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Sentenza

Maresciallo dei Carabinieri ruba un cassetta video in un supermercato. Impugna l...
Maresciallo dei Carabinieri ruba un cassetta video in un supermercato. Impugna la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari. Il Tar accoglie.
Autorità:  T.A.R.  Genova  Liguria  sez. II
Data:  13 dicembre 2012
Numero:  n. 1647
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
        Il 
		  Tribunale  Amministrativo Regionale per la Liguria         
                          (Sezione Seconda)                          
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro generale 237 del  2009,  integrato  da
motivi aggiunti, proposto da:                                        
Ma. Lo Re, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Grillo  e  Andrea
Mozzati, con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Mozzati in Genova,
via Corsica, n. 2/11;                                                
                               contro                                
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri,
Comando  Regione  Carabinieri  Liguria,  Comando  
		  Militare   Per    il
Territorio  dell'Esercito,  rappresentati  e   difesi    per    legge
dall'Avvocatura dello Stato,  domiciliata  in  Genova,  v.le  Brigate
Partigiane n. 2;                                                     
                         per l'annullamento:                         
- con ricorso principale e con ricorso per motivi aggiunti           
del decreto recante comminatoria  della  sanzione  della  perdita  di
grado per rimozione a  causa  di  motivi  disciplinari  e  ogni  atto
presupposto o connesso;                                              
- con ulteriore ricorso per motivi aggiunti                          
del decreto D.G. Direzione Generale per  il  Personale  
		  Militare   del
Ministero della Difesa recante revoca del  Decreto  Dirigenziale  del
21.9.2005, n. 2808.                                                  
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;           
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della  Difesa
e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Comando  Regione
Carabinieri  Liguria  e  di  Comando  
		  Militare   Per  il    Territorio
dell'Esercito;                                                       
Viste le memorie difensive;                                          
Visti tutti gli atti della causa;                                    
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2012  il  dott.
Fabrizio  D'Alessandri  e  uditi  per  le  parti  i  difensori   come
specificato nel verbale;                                             
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.              

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo ordinario dell'Arma dei Carabinieri in pensione, impugnava il Decreto del Direttore Generale per il Personale Militare del 24.11.2008, n. 423/III-9/2008 che gli aveva comminato la sanzione della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 60, n. 6, legge n. 599/544 - Eccesso di potere per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Difetto di istruttoria - Ingiustizia grave e manifesta;
2) Violazione dell'art. 3, legge n. 241/90 - Travisamento dei fatti - Ingiustizia grave e manifesta;
3) Violazione dell'art. 9, legge n. 241/90 -Ingiustizia grave e manifesta.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.
Con atto notificato il 16.6.2009, parte ricorrente, preso atto dei documenti depositati dall'Amministrazione, proponeva motivi aggiunti nei confronti dei medesimi atti, nonché dell'ordine del Comando Militare dell'Esercito di deferimento alla Commissione di disciplina del 2.9.2008, degli atti dell'inchiesta formale e del verbale della Commissione di disciplina del 15.10.2008 nonché ogni altro atto antecedente, presupposto e conseguente.
Deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 67, n. 6, legge n. 599/544 - Eccesso di potere per irragionevolezza - Violazione del principio di proporzionalità - Difetto di istruttoria - Ingiustizia grave e manifesta;
2) Violazione dell'art. 3, legge n. 241/90 - Travisamento dei fatti - Ingiustizia grave e manifesta - Contraddittorietà;
Con atto notificato il 2.4.2010, parte ricorrente proponeva ulteriore ricorso per motivi aggiunti nei confronti dei medesimi atti nonché dell'ordine del decreto D.G. Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa recante revoca del Decreto Dirigenziale del 21.9.2005, n. 2808 (che aveva disposto il congedo assoluto del ricorrente per infermità a far data dal 15.6.2005) e declaratoria di cessazione dal servizio per perdita del grado a decorrere dal 15.6.2005.
Formulava i seguenti motivi:
1) Illegittimità derivata dall'illegittimità del provvedimento sanzionatorio di perdita del grado;
2) Illegittimità propria derivante da:
a) Falsa applicazione dell'art. 37, legge n. 599/544 - Violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 - Eccesso di potere per sviamento;
b) Violazione degli artt. 3 e 21 quinquies della legge n. 241/90.
La causa veniva chiamata all'udienza pubblica del 15.11.2012 e trattenuta in decisione.
