Nel caso di retrocessione di terreno espropriato per pubblica utilita' la giurisdizione e' del giudice amministrativo
TAR MARCHE di ANCONA - SENTENZA 9 marzo 2012, n.181 - Pres. Passanisi - Est. Ruiu
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 454 del 2003, proposto da:
Natalucci Leonardo, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Buontempi, con domicilio eletto presso Avv. Mauro Buontempi in Ancona, via S. Martino, 41;
contro
Comune di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. Mariella Grippo, con domicilio eletto presso Avv. Mariella Grippo in Ancona, piazza XXIV Maggio - Ufficio Legale;
per l'annullamento
del provvedimento emanato dal comune di Ancona in data 6 dicembre 2000 prot. 86932 con cui veniva negata la retrocessione di un frustolo di terreno nel comune di Ancona, per complessivi m.q. 3.489, precedentemente espropriati dal Ministero dei Lavori Pubblici in favore della pubblica amministrazione.
e per la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione.
del provvedimento emanato dal comune di Ancona in data 23 marzo 2001 prot. 2593, con cui veniva concessa la retrocessione del terreno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, all'epoca dei fatti oggetto del presente ricorso, era comproprietario di un terreno sito nel comune di Ancona in località Monte d'Ago.
Nel corso del tempo, sulle sue proprietà si verificavano alcuni espropri per pubblica utilità, operati sia dall'Università degli Studi di Ancona, sia dal comune di Ancona, quest'ultimo per la costruzione dell'Asse Stradale Nord-Sud.
Interveniva, per quanto di interesse, il definitivo decreto di esproprio emesso dal Prefetto della Provincia di Ancona.
Dopo l'ultimazione dei lavori, una parte del terreno espropriato non veniva interessato da alcuna opera di pubblica utilità. In particolare, non venivano eseguiti lavori su un lotto di terreno identificato al catasto terreni di Ancona al foglio 79 mappali 599 e 243.
In data 4 dicembre 1993 e 7 febbraio 2000 l'odierno ricorrente chiedeva al Comune di Ancona la restituzione in proprietà di parte del terreno espropriato, a suo dire non interessato da alcuna opera. In data 31 ottobre 2001 gli altri comproprietari cedevano al ricorrente, che accettava, il loro diritto di acquisizione del terreno. Con l'impugnata nota del 16 dicembre 2000 il Comune denegava la retrocessione.
Con ricorso depositato in data 4 giugno 2003 ricorrente impugnava il diniego del comune deducendo i seguenti motivi.
a)Violazione e falsa applicazione dell'articolo 60 della legge 2359 del 1865, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione.
Sussisteva, a norma dell'articolo 60 della legge 2359/1865 il diritto del ricorrente ad ottenere la restituzione dei fondi interessati dall'opera pubblica. Il diritto del ricorrente alla restituzione sarebbe altresì provato dalla circostanza che il comune di Ancona, con lettera datata 23 marzo 2001, avrebbe dichiarato la propria completa totale disponibilità a retrocedere il frustolo di terreno in questione, in quanto tale area non era interessate alle opere.
Il ricorrente afferma altresì che il diniego emanato dal comune di Ancona è stato superato dalla successiva nota del 23 marzo 2003, con cui l'amministrazione comunale ha riconosciuto di essere obbligata a retrocedere in favore del ricorrente i terreni sopradescritti.
Si è costituito il comune di Ancona resistendo al ricorso.
