L'actio contra silentium della Pubblica Amministrazione. Al momento della pronuncia necessità il perdurare dell'inerzia della P.A.
TAR PUGLIA di BARI - SENTENZA 10 luglio 2012, n.1403 - Pres. Allegretta – est. Amovilli
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2012, proposto da:
Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Saverio Nardulli e Donato Schena, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv.to Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso Tiziana T. Coltelli, in Bari, c/o Avvocatura Regione Puglia, Lungomare N.Sauro 31;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio mantenuto dalla Regione Puglia in merito alla domanda di autorizzazione unica presentata in data 8 agosto 2011 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “wind 1 Sant'Agata”, di potenza nominale pari a 0,99 MW da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località “Accinta”;
e per la condanna della Regione Puglia all'adozione di un provvedimento espresso in ordine alla predetta richiesta di autorizzazione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Paolo Amovilli;
Uditi nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 per le parti i difensori avv.ti Tiziana Coltelli e Francesco Paolo Bello, quest'ultimo per delega dell'avv.to Donato Schena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sviluppo Energie Rinnovabili s.r.l. odierna ricorrente, chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica presentata mediante procedura informatica il 8 agosto 2011, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “wind 1 Sant'Agata”, di potenza nominale pari a 0,99 MW da realizzarsi nel Comune di Sant'Agata di Puglia (FG) in località “Accinta”.
In data 16 settembre 2011 la Regione ha provveduto ad inviare alla ricorrente comunicazione di “preavviso di improcedibilità” della domanda, all'uopo assegnando termine di 30 giorni.
In data 13 ottobre 2011, la ricorrente integrava l'originaria istanza con ulteriore documentazione.
Deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241, dell'art. 12 comma 4 del D. Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, lamentando che la Regione Puglia non si è espressamente pronunciata entro il termine di 180 giorni previsto dal quarto comma del citato art. 12 D.Lgs. 387/2003.
Si è costituita la Regione Puglia, rappresentando di aver provveduto, con nota prot. 5606 del 7 giugno 2012, a comunicare alla ricorrente “preavviso di diniego” dell'istanza ex art. 10-bis legge 241/90, rilevando che l'impianto ricade in aree non idonee, con conseguente istanza di improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il presupposto per l'azione contra silentium di cui all'art. 117 cod. proc. amm. (e ancor prima di cui all'art. 21-bis L. 1034/1971) è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l'inerzia dell'Amministrazione, così che l'adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire - se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso - ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807).
Il sopravvenuto preavviso di diniego dell'istanza di cui all'art. 10 bis L.241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n.426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n.5923) ha comunque determinato l'interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità, ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi ai sensi del combinato disposto degli art 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
27-08-2012 15:55
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