IMPIEGO PUBBLICO. Sospensione cautelare obbligatoria.
Cons. Stato, Sez. V, 15 novembre 2012, n. 5774
Nel rapporto di pubblico impiego la sospensione cautelare obbligatoria non può essere assimilata a una misura disciplinare assolvendo invece funzioni di tipo preventivo, per salvaguardare in via immediata interessi essenziali della pubblica amministrazione in presenza del fatto oggettivo dell'assenza dal servizio del dipendente e della mancata prestazione del medesimo, nonché in relazione al rilevante allarme sociale e alla turbativa del buon andamento e della trasparenza dell'attività dei pubblici uffici; il provvedimento di sospensione, pertanto, ha natura meramente ricognitiva e contenuto interamente vincolato. Si tratta di un atto dovuto, determinato ex lege nell'an, nel quomodo e nel quando, che deve intervenire per formalizzare la situazione di assenza dal servizio, giacché in relazione a tale lasso temporale, il dipendente in vinculis o comunque impossibilitato a prestare servizio, deve considerarsi automaticamente e con effetto immediato sospeso dal munus.
24-11-2012 09:05
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