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Sentenza

Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni. Permessi pe...
Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni. Permessi per diritto allo studio. G.U. n. 25 del 31 gennaio 2012.
CIRCOLARE 7 ottobre 2011, n. 12 . Formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni - permessi per diritto allo studio.

Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2012. 
1.Premessa.  La  rilevanza  della  formazione   universitaria   nelle  pubbliche amministrazioni. 
  Recentemente sono pervenute al Dipartimento della funzione pubblica
numerose richieste di chiarimento in materia di  permessi  e  congedi
per diritto allo studio, soprattutto  a  seguito  della  sempre  piu'
ampia diffusione di corsi organizzati dalle universita'  telematiche.
Si   ritiene   pertanto   opportuno   fornire   alcuni    chiarimenti
sull'argomento. 
  Nel delicato momento sociale ed economico che il 
  Paese sta attraversando,  che  pretende  l'intervento  di  incisive
riforme, e' richiesto anche alle pubbliche amministrazioni  di  porre
in essere iniziative che agevolino un rapido ed efficace  adattamento
dell'organizzazione alle nuove condizioni. I vertici  amministrativi,
i dirigenti ed i funzionari sono chiamati ad  un  pronto  e  paziente
lavoro di adeguamento dell'organizzazione e delle linee di  attivita'
rispetto all'assetto normativo ed alla realta'  economica  sempre  in
movimento.  In  questo  quadro  generale  assume  un  grande  rilievo
l'acquisizione, attraverso la formazione e l'aggiornamento  continuo,
di strumenti culturali e professionali atti ad aumentare la capacita'
dell'organizzazione  di  fornire  risposte  tempestive  e  flessibili
rispetto al cambiamento. 
  In tale prospettiva,  un  indubbio  strumento  da  valorizzare  per
coloro  che  lavorano  nell'amministrazione   e'   costituito   dalla
formazione  universitaria.  L'importanza  di  questa  formazione   e'
accresciuta oggi dalla considerazione che le progressioni  economiche
e professionali attuate nel corso degli ultimi anni, se  da  un  lato
hanno contribuito a  dare  un  riconoscimento  alla  professionalita'
maturata dai dipendenti nel corso della vita  lavorativa  all'interno
delle amministrazioni, hanno pero' anche  prodotto  degli  squilibri,
portando  personale  spesso  privo  di  formazione  universitaria   a
ricoprire posizioni  professionali  elevate,  l'accesso  dall'esterno
alle quali e' invece riservato a soggetti in possesso  di  titolo  di
studio universitario. Inoltre,  come  noto,  il  possesso  di  titoli
accademici e' rilevante sia per l'accesso dall'esterno nella pubblica
amministrazione (ad es. per l'accesso alla qualifica di  dirigente  e
alla posizione di  funzionario,  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali a soggetti estranei  all'amministrazione  o  non  muniti
della qualifica di dirigente, per la partecipazione al  concorso  per
le  carriere  prefettizia  e  diplomatica)  sia   per   lo   sviluppo
professionale  al  suo  interno  (nell'ambito  delle   procedure   di
progressione  economica  o  per  il  conferimento  di   incarichi   a
funzionari apicali). Quindi, soprattutto in un momento caratterizzato
dal contenimento dei costi e dall'imposizione di rigidi  tetti  anche
all'ammontare della spesa per formazione (art. 6, comma 13,  d.l.  n.
78 del 2010, convertito in l. n. 122 del 2010), e'  importante  che -
nei limiti del buon andamento e dell'efficienza dell'organizzazione -
i dipendenti interessati siano messi nelle condizioni  di  seguire  i
corsi e di fruire delle agevolazioni che l'ordinamento  prevede  allo
scopo.     Peraltro,      anche      nell'ottica      dell'efficienza
dell'amministrazione, sono ormai disponibili e diffusi i  sistemi  di
apprendimento  a  distanza   e,   soprattutto   in   relazione   alle
possibilita' di accesso alle risorse di apprendimento per le  persone
disabili ed i lavoratori, l'Unione europea, nell'ultimo decennio,  ha
incoraggiato gli Stati membri a sperimentare nuovi metodi e  approcci
di  apprendimento,  che  favorissero  l'utilizzo   delle   tecnologie
dell'informazione e delle comunicazioni nei sistemi di  istruzione  e
formazione. In  particolare,  gli  sforzi,  anche  di  finanziamento,
dell'UE sono stati rivolti a supportare, nell'ambito delle iniziative
di  formazione  a  distanza,  il  settore  universitario.  In  questo
contesto, gia' da  tempo  le  «universita'  telematiche»  sono  state
regolamentate  anche  nell'ordinamento  italiano,   accordando   alle
istituzioni che rispondono a determinati requisiti  l'abilitazione  a
rilasciare titoli accademici (decreto del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, del 17 aprile 2003). 
