Ispettore superiore della Polizia, impegnato come servizio nella Polizia di frontiera, chiede la causa di servizio per artrosi cervicale. Rigetto.
Autorità: T.A.R. Lecce Puglia sez. II
Data: 20 novembre 2012
Numero: n. 1904
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2011, proposto da:
Al. An. Sc., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pasca, con
domicilio eletto presso Fabio Vitale in Lecce, via B. Mazzarella, 8;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F.sco
Rubichi, 23;
per l'annullamento
del decreto n. 1879/11 N, Posizione n. 333-H/5419, Neg. Post. L.
461/01, Agg. 2009 del 28/03/2011, del Ministero dell'Interno -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le
Risorse Umane, Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza,
Divisione III, notificato all'odierno ricorrente in data 07/06/2011,
che non accoglie l'istanza presentata in data 13/02/2003 al Ministero
dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, da Sc. Al. An.,
in qualità di Ispettore Superiore della Polizia di Stato, con la
quale si chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità:
Marcata artrosi cervicale con discopatie multiple e discopatia L5-S1
a lieve incidenza funzionale;
di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale
e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al presente
ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2012 il dott.
Luigi Costantini e uditi per le parti i difensori l'avv.to A.
Vantaggiato in sostituzione dell'avv.to A.Pasca e l'avv.to dello
Stato A. Roberti
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO
Con verbale n. 150 del 21/1/2004 la Commissione medica ospedaliera di Bari riconosceva il sig. Sc., ispettore superiore della Polizia di Stato, affetto da: "marcata artrosi cervicale con discopatie multiple e discopatia L5 SI a lieve incidenza funzionale"
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, tuttavia, chiamato a valutare la sussistenza della dipendenza da causa di servizio del quadro morboso diagnosticato, esprimeva parere sfavorevole (ad. n. 371 dell'8/11/2007).
A tale parere si uniformava quindi il Ministero dell'interno che, con decreto n. 1879 del 28/3/2011, respingeva la relativa richiesta di equo indennizzo avanzata dal militare .
Avverso la determinazione ministeriale, insorge con il ricorso in esame il sig. Sc. il quale ne deduce l'illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
- eccesso di potere sotto il profilo della insufficienza, illogicità, contraddittorietà e irrazionalità della motivazione.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l'Amministrazione intimata e all'udienza pubblica del 4/10/2012, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.
(Torna su ) Diritto
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostanzialmente sostiene che il Comitato di verifica, nel formulare il parere di competenza, avrebbe compiuto le proprie valutazioni "in termini generici, presuntivi e probabilistici, senza alcuna indagine sulle circostanze concrete in cui l'evento si è verificato, ivi comprese quelle ambientali nel loro collegamento logico-fattuale con l'attività lavorativa espletata".
Tale parere, poi, sarebbe stato acriticamente recepito dal Ministero dell'interno che avrebbe a sua volta omesso di "chiarire ed esplicitare le ragioni della decisione".
In particolare, l'Organo consultivo non avrebbe tenuto conto di un'attività lavorativa espletata mediante estenuanti turni notturni ed in qualsiasi condizione atmosferica, con la conseguenza che egli ricorrente sarebbe stato sottoposto a continue sollecitazioni mentre svolgeva servizio di polizia di frontiera, di vigilanza e di controllo.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Innanzitutto occorre osservare che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell'accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono "giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza, la incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).
Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medico-scientifiche, il Comitato di verifica ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, né superabili attraverso i generici rilievi formulati dal perito di parte, indicando chiaramente, con riferimento alla patologie denunciata, i meccanismi di insorgenza ed i relativi processi degenerativi.
Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata adeguatamente considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio, posto che, con riferimento alle condizioni di lavoro, l'Organo consultivo ha ritenuto di potere escludere qualsiasi rapporto, anche sotto il profilo concausale, tra l'attività svolta e le infermità denunciate dal ricorrente, dopo aver "esaminato e valutato senza tralasciarne alcuno tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".
D'altro canto vale la pena ribadire che "nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia - Lecce II sez. 31/1/2012 n. 208; Cons. St. 11/5/2007 n. 2274).
Sicché, la semplice descrizione ad opera del ricorrente dei compiti svolti, sia pure impegnativi, e l'indicazione dei disagi sopportati durante il normale espletamento del servizio non possono portare a concludere che straordinari fattori di rischio hanno certamente inciso sul suo stato di salute. Peraltro, nel richiamare vagamente un evento traumatico subito in data 19/10/2002 durante il servizio, lo stesso ricorrente precisa che nell'occasione "veniva diagnosticata distorsione del rachide cervicale e lombare in soggetto affetto da spondiloartrosi cervico-lombare con discopatia L4-L5", evidenziandosi così la sicura preesistenza dell'infermità denunciata ai fini dell'indennizzo.
Per quanto riguarda poi l'obbligo motivazionale cui, ad suo avviso, si sarebbe sottratto il Ministero dell'interno nel riprodurre "pedissequamente e ciecamente" le risultanze del procedimento valutativo condotto dal Comitato di verifica, occorre in ogni caso ribadire che, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 461/2001, il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, sicché l'Amministrazione procedente non dispone di alcuno spazio per valutazioni di ordine discrezionale ma è vincolata al parere tecnico-scientifico emesso dallo stesso organo consultivo (Cons. St. VI sez. 6/4/2009 n. 2118; T.A.R. Campania VII sez. 7/9/2010 n. 17330).
I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.
Ricorrono tuttavia valide ragioni, in relazione alla natura della controversia, per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente, Estensore
Enrico d'Arpe, Consigliere
Simona De Mattia, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 NOV. 2012.
27-11-2012 13:31
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