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Sentenza

I lavoratori socialmente utili non sono qualificabili come rapporto di impiego n...
I lavoratori socialmente utili non sono qualificabili come rapporto di impiego nemmeno a tempo determinato perchè non vengono cancellati dalle liste di collocamento.
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III - SENTENZA 11 dicembre 2012, n.6341 - Pres. Lignani - est. Capuzzi

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1767 del 2002, proposto da: 
Cantore Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio P. Nichil, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n.24; 

contro

Azienda U.S.L. Ta/1 di Taranto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Blasi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.18; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 05702/2001,



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2012 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Pappalepore su delega di Nichil;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, assistente sociale in servizio presso il SERT della Azienda Usl Ta/1 ai sensi del d.lgs. n.468/97, dal febbraio del 1998 per la durata di un anno, servizio successivamente prorogato per un altro anno, a seguito della presentazione da parte della AUSL Ta/1 di un progetto di lavori socialmente utili e di un piano di impresa approvato con atto deliberativo n.3228 del 24.12.1996 e autorizzato dalla Commissione Regionale dell'Impiego in data 25.3.1997, impugnava davanti al Tar Puglia, sede di Lecce, la deliberazione n.458 dell'8.6.2001 con cui il Direttore Generale dell'Azienda Usl aveva disposto la esclusione della medesima dal concorso bandito con deliberazione n.1626 del 29.11.1999 in quanto non in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 co.3 della legge n.45/1999.

Il Tar Puglia con la sentenza appellata respingeva il ricorso ritenendo non rinvenibili i presupposti giuridici previsti dalla sopradetta legge per la partecipazione al concorso.

Nell'atto di appello la ricorrente deduce, con ampie argomentazioni, che sia l'Azienda appellata che il Tar avrebbero fornito una interpretazione erronea snaturando le finalità e l'intento principale della legge n.45/99 che era quello di riservare i posti in organico esistenti presso il SERT al personale operante a qualsiasi titolo nel suo ambito e che aveva acquisito sul campo la professionalità e l'esperienza nel settore specifico del trattamento e della riabilitazione degli stati di tossicodipendenza necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti istituzionalmente a tali servizi.

La norma di cui sopra quindi dovrebbe interpretarsi nel senso che i posti in organico vadano attribuiti al personale che opera comunque e con qualsiasi rapporto di lavoro presso il SERT da almeno un anno anche non continuativo ovvero che nel periodo 1990-1996 abbia operato in regime di convenzione presso il SERT per almeno un anno, anche non continuativo per ventiquattro ore settimanali; in sintesi secondo la prospettazione dell'appellante la norma si riferirebbe a tutto il personale precario genericamente inteso. Erronea sarebbe quindi la sentenza del Tar che ha ristretto i destinatari ai soli titolari di convenzione tipiche escludendo quindi tutti coloro che avevano operato negli stessi servizi per anni.

Si è costituita la Azienda Usl TA/1 chiedendo con ampie argomentazioni il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Alla camera di consiglio del 23 novembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. L'appello non merita accoglimento.

Va premesso che i rapporti relativi a lavori socialmente utili non sono qualificabili come rapporto d'impiego, nemmeno a tempo determinato, poiché traggono origine da motivi esistenziali e riguardano un impegno lavorativo di natura precaria, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo dell'indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali.

Nel caso di specie il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di assistente sociale presso il SERT rinviava all'articolo 2 terzo comma della legge 18.2.1999 n. 45 relativo a “Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze” pubblicata nella Gazz. Uff. 5 marzo 1999, n. 53.

Il comma 3 della sopradetta legge prevede che: “ I posti nell'organico dei SERT, istituiti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento adottato con decreto 30 novembre 1990, n. 444 , del Ministro della sanità sono attribuiti entro il 31 dicembre 1999 mediante concorsi per titoli ai quali è ammesso il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operi su incarico o in regime di convenzione presso i SERT da almeno un anno, anche non continuativamente, ovvero che, nel periodo 1990-1996, abbia operato in regime di convenzione presso i SERT per almeno un anno, anche non continuativamente, per ventiquattro ore settimanali”.

La normativa tende all'inserimento nei ruoli delle aziende sanitarie, per le esigenze del SERT, personale già operante nel settore delle tossicodipendenze e in possesso dei necessari titoli di esperienza e di professionalità, legato all'amministrazione da un rapporto di lavoro autonomo e precario; trattasi di una norma 'di sanatoria simile a quella contenuta nell'art. 3 della legge 20.3.1985, n. 207, relativo all'inquadramento straordinario in ruolo di personale con rapporto convenzionato in possesso dei relativi titoli' (così Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, n. 6843), con lo scopo di consentire la sistemazione di alcune fasce di personale precario proliferate a seguito della creazione dei SERT in una situazione di vuoto ed incertezza normativa. La specifica terminologia adoperata dal legislatore limita tuttavia l'accesso al concorso a due sole attività lavorative e cioè a quelle prestate su “incarico” o “a convenzione”.

Il legislatore infatti da un lato si è riferito a rapporti di durata temporanea che pur privi del carattere di stabilità sono instaurati in forza di “incarichi” della P.A. cioè con atti che presuppongono un minimo di selezione pubblica ed una presupposta attività valutativa della amministrazione, dall'altro al personale con rapporto libero professionale assunto a “convenzione”.

Vertendosi in tema di processo di stabilizzazione del personale precario, la relativa normativa, in quanto dettata sia pure in parziale deroga al principio costituzionale del pubblico concorso per accedere ai pubblici uffici, deve considerarsi di stretta interpretazione ed applicazione, né può essere interpretata alla luce di pretesi significati impliciti od inespressi, bensì secondo il significato evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione.

La ricorrente è stata utilizzata in lavori socialmente utili senza alcuna instaurazione di un rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c.; l'art. 8 del d.lgs. n. 468/97 prevede infatti che “l'utilizzazione dei lavoratori nelle attività di cui all'art. 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o da liste di mobilità”.

Conseguentemente l'utilizzo di lavoratori in progetti socialmente utili non avviene in forza di un “incarico” o “a convenzione” bensì con atti di assegnazione a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dà diritto a un assegno INPS cumulabile con altro reddito da lavoro autonomo o dipendente (art.8 co.4).

Sulla base dei sopradetti rilievi la ricorrente non poteva accedere al concorso di cui è causa e legittimamente l'amministrazione ne ha disposto la esclusione.

3. In conclusione l'appello non merita accoglimento e la sentenza del Tar deve essere confermata.

4. Spese ed onorari del giudizio, in relazione alla natura del petitum, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Avv. Antonino Sugamele

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