E' guerra nei cieli d'Europa. Ryanair contro Alitalia
Corte di Giustizia Europea Quinta Sezione - Sent. del 28.03.2012 T 123/09
Il Tribunale (Quinta Sezione),
composto dai sigg. S. Papasavvas (relatore), presidente, V. Vadapalas e K. O'Higgins, giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 30 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La Alitalia SpA è una società di trasporto aereo detenuta al 49,9% dallo Stato italiano.
2 Nel dicembre 2006, a seguito di vari tentativi infruttuosi di risanare la situazione finanziaria di Alitalia e di raggiungere alleanze internazionali, le autorità italiane hanno deciso di vendere la loro partecipazione nel capitale di detta società. Il 29 dicembre 2006 il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano ha pubblicato un invito a manifestare interesse. Tuttavia, tale procedura è stata chiusa il 18 luglio 2007 senza giungere a un esito, in quanto le offerte presentate erano state ritirate.
3 Nel settembre 2007 Alitalia ha nominato una banca quale consulente finanziario per individuare eventuali partner di Alitalia stessa. Tra le offerte ricevute, quella presentata da Air France KLM è stata ritenuta dal consiglio di amministrazione di Alitalia come la più idonea. Tuttavia, in assenza di accordo con le organizzazioni sindacali, Air France-KLM ha ritirato la propria offerta in data 21 aprile 2008.
4 In occasione di una riunione tenutasi il 23 aprile 2008, le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione delle Comunità europee che il Consiglio dei ministri italiano aveva deliberato, mediante il decreto legge n. 80, recante misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (GURI n. 97, del 24 aprile 2008, pag. 5; in prosieguo: «il decreto legge n. 80»), adottato quello stesso giorno, la concessione da parte della Repubblica italiana di un prestito di EUR 300 milioni ad Alitalia.
A – Procedimento amministrativo
5 Non avendo ricevuto alcuna notifica preliminarmente alla concessione da parte della Repubblica italiana di un prestito di EUR 300 milioni ad Alitalia, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane, con lettera del 24 aprile 2008 e a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 CE (GU L 83, pag. 1), di confermare l'esistenza del prestito suddetto, di fornire ogni informazione utile per valutare tale misura alla luce degli articoli 87 CE e 88 CE e di sospendere la concessione del prestito, nonché di informare essa istituzione in merito ai provvedimenti adottati per conformarsi a tale obbligo ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, CE.
6 Il 29 aprile 2008 la ricorrente, Ryanair Ltd, ha presentato alla Commissione una denuncia ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, segnalando l'esistenza di un aiuto di Stato a favore di Alitalia sotto forma di prestito concesso a quest'ultima dalle autorità italiane.
7 Con lettera del 20 maggio 2008, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che aveva richiesto chiarimenti alle autorità italiane con lettera del 24 aprile 2008 e che avrebbe svolto indagini sulla scorta di tali chiarimenti e delle informazioni fornite nell'ambito della denuncia.
8 Con lettera del 30 maggio 2008, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione, in data 27 maggio 2008, del decreto legge n. 93, contenente disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (GURI n. 124, del 28 maggio 2008, pag. 3; in prosieguo: il «decreto legge n. 93»), il quale prevedeva la facoltà per Alitalia di imputare l'importo del prestito in conto capitale. Sempre in data 30 maggio 2008, la ricorrente ha presentato alla Commissione una nuova denuncia riguardante la conversione in capitale proprio del prestito di EUR 300 milioni concesso dalle autorità italiane ad Alitalia.
9 Il 3 giugno 2008 le autorità italiane hanno intrapreso nuove iniziative per trovare uno o più acquirenti per Alitalia, mediante il decreto legge n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini (GURI n. 128, del 3 giugno 2008, pag. 5; in prosieguo il «decreto legge n. 97»). Si trattava di selezionare una o più società incaricate di promuovere in maniera esclusiva, per i terzi o per conto proprio, la presentazione di un'offerta per l'acquisizione del controllo di Alitalia. Al termine della procedura di selezione in parola, il Consiglio dei ministri italiano ha scelto una banca a questo scopo.
B – Decisione di apertura del procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE
10 Con lettera in data 12 giugno 2008, la Commissione ha notificato alle autorità italiane la propria decisione dell'11 giugno 2008 di aprire il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, CE, ai fini dell'esame delle misure relative al prestito di EUR 300 milioni concesso da dette autorità ad Alitalia, approvato mediante il decreto legge n. 80, e alla possibilità per tale impresa di imputare l'importo del prestito in conto capitale, prevista dal decreto legge n. 93. Alla stessa data sopra indicata, la Commissione ha risposto alla seconda denuncia della ricorrente, informandola della citata decisione di avvio del procedimento d'indagine formale e invitandola a presentare osservazioni.
11 Il 18 agosto 2008 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito alla decisione di avvio del procedimento d'indagine formale.
12 Mediante l'adozione del decreto legge n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (GURI n. 201, del 28 agosto 2008, pag. 3; in prosieguo: il «decreto legge n. 134»), sono state introdotte alcune modifiche alla procedura di amministrazione straordinaria per le imprese di dimensioni particolarmente grandi operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.