Con decreto presidenziale n. 2364 del 23 giugno 2010, il ricorso è stato dichiarato perento, venendo poi rimesso in ruolo a seguito dell'accoglimento dell'opposizione alla perenzione, disposta con ordinanza collegiale n. 113 del 27 settembre 2010.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Preliminarmente il tribunale intende affermare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla fattispecie. Infatti, per costante giurisprudenza, a fronte di una asserita inutilizzazione solo parziale del terreno interessato dall'opera pubblica, la situazione soggettiva del privato è qualificabile in termini di interesse legittimo, non già di diritto soggettivo, in quanto il diritto alla retrocessione parziale nasce solo ed in quanto l'Amministrazione, con valutazione discrezionale (al cospetto della quale la posizione del privato è, appunto, di interesse legittimo) abbia dichiarato che quei fondi più non servono all'opera pubblica (Cass. SS. UU. 8.3.2006 n. 4894). Manifesti sono, dunque, i profili legati all'esercizio di una pubblica funzione e al perseguimento dell'interesse pubblico, il che radica, anche sotto tale profilo, la giurisdizione davanti al G.A. (Tar Toscana 29.3.2004, n. 876, Tar Napoli 1.7.2011 n. 2037)
1.1 Va accolta l'eccezione di improcedibilità relativa all'impugnazione del diniego datato 6 dicembre 2000, in quanto lo stesso risulta chiaramente superato dalla successiva nota prot. 25934 del 23 marzo 2001, con la quale al ricorrente viene formalizzata la possibilità di accedere alla retrocessione delle particelle 599 e 243, oggetto del ricorso. Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per quanto riguarda l'impugnazione del diniego di retrocessione parziale del 6 dicembre 2000.
2 Il ricorso deve essere invece accolto per quanto riguarda la richiesta di condanna dell'amministrazione alla retrocessione parziale delle particelle non oggetto dei lavori. Infatti, è del tutto pacifico che l'amministrazione abbia acconsentito, con la nota del prot. 25934 del 23 marzo 2001 alla retrocessione delle aree indicate al ricorrente che, con raccomandata del 10.7.2001 accettava l'importo richiesto. Da quel momento, come risulta dalla documentazione depositata dalla difesa comunale, iniziavano ripetute istanze del ricorrente per la retrocessione delle aree e, come riscontro, essenzialmente degli scambi di corrispondenza tra i vari settori comunali (in alcuni casi, ma non sempre, anche con il coinvolgimento del ricorrente) riguardanti le modalità della cessione. A differenza di quanto dichiarato dal Comune, non è riscontrabile nella documentazione depositata alcun provvedimento o accordo tale da superare l'atto in base al quale il ricorrente chiede la restituzione. Le stesse convenzioni per la cessione, successive al ricorso, in atti, risultano essere bozze scambiate tra le parti, senza alcuna firma.
2.1 Il provvedimento avente il contenuto decisorio fondamentale nella fattispecie rimane quindi la nota del Comune di Ancona prot. 25934/2001, la quale individua le particelle non interessate dai lavori che possono essere retrocesse a favore del ricorrente, il quale ha altresì depositato l'atto del 31.10.2001 con cui gli altri comproprietari gli cedevano il loro diritto di acquisizione del terreno.
2 Alla luce di ciò, al Collegio non resta che accogliere, per tale parte, il ricorso, con la conseguente condanna del comune del Comune di Ancona, ai sensi dell'art. 60 della legge 2359 del 1965, in vigore all'epoca del deposito del ricorso, alla retrocessione, a favore del ricorrente, delle particelle indicate nel N.C.T. di Ancona al foglio 79 mappali 599 e 243, che potrà avvenire alle condizioni già accettate, successivamente, al ricorso, dal ricorrente, come risulta dalla documentazione in atti.
2.1 Le spese seguono la soccombenza e sono determinate in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
-lo dichiara in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto riguarda l'impugnazione del provvedimento del comune di Ancona 6 dicembre 2000 prot. 86932.
Per il resto, condanna l'amministrazione a provvedere alla retrocessione, a favore del ricorrente, delle aree indicate in catasto al foglio 79 mappali 599 e 243 del Comune di Ancona, come indicato in motivazione.
Condanna il Comune di Ancona a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, quantificate in € 1.800 più IVA e C.p.a come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
25-03-2012 00:00
Richiedi una Consulenza