Provvedimento di ammonizione emesso dalla Questura di Bologna. Diniego di accesso. Illegittimita'.
Ammonimento - Diritto di accesso agli atti del procedimento
Tar Emilia Romagna Sez. Seconda - Senmt. del 07.05.2012, n. 294
Presidente Mozzarelli - Relatore Giovannini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2012, proposto da:
A. P.,
contro
Questura di Bologna, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege;
nei confronti di
M. S. C., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento in data 5/12/2011, con il quale è stata negata all'odierno ricorrente la possibilità di accedere, prendendone visione ed estraendone copia, ai documenti relativi al procedimento conclusosi con l'ammonimento adottato nei suoi confronti dalla Questura di Bologna su richiesta della Sig. ra C.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con azione camerale intrapresa ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm., l'odierno ricorrente chiede l'accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti del procedimento iniziato dalla Questura di Bologna nei suoi confronti; procedimento conclusosi, poi, in data 18/8/2009, con il provvedimento di ammonizione. L'interessato ha rivolto formale istanza di accesso all'amministrazione, ma questa ha opposto diniego, motivandolo sulla base del divieto che sarebbe imposto dall'art. 3 del D.M. n. 414 del 1994; normativa regolamentare attuativa, per il Ministero dell'Interno, dell'art. 24 della L. n. 241 del 1990.L'interessato all'ostensione degli atti del procedimento di cui sopra deduce, a sostegno dell'azione, motivi in diritto rilevanti violazione degli artt. 3 e 22 e ss. della L. n. 241 del 1990, violazione degli art. 13 e 24 della Costituzione, nonché eccesso di potere per motivazione carente, difetto di istruttoria, sviamento di potere e travisamento dei presupposti relativi al potere di diniego di accesso.
Alla camera di consiglio del 15/3/2012, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso è fondato.
Il ricorrente ha dimostrato di avere un concreto e diretto interesse ad accedere ad atti amministrativi di un ben individuato procedimento che si è concluso con l'adozione, da parte della Questura di Bologna di un provvedimento di ammonimento che é indiscutibilmente lesivo della sua sfera personale e giuridica: Tale interesse è infatti direttamente collegato con l'esigenza di potersi tutelare e difendere al meglio, in sede giurisdizionale, avverso detto provvedimento, avverso il quale è stato a suo tempo presentato ricorso presso questo T.A.R., che attualmente è ancora pendente (ricorso R.G. n. 1358/09) mediante l'effettiva conoscenza di tali atti endo-procedimentali.
A fronte di una così chiara e qualificata posizione, la Questura non ha indicato, nel gravato diniego di accesso, le effettive ragioni sulla base delle quali si è determinata a non accogliere l'istanza del ricorrente; nel caso di specie non potendosi considerare quale motivazione congrua o comunque sufficiente, la mera indicazione dell'art. 3 del D.M. Ministero dell'Interno n. 415 del 1994 che, secondo quanto affermato dall'amministrazione, escluderebbe l'accesso per “…gli atti o i documenti che sono presupposto per l'adozione di provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità”. Al riguardo si deve rilevare che la Questura non precisa quale sia l'effettivo e concreto rapporto che lega gli atti richiesti in ostensione e i superiori interessi pubblici che la norma regolamentare intende tutelare e, ulteriormente, essa nemmeno precisa con quale o con quali tra i distinti interessi indicati dalla norma, la richiesta ostensione si porrebbe in contrasto (v. T.A.R. Marche, 14/7/2011, n. 612).
D'altra parte, e sotto diverso profilo della questione, è lo stesso Decreto Ministeriale citato nel provvedimento della Questura che, all'art. 2, comma 1, prevede, in via generale, l'obbligo per l'amministrazione di “garantire…” -( ai richiedenti l'accesso)- “…la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici…” ed è, inoltre, lo stesso art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 che espressamente conferisce prevalenza, anche nel caso di diniego di ostensione per motivi di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità, alla posizione del richiedente l'accesso, se questo è strumentale, come avviene nel caso del ricorrente, ad esigenze di difesa giudiziaria, nei confronti di un provvedimento lesivo della propria libertà o sfera personale, con conseguente illegittimità, anche sotto tale profilo, del gravato diniego.
Per quanto concerne, invece, la tutela della riservatezza di terze persone, si osserva che, in riferimento al profilo processuale della questione, il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso al soggetto che, nella specie, è titolare della relativa posizione in relazione agli atti di cui è chiesta l'esibizione (la persona denunciante il comportamento di stalking) e che, in riferimento all'aspetto sostanziale, sempre l'art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, afferma la prevalenza della posizione del richiedente l'accesso a documenti relativi a provvedimenti che ne limitino la libertà o comunque la sfera personale da cui ha inteso o intende tutelarsi in sede giurisdizionale, anche rispetto alle opposte esigenze di riservatezza fatte valere da soggetti a tale fine contro interessati (Cons. Stato, sez. VI, 3/2/2011 n. 783).
In ultimo, occorre ulteriormente rilevare che, in un caso del tutto similare a quello in esame (diniego di accesso relativo ad atti del procedimento di ammonimento conclusivamente adottato dalla Questura di Bologna), l'amministrazione ha sostanzialmente riconosciuto la fondatezza della domanda di accesso, depositando presso la Segreteria del T.A.R. gli atti che l'interessato aveva chiesto in ostensione; il che, ad avviso del Collegio- reca ulteriore supporto all'accertata fondatezza del presente ricorso (v. T.A.R. Emilia-Romagna -BO- sez. I, 30/9/2011 n. 685).
Per quanto sopra esposto, il ricorso è accolto, con conseguenti declaratoria dell'illegittimità del gravato provvedimento di diniego di accesso e condanna della Questura della provincia di Bologna ad esibire immediatamente gli atti chiesti in ostensione dall'odierno ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia - Romagna, Bologna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso per l'accesso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone che la Questura di Bologna consenta immediatamente all'odierno ricorrente l'accesso agli atti indicati nella relativa istanza e in ricorso.
Condanna la Questura di Bologna, quale parte soccombente, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, che liquida per l'importo onnicomprensivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre c.p.a. e i.v.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2012
14-05-2012 00:00
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