Milite Polizia Tributaria lamenta sindrome ansiosa con somatizzazioni per avere svolto servizio per 22 giorni consecutivi senza fruire del riposo settimanale.
T.A.R. Milano Lombardia sez. III 12 settembre 2012 Numero: n. 2291
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 540 del 2010, proposto da Bo.
Cl., rappresentato e difeso dall'avv. Rosa Carvelli, presso il cui
studio ha eletto domicilio, in Milano via Fontana n. 28;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando generale della
Guardia di Finanza - I Reparto, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Milano con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Milano, via
Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 841 datato 08.07.2009, con il quale l'infermità
sofferta dall'interessato è stata giudicata non dipendente da causa
di servizio, nonché del parere di merito n. 4741/2009 del 22.05.2009
del Comitato di verifica per le cause di servizio, notificati in data
18.12.2009;
nonché per l'accertamento
della dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsa al
dipendente con conseguente condanna dell'amministrazione al
riconoscimento in suo favore della corrispondente prestazione
indennitaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e
delle Finanze Comando Generale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2012 il
dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO
Il ricorrente chiede sia l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere in relazione a diversi profili, sia l'accertamento nei confronti dell'amministrazione della dipendenza da causa di servizio dell'infermità occorsagli, con conseguente condanna dell'amministrazione medesima all'erogazione in suo favore della corrispondente prestazione indennitaria.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente eccependo l'infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza depositata in data 10.11.2011 il Tribunale ha disposto incombenti istruttori a carico dell'amministrazione, che non ha ottemperato all'ordine giurisdizionale.
All'udienza del giorno 06.06.2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
(Torna su ) Diritto
DIRITTO
Cl. Bo. è un militare appartenente alla Guardia di Finanza attualmente in servizio presso il nucleo di polizia tributaria di Milano, mentre tra gennaio e febbraio dell'anno 2000 era assegnato alla Compagnia Mobile di Milano.
In data 21.07.2000, egli ha proposto una domanda per il riconoscimento della causa di servizio, in quanto affetto da sindrome ansiosa con somatizzazioni viscerali, ritenuta conseguente all'avere prestato servizio ininterrottamente, ossia senza fruire di riposo, dal giorno 11.01.2000 al giorno 02.02.2000 ed espletando turni particolarmente onerosi.
Sul punto vale precisare che l'amministrazione, nella relazione predisposta in data 23 ottobre 2008 dal Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Milano, riconosce che il militare "non ha fruito di riposo settimanale per 22 giorni consecutivi" ed ha svolto turni di servizio qualificati come "sicuramente disagevoli e faticosi" seppure non "estremamente" disagevoli e faticosi, "atteso che il militare ... ad eccezione di tre turni ... ha sempre potuto fruire del periodo di riposo giornaliero minimo previsto".
Del resto, non è contestato che egli in data 03.02.2000 è stato condotto dai colleghi - a seguito di un malore sofferto nel corso dello svolgimento del servizio di pattuglia 117 con orario 06.00/12.00 - presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Milano, ove gli è stata diagnosticata una "reazione da stress".
Parimenti, è pacifico che egli in data 07.03.2000 è stato ricoverato presso l'Ospedale Militare di Milano, ove è stata formulata la diagnosi di turbe ansiose reattive, venendo poi collocato in licenza di convalescenza.
Il ricorrente si è spontaneamente sottoposto a visite mediche specialistiche che risultano concordanti in ordine alla patologia da lui sofferta e alla sua derivazione causale dalla mancanza di riposo compensativo tra i numerosi turni di servizio espletati nel periodo suindicato.
