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Sentenza

Extracomunitario - Provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazi...
Extracomunitario - Provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazionale della cittadina romena
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - Ordinanza 11 ottobre 2012, n. 2280
Osserva
Con comunicazione in data 10 ottobre 2012 la Questura di Reggio Emilia richiedeva la convalida del provvedimento con cui è stato disposto l'immediato allontanamento dal territorio nazionale ex articolo 20 comma XI del decreto legislativo n. 30 del 2007 (emanato in sede di recezione della direttiva 2004/38/CE), della cittadina romena indicata in epigrafe;

con decreto in pari data il giudice designato fissava l'udienza per la discussione in camera di consiglio alla presenza dell'interessata, nominando un difensore d'ufficio ed un interprete (ed invitando la questura di Reggio Emilia a reperirlo per l'udienza);

la richiesta veniva dunque discussa in data odierna alla presenza del difensore dell'interessata, cui il decreto di fissazione d'udienza è stato regolarmente notificato; quest'ultima non compariva;

come noto, il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento del questore deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura accompagnatoria adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba e possa esercitare un controllo sulle ragioni dell'allontanamento, salvo verificare l'esistenza e l'efficacia del decreto prefettizio di allontanamento (Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25660 del 17/12/2010 per cui non spetta «al giudice della convalida della misura temporanea o coercitiva altro che un controllo diretto sulle condizioni giustificatrici la misura stessa e un controllo incidentale, esterno, di esistenza ed efficacia dell'atto di espulsione-allontanamento presupposto, e non certo una verifica di persuasività delle ragioni di pubblica sicurezza che indussero ad allontanare il cittadino comunitario»; conf. Corte di Cassazione Sez. 6, Ordinanza n. 25657 del 17/12/2010 e Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4834 del 28/02/2011);

con riguardo in generale all'accompagnamento alla frontiera degli stranieri, la S.C. ha avuto modo di chiarire che la motivazione del giudice «ancorché sommaria, deve rendere trasparente l'effettività del compito di garanzia affidato al giudice, con la conseguenza che da essa deve evincersi che questi abbia esercitato il controllo tanto sul provvedimento di espulsione quale atto presupposto, suscettibile di verifica nella sua esistenza e nella sua efficacia, quanto sui motivi che abbiano indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica» (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 29/02/2008);

la Suprema Corte ha pure rammentato che «l'accompagnamento alla frontiera incide sul bene della libertà personale ed esige, pertanto, il rispetto delle garanzie di cui all'art. 13 Cost., applicabile anche agli stranieri, benché non in regola con le norme che ne consentono l'ingresso o la permanenza in Italia, dato il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umani» (Corte di Cassazione n. 5715/2008 cit.);

se è indubbio che secondo l'orientamento della Suprema Corte non spetti al giudice della convalida alcuna valutazione di merito in ordine al decreto di allontanamento, spettando al solo giudice dell'espulsione provvedere alla convalida dello stesso (Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3268 del 14/02/2006), si deve ritenere che una volta verificata la sussistenza e l'efficacia dell'atto presupposto, competa pienamente al giudice della convalida il vaglio dei motivi che hanno indotto l'amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione amministrativa consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica;

con specifico riguardo al cittadino dell'Unione Europea (non "straniero" in senso tecnico a norma dell'art. 1, comma 1 del Testo Unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero) a norma dell'articolo 20, comma 11 del decreto legislativo n. 30 del 2007 - come modificato dal d.l. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modifiche in l. 2 agosto 2011 n. 129, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari - «il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza»;

a norma dell'art. 30, III comma della direttiva 2004/38/CE ogni provvedimento diretto a limitare la circolazione ed il soggiorno di cittadini in ambito U.E. deve riportare «l'indicazione del termine impartito per lasciare il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notificazione»;

come si ricava dalla comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio, concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM/2009/313, Testo rilevante ai fini del SEE) «ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, il termine impartito per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese, fatti salvi i casi di urgenza debitamente comprovata.

