Il Giudice sportivo è competente per le decisioni di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari. Il Giudice amministrativo è competente per il risarcimento.
Cons. Stato, Sez. VI, 27 novembre 2012, n. 5998
COMPETENZA E GIURISDIZIONE CIVILE - SPORT
L'ordinamento giuridico riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, rientrando invece nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda di tipo risarcitorio.
01-12-2012 12:31
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