Il catasto aggiorna di ufficio la classificazione di un terreno agricolo sui dati forniti dall’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Consiglio di Stato Sez. Quarta - Sent. del 20.04.2012 n. 2362
Presidente Trotta - Relatore Greco
Fatto
Il signor B. S. ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso le determinazioni negative assunte dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in ordine a un'istanza di accesso in precedenza formulata alla Direzione di Cuneo della Agenzia del Territorio, avente gli atti relativi al procedimento con cui un terreno agricolo in sua proprietà era stato declassato dalla prima alla terza classe.
A sostegno dell'appello l'istante ha dedotto: travisamento, erroneità manifesta, contraddittorietà; violazione dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, nr. 241, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 (essendo evidente che il declassamento del terreno de quo, operato d'ufficio per espressa ammissione dell'Amministrazione, non poteva che essere conseguito a una segnalazione da parte di terzi, la quale non è verosimile non sia agli atti dell'Agenzia del Territorio, ed inoltre spettando in ogni caso al ricorrente l'ostensione del tracciato record, ossia del documento informatico nel quale sono riportati tutti i dati catastali del terreno medesimo).
Si sono costituite la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia del Territorio di Cuneo, argomentando diffusamente a sostegno dell'infondatezza dell'appello e concludendo per la conferma della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 13 marzo 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto
1. L'odierno appellante, signor B. S., è proprietario di terreni a uso agricolo nel territorio del Comune di Scarnafigi (CN), per uno dei quali egli assume di avere appreso nel 2010, per mera casualità, che lo stesso era stato oggetto nell'agosto 2007 di provvedimento di variazione da parte dell'Agenzia del Territorio di Cuneo, venendo declassato da seminativo irriguo di prima classe a seminativo di terza classe.
Poiché tale declassamento comportava un notevole deprezzamento del terreno, e non avendo avuto alcuna parte in esso (infatti risaliva a pochi mesi prima, e precisamente al marzo 2007, il classamento del medesimo suolo a seminativo irriguo di prima classe su domanda del proprietario), il sig. S. formulava all'Agenzia del Territorio istanza di accesso agli “atti relativi al procedimento con cui suddetto terreno è stato declassato d'ufficio”, e più specificamente chiedeva “copia dell'istanza o del provvedimento a seguito del quale è stato disposto il declassamento del terreno” e “copia del provvedimento con cui è stata accolta l'istanza od il provvedimento di cui sopra”.
Pur venendo accolta l'istanza, tuttavia all'interessato veniva consegnata una pluralità di atti interni dell'Amministrazione, ma non anche gli atti di avvio e conclusione del procedimento; l'omessa ostensione era giustificata con l'inesistenza degli atti richiesti, essendo stata la modifica realizzata in via di autotutela e in “modalità automatica centralizzata”, a seguito di elaborazione delle informazioni trasmesse dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'art. 2, commi 33 e 34, del d.l. 3 ottobre 2006, nr. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, nr. 286.
Proposto ricorso avverso la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, questa confermava le determinazioni dell'Agenzia del Territorio dopo aver chiesto e ricevuto conferma che quelli esibiti esaurivano la totalità degli atti, anche interni, ivi esistenti in ordine alla variazione de qua.
Pertanto, l'interessato ha proposto ricorso giurisdizionale, che è stato respinto dal T.A.R. del Lazio con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione.
2. Tutto ciò premesso, la Sezione reputa l'appello infondato e come tale meritevole di reiezione.
3. A fini di migliore comprensione delle statuizioni che seguiranno, giova richiamare sinteticamente il quadro normativo di riferimento in cui s'iscrive la vicenda per cui è causa.
Con i già richiamati commi 33 e 34 del d.l. nr. 262 del 2006, al dichiarato fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino e nel contempo rendere più preciso e puntuale il sistema di “classamento” dei terreni adibiti a uso agricolo, è stato stabilito che questo avvenga, anziché - come in precedenza - sulla base di quanto riportato nelle dichiarazioni dei redditi dei titolari, mediante una serie di procedure informatizzate; a tal fine, si è disposto che a partire dal 1 gennaio 2007 le banche dati dell'Agenzia del Territorio fossero aggiornate sulla base delle dichiarazioni rese dai proprietari ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, dichiarazioni che dunque l'AGEA deve trasmettere all'Agenzia del Territorio.