La giustificazione di un allontanamento urgente deve essere reale e proporzionata»;

dunque, le decisioni di allontanamento, qualunque ne siano i motivi, sono immediatamente eseguite dal questore soltanto nel caso in cui il ricorso a tale modalità appaia come misura proporzionata, dettata da particolare urgenza da accertare e motivare caso per caso con riguardo all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza della persona sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza;

oggetto di valutazione è nella specie il diritto del cittadino europeo a circolare e soggiornare nell'ambito dell'Unione, tenendo conto della titolarità della «cittadinanza europea», automaticamente conferita dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ad ogni persona che abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE (cfr. articolo 20 - ex articolo 17 del TCE - per cui «è istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro») e del diritto fondamentale del cittadino dell'Unione europea di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cfr. articolo 20, II comma per cui «i cittadini dell'Unione ... hanno, tra l'altro: ... il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»);

la necessità di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo e di vaglio dell'A.G. discende dunque dall'incidenza sui menzionati diritti fondamentali della libertà personale e della libera circolazione;

nella specie, dall'esame del provvedimento adottato dal questore della provincia di Reggio Emilia in data 10 ottobre 2012, non si rileva alcuna indicazione con riguardo ai motivi che hanno indotto alla scelta della misura dell'immediato accompagnamento alla frontiera della cittadina europea XXXX XXXXX;

dal provvedimento si rileva difatti esclusivamente che «considerato che poiché tale decreto è stato emesso per motivi imperativi di pubblica sicurezza ex art. 20 commi 3, 9, 11 del d.lgs.vo n. 30/07, deve procedersi all'immediata esecuzione del provvedimento mediante accompagnamento alla frontiera»;

appare dunque evidente come il provvedimento oggetto del presente giudizio manchi dell'indicazione dei motivi specifici per cui si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che, come detto, secondo le norme sopra richiamate devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali da rendere l'ulteriore permanenza sul territorio nazionale «incompatibile con la civile e sicura convivenza»; la motivazione del detto provvedimento, invece, si limita a richiamare le norme che hanno giustificato il preventivo provvedimento di allontanamento del prefetto;

pur in carenza di motivazione sul punto del provvedimento oggetto di convalida, appare comunque doveroso verificare se ragioni di particolare urgenza possano evincersi per relationem dal presupposto provvedimento prefettizio di allontanamento;

dalla lettura dell'atto presupposto si rileva come lo stesso sia motivato con riferimento all'attività di prostituzione esercitata in strada dall'interessata ed all'inottemperanza ad un pregresso decreto di allontanamento (emesso nell'agosto 2012); tuttavia, neppure dal provvedimento prefettizio dell'11 ottobre 2012 possono trarsi specifiche indicazioni rispetto a pregnanti ragioni d'urgenza, posto che non sono indicate condotte aventi rilevanza penale (che di per sé non sarebbero comunque dirimenti, posto che a norma dell'art. 20, quarto comma del decreto legislativo numero 30 del 2007 «l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti»; cfr., fra gli altri, tribunale Bologna decreto 16 gennaio 2008 nonché tribunale Roma, decreto 9 marzo 2009), né specifici comportamenti idonei a porre in immediato pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica; anche il riferimento alla "presunzione" che la donna faccia parte di una catena di sfruttamento illecito non reca alcuna indicazione d'un suo eventuale ruolo apicale od organizzativo, che solo potrebbe motivare le ragioni di urgenza (non apparendo, per contro, la condizione di vittima di sfruttamento ragione di specifica pericolosità sociale); dunque, si deve rilevare come, per quanto concerne lo specifico oggetto del presente giudizio, neppure dalla lettura del decreto prefettizio sia possibile evincere la sussistenza di specifiche ragioni di urgenza nel caso concreto;

va detto, da ultimo, come nonostante il provvedimento del Prefetto menzioni un pregresso provvedimento di allontanamento dell'agosto 2012 emesso per cessazione delle condizioni che giustificavano il soggiorno, il provvedimento della Questura non faccia menzione alcuna della diversa ipotesi di cui all'art. 21, III e IV comma (per cui la dottrina ha evidenziato la difficile armonizzazione con la disciplina europea e la precaria coerenza interna del d.lgs n. 30/2007 proprio per l'automaticità dell'allontanamento immediato) dando espressamente atto di porre in esecuzione coattiva il provvedimento prefettizio di allontanamento «emesso per motivi imperativi di pubblica sicurezza ex art. 20 commi 3, 9, 11 del d.lgs.vo n. 30/07», né una specifica pericolosità sociale può desumersi esclusivamente dall'inottemperanza al precedente decreto;

il provvedimento non può essere convalidato, l'assoluta novità delle questioni (si tratta - in carenza di precedenti giurisdizionali pubblicati noti a questo Ufficio - del primo provvedimento emesso dal questore e della prima richiesta di convalida richiesta a questa Autorità giudiziaria) motiva l'integrale compensazione delle spese;

 

P.Q.M.

 

Non Convalida il provvedimento di immediato allontanamento dal territorio nazionale della cittadina romena xxxxx, nata a XXXX (Romania) il XXXXX Dichiara compensate le spese di lite.
Avv. Antonino Sugamele

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