E' il Giudice italiano che si deve attivare per verificare le condizioni di un aderente al partito filo curdo nel paese di origine sotto il profilo della libera manifestazione del dissenso politico.
Il giudice italiano non può respingere una domanda di protezione internazionale solo sulla base della “credibilità soggettiva” che attribuisce al richiedente ma è tenuto, in forza dell'obbligo di cooperazione istruttoria, a verificare officiosamente la verosimiglianza delle affermazioni fatte, per esempio, accertando la situazione reale nel Paese di provenienza. Nel caso specifico l'appartenza al PKK di un curdo che chiedeva asilo politica nella Repubblica.
23-11-2012 14:00
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