Revoca del Presidente del Consiglio Comunale di Marcianise.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 3 maggio 2012, n. 2013
Pres. Guida – Est. Bonauro
IL TESTO
[...omissis...]
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio Comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.
Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.
Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. 47/2011, che si limita a revocare il Presidente ***, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 12 bis, comma 2, dello Statuto Comunale, secondo cui la revoca deve essere suffragata da idonei e comprovati motivi.
Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nel citato articolo 12 bis dello Statuto.
In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, peraltro, devono consistere nel venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale.
Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio Comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. 47/2011 e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, ex se, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, ai sensi della disciplina in materia, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio Comunale (in termini, ex multis, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).
È pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio Comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito, restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons.Giust.Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.
In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione dell'atto di revoca impugnato, in quanto:
a) il rigoroso rispetto dell'orario di apertura della seduta consiliare (peraltro su sollecitazione dei consiglieri di minoranza e dopo 43 minuti dall'orario stabilito), così come la convocazione dell'assemblea su richiesta dei consiglieri di minoranza integrano condizione di sussistenza di quell'equidistanza istituzionale che connota la funzione presidenziale;
b) la mancanza di un raccordo tra i vari settori dell'amministrazione (dovuto alla frequente mancata trasmissione dei verbali delle commissioni agli assessori), oltre ad essere affermazione generica, non costituisce inadempienza del Presidente poiché il ruolo di coordinamento delle attività della commissioni consiliari (art. 12, comma 4, lett. g) non postula alcuno specifico onere di comunicazione;
c) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti o non suffragate da atti e circostanze oggettive che ne possano asseverare il contenuto meramente enunciativo, in relazione alla dedotta omessa intesa con il sindaco e con la conferenza dei capigruppo in sede di convocazione del consiglio ed alla contestata assunzione del ruolo di sindaco-ombra.
Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca (mancata considerazione delle concomitanze degli orari di svolgimento delle commissioni consiliari e nomina tardiva del vice-Presidente) appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate; sia perché per la loro occasionalità e marginalità non hanno inciso sul funzionamento dell'organo collegiale.
Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008 ), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del Presidente del Consiglio Comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).
Principi che imponevano al Consiglio di valutare, in concreto, se vi fosse o meno carenza di neutralità della funzione e della scorrettezza dei comportamenti presidenziali assunti dall'odierno ricorrente tali da implicare la compromissione del buon andamento dei lavori consiliari.
Conclusivamente, rilevata la fondatezza delle censure addotte di violazione della specifica norma statutaria del Comune di Marcianise e di carenza di presupposti, peraltro non incisivamente contestata dall'amministrazione resistente, il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Sussistono peraltro giusti motivi, in relazione alla peculiarità della controversia ed alla delicatezza delle questioni, per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
[...omissis...]
10-05-2012 00:00
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