La revisione della patente di guida, di cui all’art. 126-bis, sesto comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di perdita totale dei punti.
TAR Puglia Lecce sezione I sentenza 14 maggio 2012 n 840
Patente, revisione, punteggio, perdita totale, competenza,
giudice ordinario
T.A.R. Puglia - Lecce
Sezione I
(Presidente Cavallari – Relatore Esposito)
FATTO
Il sig. ….. impugna la nota del 23/1/2012 con la quale la
Motorizzazione Civile di Taranto, dopo che l'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida ha comunicato il 3/10/2011
che è stato esaurito il punteggio di venti punti, attribuito
all'atto del rilascio della patente (art. 126-bis del Codice della
strada), ne ha disposto la revisione mediante nuovo esame di
idoneità tecnica.
Espone che non gli sono mai state notificate le note
presupposte al provvedimento, evidenziando in particolare
che – sebbene edotto della decurtazione dei punti
dall'organo accertatore delle violazioni al Codice della Strada
contestategli – non è stata effettuata l'autonoma e specifica
comunicazione della variazione di punteggio, prevista dal
terzo comma del suindicato art. 126-bis.
Sulla scorta di ciò, premettendo che la controversia è da
intendersi devoluta alla giurisdizione amministrativa, ha
articolato avverso il provvedimento i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione dell'art. 7 L. n. 241/90 e della Circolare del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 60396 del 15 luglio
2010. Mancata comunicazione di avvio del procedimento;
II. Violazione di legge. Violazione artt. 126-bis e 128 d.lgs. 30
aprile 1992 n. 285. Violazione art. 6 D.M. 29/07/2003 n. 1159.
Eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio la Motorizzazione Civile di Taranto per
resistere al ricorso, chiedendo che sia dichiarato irricevibile,
inammissibile e, gradatamente, rigettato, depositando
successivamente rapporto informativo con allegata
documentazione.
Il ricorrente ha replicato con memoria depositata il 6/4/2012 e,
all'udienza in camera di consiglio dell'11 aprile 2012, il ricorso è
stato assegnato in decisione ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.
DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
La revisione della patente di guida, di cui all'art. 126-bis, sesto
comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce misura
accessoria alle sanzioni amministrative pecuniarie, che
consegue alla perdita totale del punteggio attribuito all'atto
del rilascio del permesso.
Secondo la disciplina recata dal Codice della strada al Titolo
VI, Sezione II (“Delle sanzioni amministrative accessorie a
sanzioni amministrative pecuniarie”), nelle stesse sono da
ricomprendere le “sanzioni concernenti i documenti di
circolazione e la patente di guida” (art. 210, primo comma,
lett. c).
Il che comporta che la contestazione ad essa rivolta va
proposta, ex art. 204-bis del Codice della strada, nelle forme
dell'opposizione e secondo il rito ora stabilito dall'art. 7 del
d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, innanzi al Giudice di pace
competente.
Come ha rimarcato la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, i rimedi approntati dal d.lgs. n. 285/92 assumono
carattere di rimedio generale esperibile per tutte le sanzioni
amministrative per violazioni del codice della strada (dal cui
novero – per quanto detto – non v'è ragione di escludere la
misura della revisione della patente ex art. 126-bis), attesa
“l'omogeneità del sistema sanzionatorio del C.d.S.” e la
necessità di evitare “una divaricazione delle forme di tutela
giurisdizionale, priva di ogni ragionevole giustificazione e,
come tale, non compatibile con i principi della nostra Carta
costituzionale e, segnatamente, con quelli sanciti dagli artt. 3 e
24 Cost.” (SS.UU., 29 luglio 2008 n. 20544; sul punto, cfr. altresì
Cons. Stato – Sez. IV, 2 settembre 2011 n. 4962).
Il Collegio non ignora che nella giurisprudenza amministrativa,
anche di questo Tribunale, è stato talvolta affermato, per un
verso, che la revisione della patente di guida per esaurimento
dei punti vada accomunata all'ipotesi di cui all'art. 128 dello
stesso Codice (revisione disposta per i dubbi sulla persistenza
dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica alla guida),
mentre per altro verso si è accentuato l'aspetto formale
(obbligo di comunicare le singole decurtazioni, al fine di
consentire all'interessato di riacquistare il punteggio attraverso
la frequentazione dei corsi di aggiornamento), delineando
sotto tale profilo lo snodarsi di un iter amministrativo, valevole a
radicare la giurisdizione del G.A.
