Gara d’appalto. Raggruppamento di imprese. Generale obbligo di specificazione delle parti di servizio da eseguire da parte di ciascuna delle imprese raggruppate o consorziate.
N. 06513/2012REG.PROV.COLL.
N. 04000/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4000 del 2011, proposto da:
Automobile Club D'Italia, in proprio e quale capogruppo mandataria del Rti costituito con Equitalia Polis S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Majorano, Aureliana Pera e Francesco Guarino, domiciliata in Roma, via Marsala, 8;
contro
Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli,29;
Gec - Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A. Engineering e Ingegneria Informatica S.p.A., in proprio e quale Ati, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Vinti , Elia Barbieri, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia, n. 88;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01655/2011, resa tra le parti, concernente affidamento servizi a supporto gestione tassa automobilistica regione Campania - ris.danni
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e dell'ATI Engineering Ingegneria Informatica S.p.Gec - Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Martino, su delega dell'avv. Francesco Guarino, Almerina Bove, su deleghe degli avv.ti Maria Laura Consolazio e Elia Barbieri;
Rilevato, in punto di fatto, che:
- con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall' Automobile Club d'Italia, capogruppo del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la Equitalia Polis s.p.a., avverso gli atti relativi alla procedura di gara indetta dalla Regione Campania, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale Contratti Pubblici n. 39 del 7 aprile 2010, per l'affidamento dei servizi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale, gara nel corso della quale è stata disposta l'esclusione del raggruppamento ACI seguita dall' aggiudicazione in favore del costituendo raggruppamento tra G.E.C. Gestione Esazioni Convenzionate S.p.A. ed Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.;
- con l'atto di appello parte ricorrente sviluppa gli argomenti posti a fondamento del decisum
-resistono l'amministrazione regionale e l'ATI aggiudicataria;
Reputato che la sentenza resiste alle censure svolte dall'appellante;
Reputato, in particolare, che non è fondato, alla stregua delle seguenti considerazioni, il motivo di appello con cui si sottopone a critica il capo della sentenza che ha ritenuto legittima l'esclusione disposta ai danni del raggruppamento ACIi in ragione dell'omessa precisazione, in seno alla relativa offerta, delle parti del servizio che sarebbero state eseguite dalle singole imprese componenti il raggruppamento in fieri:
-secondo l'autorevole e condivisibile insegnamento dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio (sentenze 13 giugno 2012, n. 22 e 5 luglio 2012, n. 26), l'obbligo di specificazione delle parti del servizio da eseguire dalle singole imprese raggruppate o consorziate, sancito dall'art. 37, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006, da assolvere a pena di esclusione al più tardi in sede di formulazione dell'offerta, è espressione di un principio generale che non consente distinzioni legate alla natura morfologica del raggruppamento (verticale o orizzontale), alla tipologia delle prestazioni (principali o secondarie, scorporabili o unitarie) o al dato cronologico del momento della costituzione dell'associazione (costituita o costituenda);
-l'esclusione dalla gara trova altresì fondamento, nel caso di specie, nella disciplina dettata dall' art. 12 del disciplinare di gara, che, nel caso di raggruppamento non ancora costituito, richiedeva, a pena d'esclusione, non soltanto «l'indicazione delle quote di partecipazione di tutte le imprese concorrenti», ma anche la specifica indicazione delle parti del servizio da eseguirsi da ciascuna delle imprese (“dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese ”);
-l' espressa disposizione del disciplinare di gara vincolava senz'altro all'espulsione dalla procedura del concorrente che non avesse puntualmente osservato quanto ivi prescritto a garanzia della determinatezza dell'offerta, senza che potesse invocarsi in senso contrario l'assunto, peraltro contestato dalle controparti, della ricavabilità della ripartizione delle parti del servizio dalle certificazioni di qualità presentate in gara;
Reputato che è infondato anche il motivo di appello con cui si ripropone il vizio di violazione dell'art. 84, co. 4, del codice dei contratti pubblici in quanto la censura articolata in prime cure, pur se rituale e tempestiva, è infondata in ragione dell'assenza di adeguato sostegno probatorio idoneo ad avvalorare l'assunto secondo cui il dottor Liberato Russo, componente della Commissione, avrebbe, nella qualità di dirigente del “Servizio 02 Tributi vari”, svolto funzioni o incarichi tecnici o amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
Ritenuto, infine, che, alla stregua dei principi affermati dalla sentenza n. 4/2011 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, l'accertamento della legittimità del provvedimento di esclusione impedisce di ravvisare la sussistenza di una posizione differenziata in capo al soggetto escluso e, quindi, incide negativamente sulla sua legittimazione a contestare gli atti della procedura;
Reputato, quindi, che l'appello deve esser respinto e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza per essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio che liquida nella misura complessiva di euro 10.000//00 (diecimila//00), da dividere in parti eguali tra la Regione Campania e l'ATI appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Nicola Gaviano, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
22-12-2012 19:16
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