Se la normativa regionale lo prevede, non può escludersi una nuova edificazione residenziale in zona agricola quando sia possibile una riconversione ad uso residenziale degli immobili già esistenti.
Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 5941
EDILIZIA E URBANISTICA
Non può escludersi l'ammissibilità della nuova edificazione residenziale in zona agricola nell'ipotesi in cui sia sussistente, secondo il dettato della normativa regionale, la possibilità di una riconversione ad uso residenziale di tutti o di parte dei manufatti ivi già esistenti. Nello specifico, in particolare, la normativa regionale di riferimento si limita a richiedere, quale condizione per la nuova edificabilità residenziale, la mera (ancorché documentata) impossibilità di far ricorso al patrimonio edilizio esistente, con ciò facendo chiaramente riferimento agli immobili insistenti in loco nella loro attuale ed effettiva destinazione, senza in alcun modo porre a carico dell'imprenditore agricolo un onere di riconversione del tipo suindicato.
Nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza recante l'annullamento del permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di fabbricati ad uso residenziale su area di proprietà degli istanti a destinazione agricola, restano estranei gli argomenti basati sulla possibilità che, in fase esecutiva, i titolari del permesso di costruire realizzino qualcosa di diverso dal dichiarato, finendo per conseguire un reale ampliamento dell'azienda agricola piuttosto che la rappresentata mera dotazione di alloggi per soggetti destinati a operare all'interno di essa. Tale accertamento, invero, ricade necessariamente nella sfera della doverosa vigilanza sul territorio cui il Comune è in ogni caso tenuto.
01-12-2012 12:41
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