Illegittima l'ordinanza di sospensione delle opere di lottizzazione abusiva qualora non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo.
Consiglio di Stato, sez. 3, Sentenza 10 settembre 2012, n. 4795.
Opere di lottizzazione abusiva - Ordine di sospensione dei lavori - Omessa comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità del provvedimento amministrativo - Necessarietà della comunicazione nonostante la indubbia natura vincolata del provvedimento ex art. 18, L. n. 47 del 1985. (L. 07.08.1990, n. 241, art. 7; L. 28.02.1985, n. 47, art. 18)
E' illegittima l'ordinanza recante l'ordine di sospensione delle opere di lottizzazione abusiva qualora non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7, L. n. 241 del 1990. L'individuazione della lottizzazione abusiva presuppone, infatti, l'accertamento di una serie di elementi implicanti lo svolgimento di indagini complesse, le quali impongono la necessaria partecipazione dei soggetti interessati al relativo procedimento, per cui deve essere consentita ad essi la proposizione delle rispettive osservazioni e deduzioni. Il principio innanzi espresso deve ritenersi operante anche se al provvedimento di cui all'art. 18 della L. n. 47 del 1985 deve comunque riconoscersi una indubbia natura vincolata, atteso che lo stesso deve essere preceduto dal mero accertamento della realtà materiale ed è destinato ad incidere, con funzioni di qualificazione giuridica, su di essa con provvedimenti che potranno poi comportare l'adozione di successivi provvedimenti di acquisizione delle aree lottizzate. (Nella specie nemmeno non possono ritenersi sussistenti esigenze di indifferibilità ed urgenza idonee a giustificare l'omissione della predetta comunicazione di avvio del procedimento.).
23-10-2012 00:04
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