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Sentenza

Rigetto rinnovo permesso di soggiorno. Lo straniero deve dimostrare il possesso ...
Rigetto rinnovo permesso di soggiorno. Lo straniero deve dimostrare il possesso di redditi sufficienti al proprio sostentamento e dei propri familiari.
T.A.R.Lazio Sentenza n. 6643 del 19.7.2012 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9794 del 2009, proposto da: *****, rappresentato e difeso dagli
avv. Massimo Galasso, Renata Petrillo, con domicilio eletto presso Renata Petrillo in Roma, via
Trionfale, 21;
contro
Questura di Frosinone; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento reso dalla Questura di Frosinone in data 07.08.09 con il quale veniva rigettata l'istanza
presentata dal ricorrente in data 2.12.2008 tesa all'ottenimento del rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2012 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame il Sig. *****, cittadino albanese, impugna, chiedendone l'annullamento, il
provvedimento della Questura di Frosinone del 7.8.2009 con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno dallo stesso presentata in data 3.12.2008. Chiede altresì il risarcimento del danno
subito per effetto dell'illegittimo operato della PA.
L'atto di diniego è stato adottato in considerazione della mancata dimostrazione da parte del ricorrente del
possesso di redditi sufficienti al proprio sostentamento e dei propri familiari.
Detto provvedimento è impugnato lamentando la violazione dell'art. 5 del d.lvo n. 286/98 in quanto
l'autorità procedente non avrebbe attribuito sufficiente valenza dimostrativa del requisito reddituale al
contratto di lavoro subordinato dallo stesso presentato allo Sportello Unico Immigrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, depositando articolato rapporto difensivo.
Con ordinanza n. 5976 del 24.1.12 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione.
Immigrazione.biz - Sentenza n. 6643 del 19 luglio 2012 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 8/6/12 10:52 AM
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Con ordinanza n. 5976 del 24.1.12 è stata respinta l'istanza incidentale di sospensione.
All'udienza pubblica del 24.2.12. il ricorso viene trattenuto in decisione.
Il provvedimento di diniego impugnato si fonda sulla mancata dimostrazione di effettive fonti di reddito
da parte del ricorrente che, sia in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno sia in sede di
controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/90, ha
presentato, quale unica documentazione attestante lo svolgimento di effettiva attività lavorativa, solo il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato come domestico presso il Sig. ***; documento che, secondo
il ricorrente, costituirebbe titolo sufficiente a legittimare il soggiorno dello straniero, sicchè l'atto di
diniego sarebbe illegittimo in quanto non terrebbe conto della validità e sufficienza di detto documento
quale condizione per il rilascio del permesso di soggiorno.
Non vi è dubbio che ricade sullo straniero che richiede il permesso di soggiorno dimostrare di disporre di
un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge
per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, sufficiente a mantenere sé e i propri congiunti e
che tale onere di allegazione e produzione documentale debba essere adempiuto all'interno del
procedimento amministrativo avanti all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione al soggiorno e
con mezzi idonei ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (buste paga, cedolini inps,
etc.), non essendo a tal fine sufficiente la mera produzione del contratto di lavoro, che vale solo a
dimostrare l'intervenuta conclusione di un accordo, intervenuto tra le parti, in merito al rapporto
lavorativo, ma non l'effettiva instaurazione dello stesso e tantomeno il suo attuale proseguimento.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato - il requisito del possesso di un reddito
minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del relativo nucleo familiare costituisce un requisito
soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno , perché attiene alla
sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.
Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire, con il proprio
impegno, allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio
tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di
rinnovo, non potendo assumere rilevanza mutamenti delle condizioni economiche dello straniero
successivi a tale data (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VI, 27 agosto 2010, n. 5994).
Il ricorso va pertanto respinto e, conseguentemente, va disattesa altresì l'istanza risarcitoria.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) respinge il ricorso in
epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2012
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Avv. Antonino Sugamele

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