2. Le agevolazioni per i pubblici dipendenti in relazione al  diritto allo studio. 
  La legge, i contratti collettivi e gli accordi negoziali  prevedono
una serie  di  agevolazioni  per  il  diritto  allo  studio,  che  si
aggiungono agli altri ordinari permessi e congedi  pure  utilizzabili
allo scopo. Considerato che  le  esigenze  di  crescita  culturale  e
professionale dei  dipendenti  debbono  essere  contemperate  con  la
necessita'  attuale  di  buon  andamento,  e'  chiaro  che  anche  la
disciplina dei permessi per il diritto  allo  studio  deve  prevedere
limiti  e  condizioni  di  fruizione  in  funzione   delle   esigenze
amministrative.  Tra  gli  istituti  utilizzabili   allo   scopo   si
rammentano: 
    i congedi per la formazione, previsti dall'art. 5 della l. n.  53
del 2000 e nei CCNL,  utilizzabili  anche  per  il  conseguimento  di
titoli universitari o per la partecipazione  ad  attivita'  formative
diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di  lavoro,
che possono essere accordati secondo le condizioni stabilite nei CCNL
e negli accordi collettivi ai lavoratori con anzianita'  di  servizio
di almeno 5 anni per un massimo di undici mesi nell'arco  della  vita
lavorativa; durante il periodo di congedo il dipendente  conserva  il
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione; 
    150 ore di permessi retribuiti all'anno riconosciuti  secondo  le
previsioni dei CCNL - nel limite del 3%  del  personale  in  servizio
ciascun anno nell'amministrazione - per la  partecipazione  ai  corsi
anche  universitari  e  post-universitari  che  si  svolgono  durante
l'orario di lavoro; 
    agevolazioni relative all'orario di lavoro, secondo la disciplina
contenuta nei CCNL, in quanto il personale interessato  ai  corsi  ha
diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza
ai corsi stessi e la  preparazione  agli  esami  e  non  puo'  essere
obbligato a prestazioni di lavoro straordinario  ne'  al  lavoro  nei
giorni festivi o di riposo settimanale; 
    8 giorni l'anno di permesso retribuito per la partecipazione agli
esami, previsti dai CCNL di comparto; 
    l'aspettativa per il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca,
accordata secondo la disciplina contenuta nell'art. 2 della l. n. 476
del 1984, come modificata dalla l. n. 240 del 2010 e  dal  d.lgs.  n.
119 del 2011. 
  Per  quanto  riguarda  quest'ultimo  congedo,  si  segnala  che  la
disciplina e' stata modificata ad opera di due recenti  provvedimenti
normativi. In particolare, con la l. n.  240  del  2010  (c.d.  legge
Gelmini) e' stato previsto in maniera innovativa che il  collocamento
in  aspettativa  del  dipendente  avviene  «compatibilmente  con   le
esigenze dell'amministrazione», accordando cosi' all'interessato  una
posizione giuridica soggettiva condizionata, la cui realizzazione  e'
subordinata alle esigenze di buon andamento. Inoltre, sempre al  fine
di non pregiudicare l'organizzazione e l'azione  dell'amministrazione
(soprattutto nell'attuale momento storico,  caratterizzato  da  forti
limitazioni all'acquisizione di nuove risorse umane)  evitando  anche
di limitare la fruizione dell'aspettativa ad una ristretta cerchia di
interessati, il diritto al congedo non e' riconosciuto a  coloro  che
hanno gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca e a coloro  che
sono  stati  iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno
accademico beneficiando del congedo  senza  aver  poi  conseguito  il
titolo. Con l'art. 5 del d.lgs. n.  119  del  2011  (attuativo  della
delega conferita al Governo con l'art. 23 della l. n.  183  del  2010
per il riordino della normativa in materia di congedi  aspettative  e
permessi), e' stato poi chiarito che  la  ripetizione  degli  importi
corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita (nel caso in  cui
vi sia stata questa opzione da parte dell'interessato) e' dovuta solo
se il dipendente cessa da qualsiasi rapporto di lavoro o  di  impiego
con  l'amministrazione  pubblica,  mentre  nessuna   ripetizione   e'
prevista nel caso di passaggio per mobilita' o  vincita  di  concorso
presso altra amministrazione.  La  motivazione  di  questa  esplicita
disciplina risiede nella consapevolezza del valore dell'accrescimento
culturale e professionale che di regola consegue al dottorato, valore
che non e' e non puo' essere limitato  alla  singola  istituzione  di
appartenenza, ma e' riferito  all'intero  apparato  pubblico  che  si
arricchisce nel suo complesso di professionalita'. Lo  stesso  d.lgs.
