Natura della decisione di accoglimento del ricorso straordinario al capo dello Stato
TAR CAMPANIA di SALERNO - SENTENZA 13 febbraio 2012, n.200 - Pres. Onorato - est. Palliggiano
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1326 del 2011, proposto da:
Tramontano Giuseppe, Tramontano Maddalena, Tramontano Salvatore, Tramontano Oreste, Di Maio Anna, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Attianese e Francesco De Prisco, con domicilio eletto in Salerno, via Diaz, n. 12 presso lo studio Montera,
contro
Asl 111 - Salerno 1,(ora ASL SA) in persona del direttore generale pro tempore, non costituitosi in giudizio,
nei confronti di
Lorenzo Siani, non costituitosi in giudizio,
per l'ottemperanza
DEL GIUDICATO DERIVANTE DALLA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 10 DICEMBRE 2009, COME DA PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3736/08 DEL 29 LUGLIO 2009, SU PROPOSTA DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 3 novembre 2011 il dott. Gianmario Palliggiano eduditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L'Asl 111 – Salerno 1, ora ASL SA, con deliberazione del direttore generale n. 819 del 31 luglio 2007, concedeva in locazione, previa corresponsione di un canone annuale di € 1000,00 al sig. Siani Lorenzo, l'appezzamento di terreno distinto in catastato, alla partita 366, fig. 18, part. 199, sito in Nocera Inferiore, via Falcone.
I sigg. Tramontano e Di Maio sono venuti a conoscenza dell'esistenza di un provvedimento amministrativo di concessione in favore del Siani al momento della presa di possesso ad opera di quest'ultimo, del terreno in argomento.
Lamentavano che la concessione medesima era rilasciata in violazione delle regole sulla trasparenza del procedimento amministrativo e senza ricorrere ad alcuna delle procedure ad evidenza pubblica.
In data 17 gennaio 2008, i ricorrenti proponevano ricorso al Presidente della Repubblica, per il tramite del Ministero della Salute, nei confronti dell'ASL nonché del sig. Siani, avverso l'annullamento, previa sospensione, della menzionata deliberazione dell'ASL SA.
In data 30 settembre 2009, il Ministero del lavoro, preso atto dell'adunanza della sez. I del Consiglio di Stato del 29 luglio 2009, accoglieva l'istanza dei ricorrenti Tramontano e di Maio di sospendere il provvedimento amministrativo impugnato.
Con atto stragiudiziale di messa in mora e diffida del 9 febbraio 2010, i ricorrenti diffidavano Siani dal protrarre il possesso del terreno in questione ed invitavano l'ASL SA ad a annullare la concessione.
L'ASL SA, con lettera del 4 maggio 2010, invitava a soprassedere dall'intraprendere ulteriori attività giudiziarie ed assicurava che avrebbe comunicato loro le decisioni da adottare per l'occasione.
In data 1° ottobre 2010, a seguito di inerzia, i ricorrenti, per il tramite del loro procuratore, invitavano l'ASL SA ad intraprendere le azioni per i dovuti adempimenti.
Essendo decorsi trenta giorni dalla notifica dell'atto stragiudiziale senza che l'ASL SA o il sig. Siani avessero dato esecuzione alla decisione amministrativa, i ricorrenti hanno presentato l'odierno ricorso, notificato il 5 e 7 luglio 2011 e depositato il 2 agosto 2011, per chiedere l'esecuzione della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2009.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Va premesso che il codice non contempla alcuna previsione la quale esplicitamente ammetta il rimedio dell'ottemperanza per l'esecuzione della decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. Su questo punto, la giurisprudenza ha espresso due distinti orientamenti.
Ad avviso del primo, tale decisione, pur avendo carattere cogente ed obbligando l'amministrazione ad eseguirla, non ha attitudine ad acquisire efficacia formale e sostanziale del giudicato e pertanto non si presta allo strumento dell'ottemperanza. Tuttavia, secondo il Consiglio di. Stato (sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1440) il principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi, volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, impone il pieno e corretto adempimento del provvedimento giustiziale decisorio. Tale tutela si concretizza nella possibilità di rendere significativo, con rituale diffida, il comportamento omissivo dell'amministrazione, per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21-bis della legge n. 1034/1971 (ora artt. 31 e 117 del codice) ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell'ordine di esecuzione.
Ad avviso del secondo orientamento, la decisione che accoglie il ricorso straordinario ha natura sostanzialmente giurisdizionale, circostanza che fonderebbe i presupposti per instaurare il giudizio di ottemperanza, sul rilievo che il provvedimento finale rappresenta solo “l'atto conclusivo di esternazione di un momento decisionale” contenuto nel parere del Consiglio di Stato (Cons. giust. amm. Reg. siciliana, 18 maggio 2009, n. 415; Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6645). Quest'ultimo orientamento esce rafforzato dalle modifiche che l'art. 69 della l. n. 69/2009 ha introdotto alla disciplina sul ricorso straordinario contenuta nel d.P.R. n. 1199/1971 (artt. 13 e 14): tali modifiche accentuano, in particolare, la natura giurisdizionale del procedimento e della decisione del Capo dello Stato; prevedono infatti, da un lato, la possibilità che il Consiglio di Stato, rendendo il parere in sede consultiva, sollevi questione di legittimità costituzionale, ove sia rilevante ai fini della decisione stessa e non risulti manifestamente infondata; sanciscono, dall'altro, l'obbligo che il decreto presidenziale di decisione sul ricorso straordinario si conformi al parere del Consiglio di Stato, laddove, in origine, la legge consentiva la decisione difforme, previa sottoposizione dell'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Non è pertanto un caso che, da ultimo, anche le Sezioni unite della Cassazione abbiano decisamente virato per questa linea interpretativa (cfr. Cass. SS.UU., 28 gennaio 2011 n. 2065).
3.- Tutto ciò premesso, va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'ottemperanza della decisione straordinaria con conseguente obbligo della ASL SA di adeguarsi alla decisione del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2009, come da parere del Consiglio di Stato n. 3736/08 del 29 luglio 2009.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 1326/2011, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto così dispone:
1) assegna all'Azienda sanitaria locale Salerno 1, in persona del direttore generale pro tempore, il termine di giorni sessanta (60) a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa o, se precedente, dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza per l'adozione degli atti diretti all'esecuzione della decisione del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 2009, in virtù del parere del Consiglio di Stato n. 3736/08 del 29 luglio 2009;
2) dà mandato al Prefetto di Salerno, o a funzionario da questi delegato, nel caso di ulteriore inerzia dell'Azienda sanitaria, a nominare su domanda dei ricorrenti un commissario ad acta perchè provveda in sostituzione della stessa; gli onorari e le spese per il funzionamento dell'organo straordinario sono poste a carico dell'Azienda sanitaria e saranno liquidate dal Tribunale con separato provvedimento sulla base dell'effettiva attività svolta e della relativa nota presentata dal commissario al quale, al momento dell'insediamento e sempre a carico dell'Azienda sanitaria, sarà corrisposto sin d'ora, a titolo di acconto, la somma di € 400,00 (quattrocento/00).
Condanna l'Azienda sanitaria locale Salerno 1 al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che si liquidano per onorari e competenze nella complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00), oltre IVA e cassa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
08-05-2012 00:00
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