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Sentenza

Giovane escluso dal reclutamento di 1548 allievi carabinieri per inidoneità atti...
Giovane escluso dal reclutamento di 1548 allievi carabinieri per inidoneità attitudinale. Impugna l'esclusione lamentando che l'ufficiale psicologo avrebbe chiesto se l'allievo precedente era suo fratello. Il Tar Lazio rigetta: domanda legittima
Tar Lazio Sez. Prima Bis - Sent. del 15.02.2012, n. 1567

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5959 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
D.D. B.,
contro

Ministero della Difesa, non costituito;
per l'annullamento

del provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - datato 17.6.2011 con il quale il ricorrente veniva giudicato non idoneo agli accertamenti attitudinali e, conseguentemente, escluso dal concorso, pubblicato in G.U. 4^ s.s. n. 24 del 25.3.2011, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe;

 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 il cons. Giuseppe Rotondo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;

 
Sussistono i presupposti per la definizione immeditata del ricorso e di ciò è stato dato avviso alle parti.

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento datato 16 giugno 2011 con il quale l'intimata amministrazione lo ha escluso dal concorso, per inidoneità attitudinale, per il reclutamento di 1548 allievi carabinieri effettivi.

L'interessato ha dedotto difetto di motivazione, contraddittorietà estrinseca e sviamento.

L'amministrazione ha depositato relazione e documenti.

Alla camera di consiglio del 14 settembre 2011, la causa è stata rinviata, su istanza del difensore di parte ricorrente (per esame documentazione), al successivo 2 novembre.

In data 26 ottobre 2011, il ricorrente ha notificato motivi aggiunti, depositati il successivo giorno 27, mediante i quali lamenta la mancata produzione in giudizio del test a risposta multipla e del questionario informativo nonché l'irritualità, refluente sulla legittimità della procedura, della domanda posta dall'ufficiale psicologo in apertura di colloquio.

Alla camera di consiglio del 2 novembre, si è reso necessario il rinvio del giudizio cautelare alla data del 30 novembre successivo mancando i termini processuali per la trattazione dei motivi aggiunti.

In data 29 novembre 2011, l'amministrazione ha depositato documentazione e relazione tecnico illustrativa.

Alla camera di consiglio del 30 novembre 2011, il difensore del ricorrente ha preso atto della documentazione depositata dall'amministrazione controdeducendo oralmente.

Il Collegio reputa il ricorso maturo per la sua immediata definizione allo stato della versata documentazione, adeguatamente controdedotte dalla difesa del ricorrente in camera di consiglio.

Il ricorso è infondato.

Il provvedimento è sufficientemente è congruamente motivato esplicitando le ragioni per le quali il ricorrente è stato giudicato non idoneo.

L'iter istruttorio ha adempiuto correttamente al protocollo metodologico di riferimento.

Le risultanze degli accertamenti endoprocedimentali (perito selettore, psicologo colloquiatore) sono sostanzialmente ed obiettivamente concordanti.

Le criticità emerse nel corso degli accertamenti psico-somatici sono state approfondite dalla commissione ed all'esito del colloquio orale il giudizio è stato concordante con le valutazioni espresse.

In particolare:

a) L'ufficiale psicologo ha riscontrato, mediante analisi del questionario della personalità, un profilo di “validità dubbia”. “Il candidato si è difeso ed ha cercato di negare i difetti. Potrebbe trattarsi di un giovane ancora rigido, chiuso nelle relazioni interpersonali, che teme il confronto soprattutto nelle situazioni conflittuali”. Tra gli elementi da verificare durante il colloquio, l'ufficiale ha indicato “la motivazione, l'energia ed il dinamismo del soggetto”.

b) Il perito selettore ha rilevato vistose criticità nell'area comportamentale e della assunzione in ruolo. In particolare, egli ha riscontrato un “soggetto moderatamente consapevole delle caratteristiche del ruolo cui ambisce nonostante il fratello sia ufficiale in servizio presso il comando provinciale di Reggio Calabria. Di moderata adattabilità la sua motivazione seppure dichiaratamente sentita appare generica e velleitaria e non idonea a supportarlo in ambienti strutturati e complessi”. Nell'area comportamentale, lo stesso perito ha appurato carenze di abilità sul piano della comunicazione, una carenza di autoconsapevolezza delle scelte e delle capacità relazionali, note di superficialità, modesta assertività, modesta articolazione cognitiva con un livello di maturazione ancora in fase di strutturazione, tendenzialmente impulsivo e velatamente polemico.

La commissione, dopo avere sottoposto il ricorrente al colloquio di verifica, ha riscontrato, dandone adeguatamente conto in motivazione, l'incompatibilità delle sue abilità personali con il profilo richiesto per il reclutamento.

Il ricorrente lamenta che tale giudizio sia stato inficiato dall'atteggiamento ostile assunto nei suoi confronti dall'ufficiale psicologo e riferisce di un episodio che, a suo dire, avrebbe inficiato la validità dell'accertamento attitudinale: l'ufficiale psicologo, come prima domanda, gli avrebbe chiesto se il candidato Daniele De Biasio, appena prima esaminato, fosse suo fratello. Dopo avere appreso che tra i due ragazzi vi era tale rapporto di parentela, l'ufficiale avrebbe dato al ricorrente la percezione di una decisione già presa sul provvedimento da adottare.

Il Collegio osserva che la domanda posta al ricorrente, ove anche realmente sottopostagli, s'appalesa non arbitraria né impertinente avuto riguardo al protocollo metodologico ed alle direttive tecniche che informano il procedimento di valutazione de quo spettando all'ufficiale psicologo il compito di indagare le motivazioni, anche familiari, che hanno spinto il ragazzo ad approcciarsi alla vita militare; indagine che non implausibilmente tiene conto dell'ambiente in cui il candidato vive e nell'ambito del quale il desiderio della vita militare è maturato, allo scopo di accertare se non si tratti, piuttosto, di una scelta di carattere emulativo.

In disparte quanto sopra, va osservato, in via tranciante, che neppure c'è principio di prova che una eventuale domanda del genere abbia potuto condizionare in negativo l'operato dell'ufficiale psicologo. Il convincimento personale del ricorrente (l'ufficiale psicologo si sarebbe predisposto negativamente nei confronti del candidato dopo la sua risposta) non trova idoneo riscontro in atti. La dedotta circostanza, pertanto, non è in grado di supportare, anche per la sua genericità, l'asserito sviamento di potere in sede di formazione del giudizio.

In conclusione, il provvedimento impugnato è immune dai rubricati vizi.

Il ricorso, pertanto, va respinto mentre nulla si dispone sulle spese di lite in assenza di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2012
Avv. Antonino Sugamele

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