Il disciplinare di gara. Contenuto. Legittimità. Verifica condizionidi cui all'art. 445 cpp, II comma. Riabilitazione e patteggiamento.
Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6393
E' legittima la previsione del disciplinare di gara facente espresso riferimento al dovere, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato, di indicare la eventuale verificazione delle condizioni di cui all'art. 445, comma secondo, c.p.p., e, dunque, oltre alla indicazione delle eventuali condanne per le quali l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione o il patteggiamento, anche la circostanza se abbia subito una condanna per reati estinti. In circostanze siffatte, invero, la prescrizione menzionata non può ritenersi tale da introdurre ipotesi di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 38 Codice degli Appalti, perché il bando, invece di limitarsi a chiedere una generica dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 38, impone, e sanziona con l'esclusione in caso di omissione, una dichiarazione dal contenuto più ampio rispetto a quanto prescritto dalla norma in esame, al fine di riservare alla stazione appaltante la valutazione, con riferimento al requisito della moralità, della gravità o meno dell'illecito e anche di ogni omessa dichiarazione. In tale ipotesi, dunque, la causa di esclusione non è stata solo quella, sostanziale dell'essere stata commessa una grave violazione penale, ma anche quella, formale, di aver omesso una dichiarazione prescritta dal bando.
20-12-2012 10:32
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