Equo indennizzo in conseguenza di un infortunio contratto durante il servizio militare.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 14 dicembre 2012
Numero: n. 10428
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9370/2003, proposto dal
signor Ma. Tr., rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Lallini,
con domicilio eletto presso di questi in Roma, viale G. Mazzini 134;
contro
il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a vedersi corrispondere l'equo indennizzo in conseguenza
di un infortunio contratto durante il servizio
militare . (Da lui
svolto nell'ormai lontano 1992).
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2012, il dott.
Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti i difensori
come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
(Torna su ) Fatto
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, il signor Ma. Tr. ha chiesto l'accertamento del diritto a vedersi corrispondere l'equo indennizzo in conseguenza di un infortunio contratto durante il servizio militare . (Da lui svolto nell'ormai lontano 1992).
All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 14.11.2012, il Collegio - trattenuto il predetto ricorso in decisione - ne constata (in sede di esame dei presupposti processuali e delle condizioni dell'azione) la palese inammissibilità.
È noto, infatti
- che, "in subjecta materia", non sono (neppure astrattamente) ipotizzabili posizioni di diritto soggettivo: da far valere (come nel caso di specie) mediante l'esperimento di un'azione dichiarativa e di condanna;
- che, a fronte del potere discrezionale pacificamente riconosciuto alle Autorità procedenti, il dipendente pubblico può (viceversa) vantare soltanto un interesse legittimo: azionabile attraverso l'impugnazione - da proporsi nei rituali termini di decadenza - del provvedimento che nega espressamente il beneficio richiesto. (O, qualora l'Amministrazione non si sia pronunciata - o non si pronunci - sulla relativa istanza, del cosiddetto "silenzio-rifiuto").
E dunque; rilevata la mancanza di quello che è (giustamente) considerato il principale tra i presupposti processuali (e - cioè - la sussistenza di una posizione giuridica "sostanziale", sulla quale il giudice adìto possa lecitamente pronunciarsi), il Collegio (pur ravvisando giustificati motivi per far luogo all'integrale compensazione delle spese di lite) non può - appunto - che concludere per l'inammissibilità della proposta azione cognitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando in rito,
dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 14 novembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2012.
26-12-2012 12:01
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