In particolare: a) in data 14 maggio 2002, lo specialista neurologo dottor Guarnera, dopo avere considerato i turni di lavoro cui l'interessato è stato sottoposto, ha accertato sul piano clinico che "la mancanza di riposo compensativo, dopo le ore notturne lavorate, unitamente all'accumulo di un intenso dispendio di energie durante il lavoro diurno per problematiche particolarmente impegnative che si erano presentate proprio in quel mese, determinavano la comparsa di una reazione da stress costituita da ansia libera, somatizzazioni viscerali, disagio psicologico, manifestazioni neurovegetative con lipotimia e tachicardia"; la relazione riferisce che tale condizione ha richiesto adeguati periodi di riposo e l'assunzione di psicofarmaci ansiolitici (cfr. doc. 9 di parte ricorrente); b) in data 10 ottobre 2008, la dottoressa Cu., specialista in medicina legale, ha dichiarato che la condizione patologica in cui versava Bo. nel periodo considerato era inquadrabile con "evidenza scientifica nell'ambito di una reazione da stress", correlata al fatto che egli era "reduce da una intensa attività lavorativa che lo aveva esaurito sia sul piano fisico, sia su quello psichico", con la precisazione che tale intensa attività lavorativa è di per sé un elemento causale capace di "scatenare la reazione resasi manifesta nella giornata del 3 febbraio 2000"; infine la relazione esplicita che "la turnazione di servizio cui il Bo. fu sottoposto per tutto il mese precedente i fatti di cui si discutono" integra un "fattore causale dotato di sufficiente efficienza e adeguatezza causale" (cfr. doc. 15 di parte ricorrente); c) in data 30 novembre 2010, il dottor Pe., specialista in medicina legale, ha ritenuto condivisibili le valutazioni già espresse dai sanitari anche in relazione alla derivazione eziologica della patologia, evidenziando che "le risultanze depongono per l'assenza di tratti patologici di personalità" e che non sussistono in Bo. "condizioni predisponenti allo sviluppo di psicopatologia", sicché la "sintomatologia presentata nell'anno 2000 è da ritenere, per univoca convergenza di plurimi giudizi sanitari, una mera reazione ad una condizione di sovraccarico lavorativo, reazione temporanea e comunemente prevedibile in soggetti sani esposti a condizioni consimili" (cfr. doc. 25 di parte ricorrente).
La Commissione medica ospedaliera competente, investita della questione a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento di causa di servizio, ha confermato la diagnosi, evidenziando in Bo. "assenza di psicopatologie invalidanti in atto in pregresse allegate turbe ansioso - disforiche, con somatizzazioni viscerali".
Quindi, il Comitato per la verifica delle cause di servizio in data 21.09.2005, dopo avere richiamato le valutazioni espresse dalla Commissione medica ospedaliera, ha escluso la derivazione dell'infermità da cause di servizio, trattandosi di "nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta. Non rinvenendosi, nel caso di specie, documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata a favorirne lo sviluppo, l'infermità non può ricollegarsi agli invocati eventi, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ...".
La valutazione ora espressa è stata ribadita dal Comitato in data 22 maggio 2009.
Con provvedimento n. 841, datato 8 luglio 2009, l'amministrazione resistente, richiamando i pareri del Comitato, ha respinto l'istanza proposta da Bo. escludendo la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal militare .
Successivamente, l'amministrazione con determinazione dirigenziale n. 2911, datata 13 settembre 2011, ha annullato in autotutela il provvedimento n. 841, in considerazione delle osservazioni presentate dall'interessato e rilevando che il parere espresso dal Comitato in data 22 maggio 2009 non contiene alcun "riferimento alle perizie mediche allegate dall'interessato nelle osservazioni".
Sulla base di tale determinazione, l'avvocatura distrettuale con memoria depositata in data 4 ottobre 2011 ha eccepito la cessazione della materia del contendere, che sarebbe derivata dall'intervento in autotutela.
L'eccezione è palesemente infondata e non può trovare accoglimento, in quanto l'autoannullamento del diniego di riconoscimento della causa di servizio non soddisfa la pretesa del ricorrente, che chiede l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, sicché non sussistono i presupposti per la pronuncia prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a..