n.  119  ha  poi  chiarito  esplicitamente  che   il   nuovo   regime
dell'aspettativa per dottorato di ricerca riguarda anche il personale
soggetto all'ambito applicativo del d.lgs. n. 165 del  2001,  per  il
quale era intervenuta la disciplina da parte dei CCNL di comparto. 
  Per quanto riguarda la disciplina dei permessi 
  retribuiti di 150 ore, il relativo regime e' contenuto nei  CCNL  e
negli accordi collettivi (es.: art. 13 CCNL 16 maggio  2001  comparto
ministeri, art. 9 CCNL 14 febbraio 2001 comparto  enti  pubblici  non
economici, art.  15  CCNL  14  settembre  2000  comparto  regioni  ed
autonomie locali, art. 78 d.P.R. n. 782 del  1985  per  il  personale
delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile  e  ad  ordinamento
militare), che stabiliscono la tipologia  di  corsi  per  i  quali  i
permessi possono essere fruiti, le condizioni per la concessione e il
contingente   massimo   di   personale   che   puo'   fruirne,    con
l'individuazione dei criteri di priorita'  per  il  caso  di  domande
eccedenti rispetto alla disponibilita' del contingente. In proposito,
per rispondere ad alcuni  quesiti  in  materia,  con  riferimento  al
personale c.d. di prestito, considerato che il limite percentuale  e'
individuato in base al personale in servizio  a  tempo  indeterminato
presso ciascun ente all'inizio di ciascun anno e che la fruizione del
permesso  e  l'esercizio  dei  diritti   connessi   produce   effetti
sull'organizzazione   dell'attivita'   di   ufficio,   la    gestione
dell'istituto spetta all'amministrazione presso cui il  personale  e'
in comando. Giova  inoltre  rammentare  che  in  base  alle  clausole
negoziali, le ore  di  permesso  possono  essere  utilizzate  per  la
partecipazione alle attivita' didattiche o per  sostenere  gli  esami
che si svolgano durante l'orario di lavoro, mentre non  spettano  per
l'attivita' di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal
tenore  delle  clausole,  e'   confermato   dall'orientamento   della
giurisprudenza di legittimita' (Cass., Sez.  lav.  n.  10344/2008)  e
dell'ARAN. Un aspetto particolarmente  discusso  e'  quello  relativo
alla possibilita' di fruizione del permesso da parte  dei  dipendenti
iscritti alle universita' telematiche. In proposito, anche alla  luce
di quanto precisato  dall'ARAN  in  piu'  di  un'occasione,  e'  bene
sottolineare che le clausole nel  disciplinare  le  agevolazioni  non
contengono specifiche previsioni sui corsi tenuti  dalle  universita'
telematiche e, pertanto, la relativa disciplina  deve  intendersi  di
carattere generale, non rinvenendosi  in  astratto  preclusioni  alla
fruizione  del  permesso  da  parte  dei  dipendenti  iscritti   alle
universita' telematiche. E' chiaro in ogni caso che tale 
  fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle
clausole  medesime,   per   cui   essa   risulta   subordinata   alla
presentazione della documentazione  relativa  all'iscrizione  e  agli
esami  sostenuti,  nonche'  all'attestazione   della   partecipazione
personale  del  dipendente  alle  lezioni.  In  quest'ultimo  caso  i
dipendenti iscritti alle universita' telematiche dovranno certificare
l'avvenuto collegamento all'universita' telematica  durante  l'orario
di lavoro. 
    Roma, 7 ottobre 2011
Avv. Antonino Sugamele

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