13 In deroga al decreto legislativo n. 270, contenente la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (GURI n. 185, del 9 agosto 1999, pag. 11; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 270»), che si applica in Italia alle imprese in difficoltà, il decreto legge n. 134 consentiva l'ammissione immediata delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali alla procedura di amministrazione straordinaria, prima di una loro dichiarazione di insolvenza. Era inoltre prevista l'opzione del risanamento delle suddette imprese mediante una cessione dei complessi aziendali in base ad una procedura a trattativa privata con acquirenti idonei a garantire la continuità del servizio nel medio periodo, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione italiana e dai trattati sottoscritti dalla Repubblica italiana. Tale possibilità era però subordinata ad un obbligo di verifica della congruità del prezzo di vendita dei beni aziendali rispetto al prezzo di mercato da parte di un esperto indipendente nominato dal Ministero dello Sviluppo economico italiano.
14 Il 29 agosto 2008 Alitalia ha chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare il suo stato di insolvenza. Con decreto in pari data del Presidente del Consiglio dei ministri italiano, essa è stata posta in amministrazione straordinaria.
15 Il 1° settembre 2008 la Compagnia Aerea Italiana SpA (in prosieguo: la «CAI») ha presentato un'offerta preliminare non vincolante per l'acquisto di alcuni beni delle società del gruppo cui apparteneva Alitalia (in prosieguo: il «gruppo Alitalia»), subordinata all'accordo delle organizzazioni sindacali in merito all'assunzione, in base a nuove condizioni di lavoro, di membri del personale già alle dipendenze del gruppo suddetto.
16 Con decreto ministeriale del 4 settembre 2008 si è proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 quater, del decreto legge n. 134, alla nomina di una banca quale esperto indipendente allo scopo di verificare la congruità del prezzo di vendita dei beni rispetto al prezzo di mercato. In pari data, è stato istituito un comitato di sorveglianza incaricato, in particolare, di esprimere il proprio accordo in merito alle cessioni di beni proposte dal commissario straordinario.
17 Il 14 settembre 2008 la CAI ha revocato la propria offerta preliminare, a seguito del fallimento dei negoziati con le organizzazioni sindacali.
18 Il 15 settembre 2008 la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa all'intero gruppo Alitalia.
19 Il 22 settembre 2008 il commissario straordinario ha lanciato un invito a manifestare interesse per l'acquisizione di tutti i beni aziendali del gruppo Alitalia, che è stato pubblicato il giorno successivo su organi di stampa nazionali e internazionali. Nel suddetto invito a manifestare interesse, il commissario straordinario comunicava la propria intenzione di procedere alla vendita dei beni di cui sopra in base a trattativa privata. I potenziali acquirenti erano invitati a prendere contatti con lui entro il 30 settembre 2008.
20 Il 25 settembre 2008 la CAI ha riproposto la propria offerta non vincolante alle stesse condizioni dell'offerta presentata il 1° settembre (v. supra, punto 15), precisando che l'offerta era valida fino al 15 ottobre 2008, scadenza poi prorogata fino al 31 ottobre 2008.
21 Il 2 ottobre 2008 la ricorrente ha presentato alla Commissione una terza denuncia, riguardante l'adozione del decreto legge n. 134 ed altre misure relative alla vendita dei beni aziendali del gruppo Alitalia.
22 Con lettera in data 14 ottobre 2008, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione la procedura di vendita dei beni del gruppo Alitalia, chiedendo alla detta istituzione, per motivi di certezza del diritto, di confermare che:
– la procedura di amministrazione straordinaria descritta nella notifica non implicava la concessione di aiuti di Stato agli acquirenti dei beni ceduti;
– l'eventuale acquisizione, da parte di soggetti terzi, di alcuni beni del gruppo Alitalia, sulla base di un'offerta già formulata, non implicava elementi di continuità economica con l'impresa posta in amministrazione straordinaria tali da comportare il trasferimento dei debiti di Alitalia in capo all'acquirente, e in particolare l'obbligo di recupero degli aiuti di Stato illegittimi e incompatibili concessi a tale impresa.
23 Parallelamente a tale notifica e in aggiunta alla terza denuncia della ricorrente (v. supra, punto 21), la Commissione ha ricevuto tre denunce depositate da altre compagnie aeree e dall'Associazione europea delle compagnie aeree a basso costo (ELFAA).
24 Il 27 ottobre 2008 il decreto legge n. 134 è stato convertito nella legge n. 166, che dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (GURI n. 252, del 27 ottobre 2008, pag. 4).
25 Con lettera del 30 ottobre 2008, la ricorrente ha presentato alla Commissione una denuncia supplementare, segnalando alcune misure che essa qualificava inquietanti, vale a dire, in particolare, l'aumento a EUR 3 della tassa municipale di imbarco per ciascun passeggero in partenza da aeroporti italiani – aumento che a suo avviso aveva lo scopo, per le autorità italiane, di finanziare il versamento di indennità di licenziamento agli ex dipendenti di Alitalia – nonché un presunto conflitto di interessi rivelato dalla stampa tra alcuni azionisti della CAI e taluni azionisti dell'esperto indipendente, fra i quali sarebbe sussistita identità.
26 Il 31 ottobre 2008 la CAI ha presentato al commissario straordinario un'offerta definitiva e vincolante per l'acquisizione di alcuni beni relativi all'attività di trasporto aereo di passeggeri di Alitalia. Tale offerta è stata trasmessa dalle autorità italiane alla Commissione il 3 novembre 2008.
