Nella valutazione del diniego del permesso di soggiorno per condanna penale va tenuta presente la situazione familiare.
Consiglio di Stato Sez. Terza - Sent. del 07.02.2012, n. 668
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5094 del 2011, proposto da:
M. K.,
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Genova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00503/2011, resa tra le parti, concernente della sentenza breve del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE II n. 00503/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2011 il Cons. Lanfranco Balucani e uditi per le parti gli avvocati R. e dello Stato Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso proposto dinanzi al TAR Liguria il sig. M. K., cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Genova, notificatogli il 14.2.2011, che ha respinto la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adducendo che la condanna penale riportata dall'istante risultava ostativa all'ingresso e alla permanenza nel territorio nazionale, rientrando tra i reati previsti dall'art.380 c.p.p.
2. - Il TAR adito con sentenza in forma semplificata 1° aprile 2011, n.503 ha respinto il ricorso avendo ritenuto che “la gravità dei delitti commessi” precluderebbe ex lege l'accoglimento dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
3. - Avverso l'anzidetta pronuncia l'interessato ha interposto appello sostenendo che l'unico precedente penale a suo carico (relativo al furto di tre taniche di benzina) non doveva essere considerato così grave da giustificare il mancato rinnovo del titolo di soggiorno; e che inoltre, con apposita memoria difensiva del 29.10.10 fatta pervenire alla Questura a seguito di comunicazione dei motivi ostativi, aveva rappresentato di aver esercitato il diritto al ricongiungimento familiare nei confronti della propria moglie.
L'Amministrazione ha resistito in giudizio con formale atto di costituzione.
4. - L'appello è fondato.
E' bensì vero che alla stregua dell'art.4, comma 3, d.lgs. n.286/1998 la condanna riportata dall'odierno appellante sarebbe ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, come rilevato nella sentenza impugnata; senonché la legittimità del provvedimento negativo adottato dal Questore va valutata anche alla stregua di quanto disposto dall'art. 5, comma 5, dello stesso decreto a seguito della modifica apportata dall'art.2, comma 1, d.lgs. 8 gennaio 2007, n.5, secondo il quale “nell'adottare il provvedimento di… diniego del rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
Orbene, dal momento che l'odierno appellante aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare con la propria moglie, e tale situazione familiare aveva rappresentato in sede di osservazioni al preavviso di rigetto, va condiviso il motivo con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere proceduto ad una valutazione complessiva incentrata, oltre che sulla condanna penale riportata, anche sui suoi legami familiari, tanto più che il reato per il quale era stato condannato (il furto di tre taniche di benzina) non pare di particolare gravità.
5. - Per le considerazioni che precedono l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso introduttivo con conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,lo accoglie.
Spese compensate..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 07.02.2012
16-02-2012 00:00
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