La competenza territoriale inderogabile del Giudice Amministrativo si determina con il criterio della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato.
Cons. Stato, Ad. Plen., 12 dicembre 2012, n. 38
In tema di competenza territoriale inderogabile del Giudice Amministrativo il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato. Tale criterio è sostituito da quello inerente gli effetti diretti dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di tribunale amministrativo regionale.
La ratio sottesa all'art. 13, comma 4-bis, c.p.a., aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 160 del 2012 che dispone che "La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza", è quella di evitare che, in presenza di atti meramente endoprocedimentali, si produca l'effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all'atto finale lesivo.
20-12-2012 10:42
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