C – Decisioni impugnate
1. Decisione riguardante il prestito concesso ad Alitalia
27 Con decisione 2009/155/CE, del 12 novembre 2008, in merito al prestito di 300 milioni di EUR cui l'Italia ha dato esecuzione a favore della compagnia aerea Alitalia n. C 26/08 (ex NN 31/08) (GU 2009, L 52, pag. 3; in prosieguo: la «prima decisione impugnata»), adottata al termine del procedimento d'indagine formale ex articolo 88, paragrafo 2, CE, la Commissione ha dichiarato che il prestito suddetto, del cui importo era stata consentita l'imputazione al capitale proprio di Alitalia, costituiva un aiuto di Stato illegittimo e incompatibile con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero presso il beneficiario. Una copia di tale decisione è stata inviata alla ricorrente il 14 gennaio 2009 ed è stata ricevuta da quest'ultima il 20 gennaio successivo.
28 La Commissione ha anzitutto rilevato che il prestito di EUR 300 milioni concesso dalla Repubblica italiana ad Alitalia era idoneo a conferire a quest'ultima un vantaggio economico finanziato con risorse statali, il quale, tenuto conto della situazione finanziaria gravemente compromessa di tale impresa, tanto alla data di concessione del prestito ad opera del decreto legge n. 80, quanto a quella di adozione del decreto legge n. 93, non sarebbe stato concesso da un investitore privato avveduto. L'istituzione suddetta ha inoltre evidenziato che tale conclusione era corroborata dal tasso di interesse concesso, dalla quasi simultaneità del ritiro dell'offerta di Air France KLM e della concessione del prestito, nonché dall'assenza di qualsiasi prospettiva di acquisizione e di intervento finanziario degli azionisti privati di Alitalia concomitante a quello delle autorità italiane. La Commissione ne ha dedotto che tali autorità non si erano comportate come un'azionista avveduto che persegua una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune.
29 La Commissione ha così concluso che il prestito di EUR 300 milioni concesso dalla Repubblica italiana ad Alitalia, il cui importo poteva essere imputato al capitale proprio di quest'ultima, costituiva un aiuto illegittimo, non previamente notificato, e incompatibile con il mercato comune. Essa ha inoltre constatato che la suddetta misura non rientrava né tra le deroghe previste dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, CE, né tra quelle previste dagli orientamenti della Commissione relativi all'applicazione degli articoli 87 CE e 88 CE e dell'articolo 61 dell'accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione (GU 1994, C 350, pag. 5), come completati dagli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU 2005, C 312, pag. 1).
30 Infine, la Commissione ha ritenuto che, pur potendosi qualificare Alitalia come impresa in difficoltà, la misura in questione non potesse essere dichiarata compatibile con il mercato comune in applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2). Di conseguenza, le autorità italiane erano tenute a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto in questione presso il beneficiario del medesimo, ossia Alitalia.
31 Il dispositivo della prima decisione impugnata è così formulato:
«Articolo 1
Il prestito di 300 milioni di EUR concesso ad Alitalia imputabile in conto capitale, a cui l'Italia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, CE, è incompatibile con il mercato comune.
Articolo 2
1. La Repubblica italiana è tenuta a far rimborsare l'aiuto di cui all'articolo 1 dal beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
(...).
Articolo 3
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Repubblica italiana provvede affinché la presente decisione sia eseguita nei quattro mesi successivi alla data della notifica.
Articolo 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario;
b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Repubblica italiana tiene informata la Commissione dell'iter delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
(...)».
2. Decisione riguardante la vendita di beni di Alitalia
32 Con decisione C (2008) 6745 def. della Commissione, del 12 novembre 2008, avente ad oggetto l'aiuto di Stato N 510/2008 – Italia – Cessione dei beni della compagnia aerea Alitalia (in prosieguo: la «seconda decisione impugnata»), adottata al termine di una fase di esame preliminare, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, CE, la Commissione ha dichiarato che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane e definiti in tale decisione, non implicava la concessione di aiuti di Stato agli acquirenti, fatto salvo il rispetto integrale da parte della Repubblica italiana dei suddetti impegni, in forza dei quali la vendita dei beni del gruppo Alitalia sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato.
33 In primo luogo, la Commissione ha ricordato, anzitutto, ai punti 21 43 della seconda decisione impugnata, il quadro normativo disciplinante la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era stato sottoposto il gruppo Alitalia, nonché il ruolo svolto dai diversi attori implicati in tale procedura. Successivamente, ai punti 44 75 della suddetta decisione, la Commissione ha analizzato la procedura di vendita di beni, prendendo in considerazione i seguenti elementi: in primis, l'informazione fornita al mercato riguardo alle diverse tappe della vendita, nonché l'invito a manifestare interesse (punti 44 52); poi, le offerte ricevute per l'acquisizione dei beni del gruppo Alitalia, e in particolare quella presentata dalla CAI (punti 53 69); quindi, i criteri adottati per la valutazione delle offerte e, segnatamente, l'impegno assunto dalle autorità italiane in base al quale il principale criterio sarebbe stato quello della congruità del prezzo offerto rispetto al prezzo di mercato (punti 70 72); infine, gli aspetti riguardanti le risorse umane (punti 73 e 74). Inoltre, la Commissione ha esaminato le funzioni e il ruolo del controllore fiduciario («monitoring trustee») incaricato del controllo dell'operazione di vendita dei beni del gruppo Alitalia. Quest'ultimo doveva essere nominato dalle autorità italiane per vigilare affinché la procedura notificata da queste ultime fosse pienamente ed effettivamente applicata e la vendita di beni fosse effettuata al prezzo di mercato, conformemente agli impegni assunti dalla Repubblica italiana. A questo proposito, esso doveva presentare relazioni dettagliate alla Commissione (punti 76 89).
