Opere pubbliche. Comunicazione della stazione appalante ex articolo 79 Codice degli Appalti.
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 dicembre 2012, n. 5018
OPERE PUBBLICHE
La comunicazione effettuata dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 Codice degli Appalti in merito all'intervenuta aggiudicazione definiva dell'appalto in favore di altro concorrente, con indicazione dei soli estremi della relativa determinazione, è idonea a far decorrere il termine di decadenza per la contestazione dell'esito della gara. La predetta determinazione, invero, qualora chiaramente indicata nei suoi estremi di riferimento, deve ritenersi certamente tale da consentire al concorrente non aggiudicatario di esercitare il diritto di accesso prendendo visione ed estraendo copia dell'atto ritenuto lesivo.
E' legittima la trasmissione della comunicazione ex art. 79 Codice degli Appalti effettuata dalla stazione appaltante a mezzo fax, soprattutto nell'ipotesi in cui l'utilizzo di un tale strumento sia stata espressamente prevista nella lex specialis ed autorizzata dal concorrente, destinatario della stessa, nella domanda di partecipazione compilata secondo le indicazioni fornite dal disciplinare di gara. In merito deve, invero, rilevarsi che se è certamente meritevole di tutela l'affidamento riposto dal privato negli atti dell'Amministrazione, analoga tutela spetta anche all'affidamento dell'Amministrazione in atti e comportamenti del privato, consistiti, nell'ipotesi descritta, nell'aver acconsentito all'uso (ritenuto, quindi, adeguato) dello strumento del fax per l'invio della comunicazione di cui all'art. 79 citato.
14-12-2012 18:13
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