Poliziotto penitenziario chiede trasferimento per assistere la madre affetta da handicap. Il Tar accoglie e il C.G.A. annulla.
Autorità: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd.
Data: 17 dicembre 2012
Numero: n. 1224
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in
sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso in appello n. 1411 del 2011 proposto da
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE -
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi n. 81,
è per legge domiciliato;
c o n t r o
il signor L. Vr. Do. Fr., rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Lupo ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Giotto n. 88,
presso lo studio dell'avv. Giuseppina Lacca;
per l'annullamento
della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- sede di Palermo (sez. I) - n. 1671 del 21 settembre 2011.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. M. Lupo per L. Vr.
Do. Fr.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 giugno 2012 il Consigliere
Giuseppe Mineo;
Uditi, altresì, l'avv. dello Stato Tutino per l'amministrazione
appellante e l'avv. G. Rubino, su delega dell'avv. M. Lupo, per
l'appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
(Torna su ) Fatto
F A T T O e D I R I T T O
Con il provvedimento impugnato in primo grado l'Amministrazione penitenziaria ha respinto l'istanza del signor L. Vr., volta ad ottenere il trasferimento in San Cataldo o Caltanissetta per assistere la madre affetta da grave handicap.
A sostegno del diniego l'Amministrazione ha rilevato che nel caso all'esame non sussisteva il requisito dell'attualità e continuità della assistenza prestata alla madre da parte del dipendente, poiché questi è in servizio in struttura ubicata a Palermo.
La sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dall'interessato è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dall'Amministrazione soccombente la quale ne ha chiesto l'integrale riforma.
Si è costituto l'interessato insistendo per il rigetto del gravame.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2012 l'appello è stato trattenuto in decisione.
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Con l'unico motivo di impugnazione l'Amministrazione appellante deduce che l'art. 24 comma 30 della legge n. 183 del 2010 non si applica agli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.
Il mezzo è fondato.
Questo Collegio aderisce infatti all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la nuova disciplina introdotta dalle norme citate potrà trovare applicazione anche per il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, nelle quali rientra la Polizia Penitenziaria, nonché al Corpo Nazionale dei VV.FF. solo quando verranno emanati gli appositi provvedimenti legislativi previsti dall'art. 19 della richiamata legge, dovendosi tener conto, con riguardo agli appartenenti ai detti organismi, della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti (cfr. IV Sez. n. 2711 del 2011).
L'appellato sostiene che l'interpretazione ora riferita discrimina negativamente i congiunti handicappati degli appartenenti alle forze dell'ordine, rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti pubblici e privati.
La questione di costituzionalità evocata dall'appellato è manifestamente infondata in quanto - come si è detto - le esigenze di impiego del personale militare e di quello delle Forze dell'ordine presentano peculiarità assolute, del quali il Legislatore può discrezionalmente tenere conto nel disciplinare il relativo rapporto di servizio.
Infine erra l'appellato quando sostiene che nel caso all'esame il requisito della continuità sussisterebbe comunque, avendo egli fruito di permessi o distacchi temporanei proprio per assistere la madre inferma.
La giurisprudenza ha infatti già chiarito che i distacchi temporanei concessi al dipendente dall'Amministrazione per fronteggiare esigenze assistenziali urgenti ed indifferibili non hanno alcun rilievo ai fini della continuità assistenziale propriamente intesa (IV Sez. n. 565 del 2005).
L'appello va quindi accolto con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso originario.
Resta espressamente assorbita, perché ritenuta dal Collegio irrilevante ai fini della presente decisione, ogni ulteriore questione o eccezione.
Le spese del giudizio sono compensate, attesa l'esistenza di contrasti giurisprudenziali.
(Torna su ) P.Q.M.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello, riforma la sentenza impugnata e respinge il ricorso originario.
Le spese del giudizio sono compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo il 21 giugno 2012 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, Componenti.
F.to Antonino Anastasi, Presidente f.f.
F.to Giuseppe Mineo, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 DIC. 2012
28-12-2012 20:54
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