34 In secondo luogo, la Commissione ha proceduto, ai punti 92 151 della seconda decisione impugnata, alla valutazione della misura riguardante la vendita di beni. La sua analisi ha avuto ad oggetto, da un lato, la verifica dell'esistenza di un aiuto di Stato a favore degli acquirenti dei beni del gruppo Alitalia (punti 92 127) e, dall'altro, il rischio di elusione dell'obbligo di recupero di un aiuto di Stato illegale e incompatibile (punti 128 151).
35 Nell'ambito della prima parte della sua analisi, la Commissione ha confermato che la procedura di amministrazione straordinaria non portava alla concessione di un aiuto a favore degli acquirenti. Infatti, dopo aver rilevato, al punto 104 della seconda decisione impugnata, all'esito della verifica del carattere aperto, trasparente e non discriminatorio della procedura notificata, che quest'ultima non presentava un grado di trasparenza sufficiente in sé per garantire un prezzo di mercato, la Commissione ha nondimeno concluso, al punto 117 della citata decisione, che tale procedura avrebbe portato ad una vendita al prezzo di mercato, dal momento che essa poggiava su una valutazione indipendente, ad opera di soggetti indipendenti. Oltre a ciò, la Commissione ha rilevato, ai punti 119, 122 e 126 della medesima decisione, che la procedura in questione non portava ad imporre obblighi di «pubblica autorità» agli acquirenti dei beni del gruppo Alitalia che potessero rimettere in discussione l'obiettivo della vendita al prezzo di mercato, e ciò in riferimento tanto alle risorse umane quanto alle condizioni di gestione dell'attività di trasporto aereo. Essa ha così concluso, al punto 127 della citata decisione, che, fatta salva l'applicazione rigorosa degli impegni assunti dalle autorità italiane, la misura notificata avrebbe dovuto portare a vendere i beni del gruppo Alitalia al prezzo di mercato.
36 Nell'ambito della seconda parte della sua analisi, la Commissione ha concluso, al punto 137 della seconda decisione impugnata, che, tenuto conto della portata della cessione dei beni e della parcellizzazione delle offerte presentate dai potenziali acquirenti, la procedura attuata dalla Repubblica italiana non comportava una continuità economica tra Alitalia e gli acquirenti dei suoi beni. Tuttavia essa ha ritenuto, al punto 138 della medesima decisione, che, con riguardo all'offerta presentata dalla CAI, il rischio di continuità economica meritasse un esame più approfondito, alla luce dell'ampio perimetro di beni oggetto dell'offerta. La Commissione, preso atto – ai punti 140 145 della seconda decisione impugnata – della mancanza di identità degli azionisti della CAI e di Alitalia, della diversa estensione e del carattere più ridotto delle attività della CAI rispetto a quelle di Alitalia, della strategia industriale propria della CAI, nonché della condizione secondo cui la cessione doveva effettuarsi al prezzo di mercato, ha di seguito concluso, ai punti 147 e 149, per l'assenza di continuità economica tra Alitalia e la CAI. Di conseguenza, essa ha constatato, ai punti 151 156 della citata decisione, che, fatto salvo il rispetto di tutti gli impegni assunti dalla Repubblica italiana relativi alla realizzazione della vendita al prezzo di mercato, la procedura notificata non aveva l'effetto di eludere l'obbligo di recupero imposto alla Repubblica italiana in forza della prima decisione impugnata, né quello di concedere aiuti di Stato agli acquirenti di Alitalia.
37 Pertanto, la Commissione ha deciso che la misura notificata, come modificata dagli impegni assunti dalle autorità italiane, non costituiva un aiuto, nella misura in cui tali impegni fossero stati interamente rispettati.
Procedimento
38 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 marzo 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
39 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 23 luglio e il 7 agosto 2009, la Repubblica italiana e Alitalia – Compagnia Aerea Italiana (in prosieguo: «Alitalia CAI») hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
40 Con ordinanze in data 16 settembre e 19 ottobre 2009, il presidente dell'Ottava Sezione ha accolto le istanze di intervento presentate dalla Repubblica italiana e da Alitalia CAI.
41 Con atto datato 11 agosto 2010, Alitalia CAI ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare la lingua italiana nella fase orale del procedimento, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, e ha visto accolta la propria richiesta.
42 A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato destinato alla Quinta Sezione, alla quale è stata dunque assegnata la presente causa.
43 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e di sottoporre alcuni quesiti alle parti.
44 Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 13 aprile 2011, è stata disposta, previa audizione delle parti, la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 77, lettera a), del regolamento di procedura, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C 83/09 P, Commissione/Kronoply e Kronotex.
45 Con atto datato 19 aprile 2011, la ricorrente ha chiesto l'adozione di misure di organizzazione del procedimento, ai sensi degli articoli 49 e 64 del regolamento di procedura, affinché venisse ordinato alla Commissione di produrre taluni documenti.
