Serve permesso di costruire se si cambia la destinazione, con opere, di un locale interrato destinato a lavatoio, ad appartamento.
Tar Lazio Sez. Prima Quater - Sent. del 13.11.2012, n. 9303
Presidente Orciuolo Relatore Tricarico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 8193 del 2012, proposto da:
P. D.G., F. V. ed A. V.,
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione dirigenziale rep. CE/800/2012 del 5.6.2012, avente ad oggetto l'ordine di demolizione e riduzione in pristino di interventi edilizi asseritamente integranti un mutamento di destinazione d'uso, accertati in via (…);
- di ogni altro atto connesso o presupposto.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, proposta dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2012, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi i difensori di entrambe le parti, come specificato nel verbale;
Visto l'articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità previste dal citato art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il gravame in esame si contesta il provvedimento demolitorio, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 15/2008, concernente un cambio di destinazione d'uso di un locale interrato destinato a lavatoio, stenditorio e cantina in abitativa, mediante sala, studio, ingresso, ripostiglio e bagno, il tutto comprendente un camino ed arredato;
Considerato:
che, differentemente da quanto assunto in ricorso, effettivamente si è determinato un mutamento di destinazione d'uso, peraltro realizzato anche con opere, essendo stato assentito un locale che, sebbene munito di tramezzi, non prevedeva né bagno né camino, evidentemente indicativi di una destinazione residenziale;
che, ai fini della legittimità dell'ordinanza impugnata in questa sede, non assume rilevanza la dedotta riferibilità di detto mutamento di destinazione d'uso a soggetti diversi dalle ricorrenti, trattandosi in ogni caso di misura ripristinatoria che colpisce i proprietari;
che, anche ove non fossero state realizzate opere, in ogni caso sarebbe stato necessario il permesso di costruire, pacificamente mancante, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 7, 3° comma, della legge regionale n. 36/1987, e dell'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale;
che, attraverso il passaggio della destinazione d'uso da stenditoio, cantina e lavatoio in abitativo si è determinato un aggravio degli standards urbanistici;
Ritenuto:
che, pertanto, non sussistano i denunciati travisamento dei fatti e violazione di legge e che conseguentemente il provvedimento gravato sia legittimo ed il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;
che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico delle ricorrenti, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione I Quater - definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna le ricorrenti alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in € 1.000,00 (mille/00), in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 13.11.2012
18-11-2012 11:57
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