Il Sindaco non può vietare ai cani di accedere nelle aree verdi per il rischio che le deiezioni non vengano raccolte.
TAR Piemonte Torino sezione II sentenza 18 maggio 2012 n 593
Cani, aree verdi, accesso, divieto, illegittimità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente sentenza
sul ricorso numero di registro generale 863 del 2011, proposto
da: Associazione CODICI ONLUS - Centro per i Diritti del
Cittadino, nonché Associazione Nazionale di Promozione
Sociale e da Associazione CODICI AMBIENTE, rappresentate e
difese dagli avv. Massimo Rullo, Daniela Liccardi, con domicilio
eletto presso Massimo Rullo in Torino, via Duchessa Jolanda, 21;
contro COMUNE DI CRODO;
per l'annullamento dell'ordinanza n. 4 del 21.04.2011, in
relazione al punto 4 che "vieta l'accesso ai cani anche se al
guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott.
Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso si chiede l'annullamento dell'ordinanza n. 4 del
21.04.2011, in relazione al punto 4 che "vieta l'accesso ai cani
anche se al guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".
Si lamenta eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione e carenza dei presupposti per l'emanazione di
ordinanze contingibili e urgenti; violazione degli artt. 13 e 16
della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza.
Con ordinanza cautelare n. 523 del 2012 è stata accolta la
domanda cautelare.
Il ricorso è ammissibile.
La ricorrente Associazione Codici è associazione
maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli
interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro
di cui all'art. 137 D. Lgs. n. 206 del 2005. L'art. 2, co. 2, citato D.
Lgs. prevede che " ai consumatori e agli utenti sono
riconosciuti come fondamentali i diritti alla tutela della salute";
inoltre è associazione nazionale di promozione Sociale e,
pertanto, legittimata ad intervenire ai sensi degli artt. 26 e 27 L.
n. 383 del 2000;
In particolare, l'art. 27 cit. L., "tutela degli interessi sociali e
collettivi" prevede che le Associazioni di promozione sociale
sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali ed a intervenire nei
giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei
danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall'associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per
l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi
relativi alle finalità di cui alla lettera b); 2. Le associazioni di
promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei
procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 9 L. n. 241 del 1990.
Nel caso di specie, l'interesse dei Codici è volto a tutelare i
diritti dei cittadini che, con tale provvedimento, si vedono
limitare la possibilità di passeggiare in compagnia dei propri
cani in tutte le arre verdi pubbliche della città, con disagi sia
per se stessi che per i loro cani.
Per quanto concerne l'Associazione CODICI AMBIENTE, lo
statuto ha come finalità esclusiva la tutela, con ogni meno,
anche giudiziario, dell'ambiente e degli animali, nonché il
benessere psico-fisico degli individui collegato alla
salvaguardia ambientale e faunistica (art.2).
Dalla predetta disciplina discende la legittimazione ad
impugnare l'atto di cui in epigrafe da parte delle due
associazioni.
Il ricorso è fondato.
Dal testo dell'ordinanza impugnata si evince che il Comune di
Crodo considera la presenza dei cani nelle aree verdi un
rischio di natura igienica per la salute dei cittadini, oltre che un
problema per il decoro della cittadina a causa delle deiezioni
degli animali, non raccolte dai proprietari.
Pertanto il Comune si limita ad affermare che la presenza degli
animali potrebbe avere conseguenze dannose per la salubrità
dei cittadini.
Non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari a
supportare la decisione del comune di vietare l'accesso dei
cani alle aree verdi, tale ordinanza appare viziata da eccesso
di potere per carenza di adeguata istruttoria.
Dall'esame degli atti di causa non è dato rinvenire, infatti,
idonea istruttoria volta a sostenere la decisione di adottare
un'ordinanza quale quella impugnata.
L'esercizio del potere sindacale non può prescindere dalla
sussistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo
per la salute pubblica, la quale non sia fronteggiabile con gli
ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente
motivata a seguito di approfondita istruttoria.
L'unico obbligo imposto dalla legge nella conduzione dei cani
è quello di condurli al guinzaglio con l'obbligo di idonea
museruola, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici
(art. 83 D.P.R. n. 320 del 1954).
Pertanto se il rischio per la salute pubblica, come sembra
emergere dalla premessa dell'ordinanza, è relativo alla
mancata raccolta delle deiezioni dei cani da parte dei
proprietari, il Sindaco, anzichè vietare l'ingresso dei cani nelle
aree verdi, avrebbe potuto potenziare il controllo da parte
della polizia municipale, sanzionando i trasgressori dell'obbligo
predetto.
Il ricorso va, pertanto accolto e va annullata l'ordinanza n. 4
del 21.04.2011, limitatamente alla statuizione di cui al punto 4
che "vieta l'accesso ai cani anche se al guinzaglio in tutte le
aree verdi pubbliche".
Sussistono comunque i giusti motivi per compensare
interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla
l'ordinanza n. 4 del 21.04.2011, limitatamente alla statuizione di
cui al punto 4 che "vieta l'accesso ai cani anche se al
guinzaglio in tutte le aree verdi pubbliche".
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 9
maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore
Ofelia Fratamico, Referendario
Manuela Sinigoi, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 18/05/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
28-09-2012 00:43
Richiedi una Consulenza