46 A seguito della pronuncia in data 24 maggio 2011 della sentenza della Corte nella causa Commissione/Kronoply e Kronotex, C 83/09 P (non ancora pubblicata nella Raccolta), il procedimento nella presente causa è stato ripreso. Il Tribunale ha deciso all'udienza di raccogliere le osservazioni delle parti in merito alle conseguenze da trarre dalla suddetta sentenza in merito alla ricevibilità del presente ricorso.
47 Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente in data 5 e 6 giugno 2011, Alitalia CAI e la Commissione hanno depositato osservazioni in merito alla domanda di misure di organizzazione del procedimento proposta dalla ricorrente.
48 Nel corso dell'udienza svoltasi il 30 giugno 2011, sono state ascoltate le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.
Conclusioni delle parti
49 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare in parte la prima decisione impugnata, nella misura in cui essa non dispone il recupero dell'aiuto presso i successori di Alitalia e concede alla Repubblica italiana un termine supplementare per attuare tale decisione;
– annullare la seconda decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
50 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
51 Alitalia CAI conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile, oppure in quanto in parte irricevibile e in parte infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
52 La Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondato;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
D – Sulla domanda di annullamento della seconda decisione impugnata
1. Sulla ricevibilità
53 La ricorrente sostiene di rivestire la qualità di interessato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, CE e di essere legittimata a presentare un ricorso di annullamento contro la seconda decisione impugnata, poiché, in quanto concorrente di Alitalia e della CAI, i suoi interessi sono stati pregiudicati dalla concessione del prestito ad Alitalia e dal trasferimento dei beni di quest'ultima alla CAI. Essa afferma inoltre che, con il suo ricorso, intende salvaguardare i propri diritti di natura procedurale, tenuto conto del fatto che l'annullamento della seconda decisione impugnata avrebbe per effetto l'avvio del procedimento d'indagine formale. La ricorrente sostiene infine che la sua posizione sul mercato è stata sostanzialmente pregiudicata dalla suddetta decisione.
54 Senza sollevare formalmente un'eccezione di irricevibilità, la Commissione, sostenuta da Alitalia CAI, fa valere che il ricorso è ricevibile soltanto nei limiti in cui, mediante la sua presentazione, la ricorrente mira ad ottenere una tutela dei propri diritti di natura procedurale, in considerazione della sua qualità di denunciante e di concorrente delle «società impegnate nell'iter di vendita dei beni del gruppo Alitalia». Per contro, là dove la ricorrente mette in discussione la fondatezza della seconda decisione impugnata, la Commissione ritiene che, quand'anche detta ricorrente potesse essere considerata quale «interessato» ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, CE, ciò non sarebbe sufficiente per dichiarare il ricorso ricevibile, a meno che non sia dimostrato che la ricorrente gode di uno status particolare, in quanto la sua posizione sul mercato sia stata sostanzialmente pregiudicata dall'aiuto oggetto della citata decisione, ciò che non sarebbe stato dimostrato nel caso di specie.
55 La Repubblica italiana ritiene che il ricorso sia irricevibile nella sua interezza, non avendo la ricorrente dimostrato che la seconda decisione impugnata produce conseguenze dirette sulla sua posizione concorrenziale.
56 In limine va ricordato che, se certo, a norma dell'articolo 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell'articolo 53 del medesimo statuto, le parti intervenienti non sono legittimate a presentare conclusioni che non vadano nello stesso senso di quelle proposte dalla parte sostenuta con l'intervento, nondimeno, trattandosi di una questione di inammissibilità processuale di ordine pubblico, occorre esaminare d'ufficio la ricevibilità del ricorso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 113 del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza della Corte del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C 313/90, Racc. pag. I 1125, punti 21 24).
57 Ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un'altra persona solo se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.
58 Secondo una giurisprudenza consolidata, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente riguardati ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE solo se tale decisione li colpisce in ragione di determinate qualità loro proprie oppure in ragione di una situazione di fatto che li contraddistingue rispetto a qualunque altro soggetto e dunque li individualizza in modo simile a come lo sarebbe il destinatario (sentenze della Corte del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione, 25/62, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; del 19 maggio 1993, Cook/Commissione, C 198/91, Racc. pag. I 2487, punto 20, e del 15 giugno 1993, Matra/Commissione, C 225/91, Racc. pag. I 3203, punto 14).
59 Occorre anzitutto ricordare che l'articolo 4 del regolamento n. 659/1999 istituisce una fase di esame preliminare delle misure di aiuto notificate, la quale ha lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione circa la compatibilità con il mercato comune dell'aiuto di cui trattasi. A conclusione di tale fase, la Commissione constata o che tale misura non costituisce un aiuto oppure che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE. In quest'ultima ipotesi, la predetta misura può non destare dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune o, al contrario, può destarne (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 43).
60 Se la Commissione, a seguito dell'esame preliminare, constata che la misura notificata, nei limiti in cui rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, non desta dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, adotta una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 44).
61 Quando la Commissione adotta una decisione di non sollevare obiezioni, non soltanto dichiara la misura compatibile con il mercato comune, ma altresì rifiuta implicitamente di avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 45).