Il ricorso principale e quelli per motivi aggiunti si rivelano fondati.
Il procedimento disciplinare aveva preso l'avvio da una vicenda dopo il ricorrente era stato accusato di aver rubato una cassetta video di un supermercato e, dopo essere uscito dall'esercizio commerciale, aver colpito con uno schiaffo un addetto alla sicurezza dello stesso supermercato.
Parte ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di La Spezia per tentata rapina impropria e lesioni personali aggravate con una pena di due anni e quindici giorni di reclusione.
In sede di appello il reato era stato derubricato da rapina a furto semplice con lesioni personali.
Il reato di furto era stato dichiarato improcedibile per assenza di querela e il ricorrente era stato condannato a 15 giorni di reclusione per lesioni.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 28.2.2008, aveva respinto il ricorso del ricorrente, confermando la sentenza di appello.
Da questi fatti aveva preso avvio il procedimento disciplinare che aveva comminato la sanzione di della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
Al riguardo, parte ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria e motivazione del provvedimento gravato, nonché la violazione del principio di proporzionalità, considerato che la sanzione disciplinare comminata è la massima possibile.
Le censure colgono nel segno.
Il provvedimento sanzionatorio è stato adottato sulla base delle sole risultanze del procedimento penale e con la motivazione generica che le condotte imputate fossero "biasimevoli sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrarie ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare , ai doveri attinenti al giuramento prestato ed ai doveri di correttezza ed esemplarità propri di un appartenente all'Arma dei Carabinieri, nonché lesive del prestigio dell'istituzione".
Ora, nell'ambito delle forze armate il provvedimento recante la perdita del grado può essere sindacato dal giudice amministrativo non solo per illogicità, ma anche per i profili di eccesso di potere che ineriscono al difetto di presupposti e, di riflesso, anche di motivazione (Cons. Stato Sez. IV, 6-5-2010, n. 2648).
Dalla motivazione di un provvedimento disciplinare di cessazione dal servizio permanente per perdita del grado militare deve risultare una concreta valutazione della gravità dei fatti contestati e della loro proporzionalità con la sanzione irrogata (Cons. Stato Sez. IV, 3-5-2001, n. 2491).
In relazione poi alla dedotta violazione del principio di proporzionalità delle sanzioni, sussiste il vizio di eccesso di potere quando il provvedimento disciplinare appare ictu oculi sproporzionato ai fatti accertati, (Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6353; Cons. Stato, Sez. IV, 21 agosto 2009 n. 5001; Cons. Stato, Sez. IV ,15/9/2010, n. 6877).
Nel caso di specie la motivazione appare generica, basata sulla generale deduzione della violazione dei doveri d'ufficio, senza una specifica valutazione dei fatti e delle risultanze dell'istruttoria ai fini della necessità di comminatoria della sanzione disciplinare massima.
Emerge quindi un difetto di motivazione.
Inoltre non si è tenuto conto dell'evidente ridimensionamento della valenza penalistica del fatto con il derubricarsi di uno dei reati in sede di appello da rapina impropria a furto semplice.
Non si è, altresì, valutata la circostanza della pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, dandosi per scontata la commissione del fatto così come imputato senza alcuna ulteriore istruttoria, né della lievità del reato accertato con sentenza definitiva di condanna (lesione personale semplice derivante da uno schiaffo dove la stessa sentenza di appello indica la natura minimale del reato quanto all'entità delle lesioni, alla natura e alle sue modalità ) e della sanzione comminata (quindici giorni di reclusione).
Si deve ritenere pertanto affetto da difetto di motivazione ed eccesso di potere, per violazione del principio di proporzionalità, il provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione, disposto nei confronti del ricorrente e, per tali ragioni, va accolto il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente annullamento del medesimo provvedimento.
Va accolto per illegittimità derivata il secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto il provvedimento di revoca del Decreto Dirigenziale del 21.9.2005, n. 2808 di collocamento a riposo per infermità e declaratoria di cessazione dal servizio per perdita del grado a decorrere dal 15.6.2005, risulta essere consequenziale al provvedimento sanzionatorio di perdita del grado.
In considerazione della peculiarità della vicenda e delle ragioni dell'annullamento, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio di perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari e del provvedimento di revoca del i collocamento a riposo per infermità e declaratoria di cessazione dal servizio per perdita del grado a decorrere dal 15.6.2005.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 DIC. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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