connesse in modo soltanto parziale ed insufficiente (come è avvenuto nel caso di specie), ma piuttosto orientate ad assicurare l'effettività dell'inserimento dell'interessato nel percorso scolastico frequentato.

Considerato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale fondamentale esigenza, avendo assegnato ai minori indicati in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello di cui si compone la frequenza scolastica corrispondente al corso di studi in concreto seguito: così di fatto vanificando l'esigenza formativa degli interessati, e fornendo agli stessi una prestazione scolastica puramente nominale, non essendo la stessa fruibile in assenza dei necessari meccanismi di compensazione della disabilità previsti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che appare fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, con assorbimento di ogni altra questione in rito e nel merito.

Ritenuto di non dover accogliere l'istanza ex art. 26, comma 2, del codice del processo amministrativo, il quale, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 195 del 2011, in vigore all'atto della decisione del ricorso in esame (e in quanto norma avente natura processuale, applicabile anche alla fattispecie in esame), prevede la condanna d'ufficio della parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, nel solo caso - qui non ricorrente - di lite temeraria, non ritenendo il collegio che la parte soccombente abbia resistito temerariamente in giudizio.

Considerato che, pertanto, in accoglimento del ricorso:

- vanno annullati in parte qua i provvedimenti impugnati;

- va riconosciuto il diritto dei minori indicati in epigrafe ad essere assistiti da un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;

- vanno condannate le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore dei predetti minori, di insegnanti di sostegno secondo il rapporto 1/1;

- vanno condannati il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto:

a) annulla i provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno assegnato alla minore E. L. M. insegnanti di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore a quello necessario secondo il rapporto 1/1;

b) dichiara il diritto della minore E. L. M. ad essere assistita da insegnanti di sostegno secondo il rapporto 1/1;

c) condanna le amministrazioni resistenti all'assegnazione, a favore della predetta minore, di un insegnante di sostegno secondo il rapporto 1/1;

d) condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre al rimborso dell'importo del contributo unificato versato;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in Segreteria il 09.01.2012
Avv. Antonino Sugamele

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