62 Se la Commissione, dopo l'esame preliminare, constata che la misura notificata suscita dubbi circa la sua compatibilità con il mercato comune, è tenuta ad adottare, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, una decisione di avvio del procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE e dall'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento. Secondo quest'ultima disposizione, una siffatta decisione invita lo Stato membro e gli altri interessati a presentare le loro osservazioni entro un determinato termine, che di norma non è superiore ad un mese (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 46).
63 La legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni fondata sull'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 dipende dall'esistenza o meno di dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. Dal momento che tali dubbi devono dar luogo all'avvio di un procedimento d'indagine formale, al quale possono partecipare gli interessati contemplati dall'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, deve ritenersi che ogni interessato ai sensi di quest'ultima disposizione sia direttamente ed individualmente riguardato da una decisione quale quella sopra indicata. Infatti, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'articolo 88, paragrafo 2, CE e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenerne il rispetto solo se hanno la possibilità di contestare la decisione di non sollevare obiezioni dinanzi al giudice dell'Unione (v., in tal senso, sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 47).
64 Pertanto, la qualità particolare di interessato ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, connessa all'oggetto specifico del ricorso, è sufficiente per individualizzare, ai sensi dell'articolo 230, quarto comma, CE, il ricorrente che contesta una decisione di non sollevare obiezioni (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 48).
65 A tenore dell'articolo 1, lettera h), del regolamento n. 659/1999, si deve intendere per interessato, segnatamente, qualsiasi persona, impresa o associazione di imprese, i cui interessi possano essere lesi dalla concessione di un aiuto, ossia, in particolare, le imprese concorrenti del beneficiario di tale aiuto. Si tratta, in altri termini, di un insieme indeterminato di destinatari (v. sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
66 Quando un ricorrente chiede l'annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni, essenzialmente censura il fatto che la decisione presa dalla Commissione a proposito dell'aiuto di cui trattasi sia stata adottata senza che tale istituzione avviasse il procedimento d'indagine formale, violando così i diritti procedurali di esso ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento venga accolta, il ricorrente può far valere qualunque mezzo difensivo atto a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la Commissione disponeva, al momento della fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto suscitare dei dubbi riguardo alla compatibilità della misura stessa con il mercato comune. L'utilizzo di siffatti argomenti non può tuttavia avere la conseguenza di trasformare l'oggetto del ricorso, né quella di modificare i presupposti di ricevibilità di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C 319/07 P, Racc. pag. I 5963, punto 35). Al contrario, l'esistenza di dubbi circa tale compatibilità è proprio la prova che dev'essere fornita per dimostrare che la Commissione era tenuta ad avviare il procedimento d'indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, CE, nonché all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza Commissione/Kronoply e Kronotex, cit. supra al punto 46, punto 59).
67 È alla luce di tali considerazioni che occorre verificare se la ricorrente disponga della legittimazione ad agire per l'annullamento della seconda decisione impugnata.
68 Nel caso di specie, occorre rilevare che la seconda decisione impugnata è una decisione adottata al termine della fase di esame preliminare, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, mediante la quale la Commissione ha constatato che la misura notificata non rientrava nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE e dunque non costituiva un aiuto. È del pari giocoforza constatare che, mediante la suddetta decisione, la Commissione ha rifiutato implicitamente di avviare il procedimento d'indagine formale. Dunque, alla luce della giurisprudenza citata sopra ai punti 61 64 e 66, riguardante una decisione adottata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, mediante la quale la Commissione aveva deciso di non sollevare obiezioni, occorre affermare che ogni interessato deve essere considerato come direttamente e individualmente riguardato da una decisione che constata l'insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare. Infatti, anche se tale decisione è stata adottata a norma del paragrafo 2 dell'articolo 4, i beneficiari delle garanzie procedurali previste dall'articolo 88, paragrafo 2, CE e dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 possono ottenere il rispetto di queste ultime soltanto qualora abbiano la possibilità di contestare la decisione che constata l'insussistenza di un aiuto al termine della fase di esame preliminare. Inoltre, per quanto riguarda le decisioni che portano a non dare avvio al procedimento d'indagine formale, la legittimazione a proporre una domanda di annullamento non può dipendere dalla base giuridica sul cui fondamento tali decisioni sono state adottate.
69 Pertanto, occorre verificare se la ricorrente abbia sufficientemente dimostrato che essa riveste, nel caso di specie, la qualità di interessato.
70 A questo proposito, la ricorrente afferma di essere presente in 22 aeroporti italiani e che le sue attività si sovrappongono a quelle di Alitalia CAI su 29 «collegamenti interni o internazionali», quali quelli Roma Venezia e Roma Madrid. Oltre a ciò, pur non operando a partire dagli stessi aeroporti, essa fa valere che propone voli con partenza e arrivo nelle stesse città servite da Alitalia CAI. La ricorrente sostiene inoltre che, in quanto concorrente di Alitalia e della CAI, i suoi interessi sono stati pregiudicati dal trasferimento dei beni del gruppo Alitalia alla CAI, in quanto tale trasferimento avrebbe permesso alla CAI l'acquisizione delle attività di trasporto aereo di passeggeri di Alitalia a condizioni estremamente favorevoli, evitando al tempo stesso il ritiro di Alitalia dal mercato.
71 Orbene, tali elementi non sono contestati dalla Commissione e dimostrano in termini giuridicamente sufficienti l'esistenza di un rapporto di concorrenza con Alitalia sul mercato italiano e internazionale del trasporto aereo di passeggeri.
