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Sentenza

Tar Lombardia sezione di Brescia. Importante pronuncia sulle staminali....
Tar Lombardia sezione di Brescia. Importante pronuncia sulle staminali.
0414/2012 REG.PROV.CAU. N. 00919/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 919 del 2012, proposto da:
- E. O. e G.C., in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore C. M. C.;
- A. T., in proprio e quale genitore unico esercente la patria potestà sul minore D. T.;
- G. C. e V. M. C. S., in proprio e quali genitori esercenti la patria potestà sulla minore S. C.;
- S. Foundation Onlus, in persona del legale rappresentante D. V.,
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Dario Bianchini, Andrea Zoccolo e Marco Vorano, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3;
contro
- AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria in Brescia, via S. Caterina, 6; - Ministero della Salute, n.c.; - Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, rappresentata e difesa dagli avv. Dario Meini e Rocco Mangia, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, borgo Wuhrer, 81; nei confronti di E. B., n.c.; e con l'intervento di ad adiuvandum: M. C., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Vorano, Dario Bianchini e Andrea Zuccolo, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, via Carlo Zima, 3; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza AIFA 1/2012 in data 15/5/2012, recante divieto "con decorrenza immediata, di effettuare: prelievi, trasporti, manipolazioni, colture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l'Azienda Ospedaliera Spedali Civili Di Brescia, in collaborazione con la S. Foundation ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 142 del d. lgs. 219 del 2006", nonchè di ogni altro atto connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aifa - Agenzia Italiana del Farmaco e di Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue: A) IN RITO 1. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN ORDINE ALLA PRESENTE DOMANDA ANNULLATORIA. 1.1. Preliminarmente, il Collegio ritiene la sussistenza della propria giurisdizione sulla presente domanda di annullamento (e, conseguentemente, sulla incidentale istanza cautelare oggi all'esame) alla stregua delle condivisibili coordinate ermeneutiche già affermate nel precedente reso da TAR Toscana, Sez. II, 22 gennaio 2010, n. 100 in controversia affine, siccome concernente un provvedimento assunto (nell'anno 2000) dal Dipartimento Farmacovigilanza del Ministero della Sanità, quale Amministrazione competente ratione temporis. 1.2. Orbene, a fronte di una articolata domanda attorea, la predetta sentenza ha: i) dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, il capo di domanda con cui si chiedeva l'accertamento della violazione del diritto al consenso informato, nel rilievo che
Avv. Antonino Sugamele

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