Proprio al fine di verificare in che modo l'amministrazione avesse operato dopo l'autoannullamento, il Tribunale con ordinanza depositata in data 27 ottobre 2011 ha ordinato alla parte resistente di depositare una relazione attestante le attività istruttorie compiute, anche in considerazione del contenuto delle perizie mediche presentate dal ricorrente, con produzione della relativa documentazione clinica e, qualora adottato, del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nonostante il lungo termine assegnato ai fini ora indicati, l'amministrazione non ha in alcun modo ottemperato all'ordine giurisdizionale.
Si tratta di una condotta processuale sicuramente valutabile ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., dalla quale desumere argomenti di prova, in correlazione con la documentazione clinica prodotta dal ricorrente.
Invero, dai dati fattuali già riferiti emerge sia che il ricorrente ha sofferto di turbe ansiose reattive e tale infermità ha richiesto la sottoposizione ad un trattamento farmacologico specifico, oltre a periodi di riposo, sia che tale condizione è maturata dopo lo svolgimento di un lungo periodo di ininterrotto servizio, durante il quale egli "non ha fruito di riposo settimanale per 22 giorni consecutivi", come riconosciuto dall'amministrazione medesima.
Sul piano eziologico le perizie di parte concordano, sulla base di argomentazioni scientifiche - coerenti sul piano logico, non smentite da controdeduzioni dotate di dignità scientifica e, pertanto, di per sé idonee ad integrare un rilevante quadro probatorio - sul fatto che la particolare turnazione di lavoro cui il Bo. è stato sottoposto integra la causa scatenante la particolare infermità, che concordemente non è collegata ad altri dati oggettivi ed in particolare non è riferibile a condizioni di personalità predisponenti allo sviluppo di psicopatologia, poiché le diverse relazioni mediche non evidenziano alterazione della personalità del ricorrente.
Il quadro probatorio si completa, da un lato, con la necessaria valorizzazione dell'intervento in autotutela effettuato dall'amministrazione, che ha riconosciuto che il diniego disposto con provvedimento n. 841 si basava su un'istruttoria insufficiente, dall'altro, con la doverosa considerazione dell'omessa ottemperanza all'istruttoria disposta dal Tribunale , da intendere ragionevolmente come oggettiva carenza di ulteriori ragioni di diniego, alla luce della dettagliata e concordante documentazione clinica prodotta da Bo..
In definitiva, le risultanze delle relazioni cliniche prodotte dal ricorrente, la loro coerenza logica e il loro fondarsi su dati scientifici, nonché la mancanza di ogni deduzione contraria da parte dell'amministrazione basata su dati clinici documentati e il già ricordato comportamento processuale dell'amministrazione, integrano un quadro probatorio idoneo a dimostrare la derivazione causale dell'infermità sofferta dal ricorrente dalle particolari ed onerose condizioni di lavoro cui è stato sottoposto.
Ne deriva la fondatezza della domanda dichiarativa, con conseguente accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta da Bo..
La fondatezza della domanda di accertamento conduce, attesa l'assenza di ulteriori profili valutativi, a condannare l'amministrazione a corrispondere al ricorrente l'indennità spettantegli in ragione dell'accertata dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Pertanto, l'amministrazione in sede di ottemperanza è tenuta, previa ascrizione dell'infermità alla categoria di riferimento, a quantificare l'indennità sulla base dei parametri normativi vigenti e sul presupposto dell'accertamento giurisdizionale, corrispondendo i relativi importi all'interessato.
L'accertamento della fondatezza della pretesa vantata e la circostanza che il diniego sia stato annullato ex tunc dall'amministrazione consentono di ritenere assorbita la domanda di annullamento presentata dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso è fondato nei limiti dianzi esposti e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) dichiara la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente;
2) condanna l'amministrazione a corrispondere al ricorrente l'indennità spettantegli in ragione dell'accertata dipendenza dell'infermità da causa di servizio;
3) condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Domenico Giordano, Presidente
Silvana Bini, Primo Referendario
Fabrizio Fornataro, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12 SET. 2012.
02-10-2012 22:54
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