72 Inoltre, l'argomento delle parti intervenienti secondo cui, essendo la ricorrente una compagnia aerea a basso costo (low cost), sarebbe difficile prospettare che essa si sia trovata in posizione particolare in modo da subentrare nei collegamenti effettuati da una compagnia aerea tradizionale come Alitalia, non vale a rimettere in discussione il fatto che le parti sono concorrenti sul mercato italiano e internazionale del trasporto aereo di passeggeri. Infatti, risulta dalla giurisprudenza che, ai fini dell'esame della ricevibilità, è sufficiente constatare che la ricorrente è una concorrente del beneficiario delle misure statali denunciate, in quanto queste due imprese gestiscono, direttamente o indirettamente, servizi regolari di trasporto aereo di passeggeri con partenza da o arrivo in aeroporti italiani e, in particolare, da e verso aeroporti regionali (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 maggio 2006, Air One/Commissione, T 395/04, Racc. pag. II 1343, punto 38).
73 Alla luce di quanto precede, occorre constatare che la ricorrente riveste la qualità di interessato in quanto impresa concorrente del beneficiario del presunto aiuto di Stato – indipendentemente dal fatto che tale beneficiario sia Alitalia oppure, come la ricorrente sostiene, la CAI –, i cui interessi potrebbero essere pregiudicati dalla concessione dell'aiuto in questione. Tale qualità particolare dell'interessato connessa all'oggetto specifico del ricorso quale descritto sopra al punto 68 è sufficiente per individualizzarlo, conformemente alla giurisprudenza citata sopra al punto 64. Pertanto, il presente ricorso, in quanto diretto contro la seconda decisione impugnata, è ricevibile, senza che sia necessario esaminare gli argomenti della ricorrente riguardanti il pregiudizio sostanziale causato alla sua posizione concorrenziale dalla misura notificata.
2. Sull'oggetto del controllo del Tribunale
74 Per quanto concerne l'oggetto del controllo che deve essere effettuato dal Tribunale, si deve precisare che un ricorrente che voglia ottenere la tutela dei diritti procedurali attribuitigli dall'articolo 88, paragrafo 2, CE può invocare uno qualsiasi tra i motivi di ricorso elencati nell'articolo 230, secondo comma, CE, purché essi siano diretti all'annullamento della decisione impugnata e, in definitiva, all'avvio, da parte della Commissione, del procedimento previsto dal citato articolo 88, paragrafo 2, CE. Per contro, non spetta al Tribunale, in questa fase della procedura di esame di un aiuto da parte della Commissione, pronunciarsi sull'esistenza di un aiuto o sulla sua compatibilità con il mercato comune (sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2009, Deutsche Post e DHL International/Commissione, T 388/03, Racc. pag. II 199, punto 66).
75 Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di aiuto di Stato, come definita nel Trattato, ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi oggettivi. Per tale ragione il giudice dell'Unione deve, in linea di principio e tenendo conto sia degli elementi concreti della causa sottopostagli sia del carattere tecnico o complesso delle valutazioni effettuate dalla Commissione, esercitare un controllo completo in ordine al punto se una misura rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE (sentenza della Corte del 22 dicembre 2008, British Aggregates/Commissione, C 487/06 P, Racc. pag. I 10515, punto 111).
76 Ciò è tanto più vero per il fatto che, secondo una costante giurisprudenza, qualora la Commissione, al termine di un primo esame nell'ambito del procedimento ex articolo 88, paragrafo 3, CE, non possa arrivare a concludere che la misura statale in questione non costituisce un «aiuto» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, o che tale misura, se qualificata come aiuto, è compatibile con il Trattato, oppure qualora tale procedimento non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà sollevate dalla valutazione della compatibilità della misura in esame, è tenuta ad avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE «senza disporre a tal proposito di alcun margine di discrezionalità». Tale obbligo è del resto espressamente confermato dal combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 4, e 13, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 (sentenza British Aggregates/Commissione, cit. supra al punto 75, punto 113).
77 In proposito va altresì ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, la nozione di serie difficoltà presenta carattere oggettivo. L'esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze di adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, mettendo in correlazione la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva nel momento in cui si è pronunciata sulla compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune (sentenza del Tribunale del 15 marzo 2001, Prayon Rupel/Commissione, T 73/98, Racc. pag. II 867, punto 47; v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 18 settembre 1995, SIDE/Commissione, T 49/93, Racc. pag. II 2501, punto 60). Grava sul ricorrente l'onere della prova dell'esistenza di serie difficoltà, prova che può essere da lui fornita sulla base di un complesso di indizi concordanti attinenti, da un lato, alle circostanze e alla durata della fase di esame preliminare e, dall'altro, al contenuto della decisione impugnata (sentenza del Tribunale del 3 marzo 2010, Bundesverband deutscher Banken/Commissione, T 36/06, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 127).