Entrambi i rilievi non convincono.
Quanto al primo, si deve segnalare la profonda differenza con
la fattispecie ex art. 128 del Codice della strada (in cui viene in
rilievo l'adozione di un provvedimento rientrante nella
discrezionalità dell'amministrazione di disporre il nuovo
accertamento), mentre per l'art. 126-bis la sottoposizione
all'esame di idoneità tecnica fa seguito alla perdita dei punti
con effetto automatico e quale ulteriore misura accessoria alle
sanzioni, senza che sia rinvenibile l'esercizio di alcuna
discrezionalità (cfr. TAR Lombardia – Brescia, 4 febbraio 2010 n.
574).
In ordine all'altro aspetto sopra indicato, occorre osservare
che l'art. 126-bis del d.lgs. n. 285/92 consente di riacquistare sei
punti con i corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole
o dai soggetti autorizzati, “purché il punteggio non sia
esaurito” (quarto comma); corsi ai quali è possibile iscriversi
dopo aver ricevuto la comunicazione di decurtazione del
punteggio (art. 6 D.M. 29/7/2003 n. 11590).
Nel rapporto informativo depositato il 30/3/2012,
l'Amministrazione ha indicato che “le comunicazioni di
avvenuta decurtazione risultano regolarmente spedite
all'indirizzo del ricorrente”; la circostanza che allo stesso siano
state effettivamente comunicate è comprovata dalla sua
partecipazione ad uno dei detti corsi, che gli ha consentito di
riottenere sei punti in data 26/7/2008 (cfr. l'estratto cronologico
allegato al rapporto informativo).
Peraltro, il terzo comma dello stesso art. 126-bis, pur
disponendo che “ogni variazione di punteggio è comunicata
agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida”, stabilisce che “ciascun conducente può controllare in
tempo reale lo stato della propria patente con le modalità
indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri”, rimettendo
dunque alla diligenza del singolo nell'informarsi la possibilità di
scongiurare l'effetto ultimo che deriverebbe dalla definitiva
sottrazione dell'intero punteggio.
Del resto, la commissione di ogni violazione reca la
comunicazione dei punti sottratti e rende edotto l'interessato
delle future possibili conseguenze, di tal che in giurisprudenza è
stato pure affermato che non “può sostenersi che, in assenza
di comunicazione, il titolare del permesso di guida non
sarebbe messo in condizioni di recuperare i punti decurtati
attraverso la frequenza di corsi previsti dall'art. 126-bis, comma
4, così impedendogli la salvaguardia del titolo abilitativo”
(Cons. Stato – Sez. IV, 29 settembre 2011 n. 5410).
Né la previsione di uno specifico iter procedimentale può farsi
derivare dal contenuto della Circolare ministeriale del 1° luglio
2010 prot. n. 60396, che non costituisce fonte del diritto e che,
in ogni caso, formula il suggerimento agli uffici “di far
precedere il provvedimento di revisione della patente di guida
per azzeramento del punteggio ex art. 126 bis dalla
comunicazione di avvio” nella piena consapevolezza della
non obbligatorietà e al solo intento di prevenire il contenzioso,
in quanto la comunicazione “può, per l'esperienza acquisita,
svolgere un'utile funzione di risoluzione anticipata delle
controversie” (Circolare cit.).
In sintesi, la comunicazione relativa alla decurtazione del
punteggio è contenuta nell'atto che eleva la
contravvenzione, sicché una ripetizione della stessa
contraddice l'esigenza di celerità e snellezza del
procedimento amministrativo.
Per le ragioni suesposte, il ricorso va dunque dichiarato
inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Giudice
ordinario ed in particolare, in applicazione dell'art. 7 del d.lgs.
1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall'art. 204-bis del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285) al Giudice di pace competente.
Sussistono giusti motivi, attesa la parziale novità della questione
trattata, per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce -
Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di
giurisdizione, spettante al Giudice di pace competente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11
aprile 2012
Depositata in segreteria Il 14/05/2012
28-09-2012 00:34
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