Il meccanismo sopra descritto è destinato a essere utilizzato sia per la prima classificazione dei terreni, sia per le successive eventuali variazioni.
4. Per quanto specificamente concerne il terreno in proprietà dell'odierno appellante, è documentato che lo stesso fu classificato a seminativo irriguo di prima classe nel marzo 2007, sulla scorta dell'originaria domanda presentata dal titolare, ed è altrettanto incontestato che il suo successivo declassamento non avvenne, invece, su input del proprietario.
Ciò premesso, assume l'istante che da ciò non può non conseguire che la variazione sia stata sollecitata da terzi attraverso una denuncia o segnalazione della quale deve restare traccia presso l'Amministrazione procedente.
Orbene, se anche si accedesse a siffatta prospettazione, ritenendola plausibile, non perciò solo può concludersi nel senso della non veridicità dell'assunto dell'Amministrazione convenuta, allorché essa sostiene l'inesistenza ai propri atti di una istanza o di un qualsivoglia atto di impulso al procedimento di variazione.
Infatti, dal meccanismo semplificato che si è sopra descritto emerge con evidenza che l'attività posta in essere dall'Agenzia del Territorio consiste nell'elaborazione di “informazioni” trasmesse dall'AGEA, senza però che quest'ultima sia necessariamente tenuta a esplicare come e da chi dette informazioni sono state acquisite.
In altri termini, se anche un'istanza o segnalazione di terzi vi sia stata in ordine alle caratteristiche del terreno per cui è causa, è del tutto verosimile che questa sia rimasta agli atti dell'AGEA e non sia stata anche trasmessa all'Agenzia del Territorio, la quale era tenuta soltanto a prendere atto delle circostanze ritraibili da questa (nonché, se del caso, dai conseguenti accertamenti svolti da AGEA) e ad assumere le successive determinazioni in punto di modifica alla classificazione del terreno.
Allo stato, non risulta che l'appellante abbia proposto autonoma istanza di accesso presso AGEA, né - come è ovvio - la disciplina in materia di accesso comporta l'obbligo dell'Amministrazione interpellata di attivarsi per acquisire e fornire al richiedente documenti non in suo possesso, ma ipoteticamente rinvenibili presso altra Amministrazione.
5. Né le conclusioni testé raggiunte mutano in ragione della particolare modalità informatica con cui, a norma della disciplina che si è richiamata, devono essere effettuati il classamento dei terreni agricoli e le successive variazioni.
Al riguardo, non può non convenirsi con il rilievo della difesa erariale secondo cui la richiesta di ostensione del “tracciato record” relativo al terreno per cui è causa costituisce una novità del presente grado di giudizio, non essendo compresa nell'originaria domanda di accesso.
Parte appellante contesta l'assunto, ma con argomentazioni che non persuadono il Collegio: infatti, da una piana lettura dell'istanza rivolta all'Agenzia del Territorio di Cuneo è agevole evincere che la stessa, per quanto ampia e generica, aveva a oggetto i soli atti relativi al “procedimento” culminato nel “declassamento” del suolo interessato; mentre il tracciato record, come del resto ben chiaro allo stesso appellante (che lo paragona alla scheda di un volume di una biblioteca) costituisce una rappresentazione “statica” di tutti i dati catastali relativi a un terreno in un determinato momento storico, e quindi non comprende solo i dati interessati dalla variazione.
In ogni caso, l'Amministrazione ha chiarito anche che il tracciato record altro non è che un documento informatico contenente la generalità delle classificazioni di terreni agricoli compiute dall'Agenzia del Territorio sulla base delle informazioni e delle proposte trasmesse da AGEA, documento dal quale pertanto andrebbero “estrapolati” - per evidenti ragioni di tutela della riservatezza degli altri interessati - i dati relativi al singolo terreno che qui rileva: di modo che sarebbe comunque applicabile il noto e consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui in sede di accesso l'Amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura e in suo possesso, ma non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. VI, 12 luglio 2011, nr. 4209; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2010, nr. 8359).
6. Alla luce dei rilievi che precedono, s'impone una decisione di reiezione dell'appello e di conferma della sentenza impugnata.
7. In ragione della peculiarità della vicenda che occupa, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 20.04.2012
25-04-2012 00:00
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