78 Se invero la Commissione, ove constati l'esistenza di serie difficoltà, non dispone di alcun potere discrezionale quanto alla decisione di avviare il procedimento d'indagine formale, essa gode però di una certa discrezionalità nell'individuazione e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino difficoltà siffatte. Conformemente alla finalità dell'articolo 88, paragrafo 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con soggetti terzi, al fine di superare, nel corso della fase di esame preliminare, difficoltà eventualmente incontrate (sentenze Prayon Rupel/Commissione, cit. supra al punto 77, punto 45, e Bundesverband deutscher Banken/Commissione, cit. supra al punto 77, punto 126). Orbene, tale facoltà presuppone che la Commissione possa adattare la propria posizione in funzione dei risultati del dialogo avviato, senza che tale adattamento debba essere a priori interpretato come comprovante l'esistenza di serie difficoltà (sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2006, Asociación de Estaciones de Servicio de Madrid e Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, T 95/03, Racc. pag. II 4739, punto 139).
79 Risulta del pari dalla giurisprudenza che l'insufficienza o l'incompletezza dell'analisi condotta dalla Commissione nella fase di esame preliminare costituisce un indizio dell'esistenza di serie difficoltà (v. sentenza del Tribunale del 9 settembre 2010, British Aggregates e a./Commissione, T 359/04, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata).
80 Nella specie, poiché la seconda decisione impugnata è stata adottata senza avviare la fase d'indagine formale, la Commissione era dunque legittimata ad adottarla soltanto qualora dall'esame preliminare non fossero emerse serie difficoltà. Infatti, nel caso in cui tali difficoltà fossero esistite, la decisione potrebbe essere annullata per quest'unico motivo, in ragione del mancato esame approfondito e in contraddittorio previsto dal Trattato CE, anche se non fosse dimostrato che le valutazioni operate nel merito dalla Commissione erano errate in diritto o in fatto (v., in tal senso, sentenza British Aggregates e a./Commissione, cit. supra al punto 79, punto 58).
81 Ne consegue che occorre esaminare tutti i motivi sollevati dalla ricorrente per l'annullamento della seconda decisione impugnata, al fine di valutare, in particolare, se essi consentano di identificare serie difficoltà di fronte alle quali la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 13 gennaio 2004, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, T 158/99, Racc. pag. II 1, punto 91, e del 20 settembre 2007, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissione, T 375/03, non pubblicata nella Raccolta, punti 67 e 77).
3. Nel merito
82 La ricorrente deduce sette motivi a sostegno del suo ricorso, nella parte in cui questo mira all'annullamento della seconda decisione impugnata.
83 Il primo motivo riguarda il mancato avvio del procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, CE, malgrado le serie difficoltà che la Commissione avrebbe incontrato. Occorre inoltre rilevare che, nell'ambito del primo motivo, la ricorrente menziona dieci errori che vizierebbero l'esame condotto dalla Commissione. La ricorrente sostiene che tale elenco – da essa qualificato come «non esaustivo» – di lacune o carenze inficianti la seconda decisione impugnata dimostra che l'estensione e la complessità dell'esame effettuato dalla Commissione giustificava l'apertura di un procedimento d'indagine formale. Nella misura in cui tali presunti errori o lacune si ricollegano agli altri motivi dedotti con il presente ricorso, occorrerà procedere al loro esame nell'ambito della valutazione relativa a questi altri motivi.
84 Il secondo motivo verte su un difetto di competenza della Commissione ad adottare una decisione condizionale di insussistenza di aiuti dopo aver effettuato un semplice esame preliminare. Nell'ambito di tale motivo la ricorrente adduce anche alcuni argomenti che non si riferiscono alla competenza della Commissione ad adottare la seconda decisione impugnata, ma che richiedono una valutazione nel merito, vale a dire il carattere asseritamente irrealistico degli impegni presi dalla Repubblica italiana secondo cui la vendita dei beni del gruppo Alitalia sarebbe stata realizzata al prezzo di mercato.
85 Il terzo motivo, suddiviso in tre parti, riguarda un manifesto errore di valutazione, dovuto al presunto mancato esame, da parte della Commissione, dell'insieme delle caratteristiche pertinenti delle misure controverse nel loro contesto, nonché una violazione dell'obbligo di motivazione da parte di detta istituzione, in considerazione della mancanza di giustificazione di tale omissione.
86 Il quarto motivo, suddiviso in due parti, si riferisce ad un errore di diritto, in quanto la Commissione avrebbe asseritamente ignorato le opzioni diverse dalla vendita dei beni del gruppo Alitalia, nonché ad una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, in ragione della mancanza di giustificazione di tale omissione.
87 Il quinto motivo, articolato in cinque parti, riguarda la mancata applicazione alla vendita dei beni del criterio dell'investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato.
88 Il sesto motivo ha ad oggetto un errore di identificazione della parte tenuta a rimborsare l'aiuto.
89 Il settimo motivo riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto riguarda, in particolare, gli aspetti lacunosi dell'esame della Commissione evidenziati dalla ricorrente nell'ambito del terzo e del quarto motivo, vale a dire, da un lato, il mancato esame dell'insieme delle caratteristiche delle misure nel loro contesto e, dall'altra, la mancata presa in esame di opzioni diverse dalla vendita dei beni.
90 Ai fini dell'esame dei motivi sopra esposti, occorre operare una distinzione inquadrandoli in tre categorie, a seconda che essi mirino a far constatare l'incompetenza della Commissione ad adottare la seconda decisione impugnata, la violazione da parte di tale istituzione dell'obbligo di avvio del procedimento d'indagine formale, o la violazione dell'obbligo di motivazione.
91 Occorre dunque esaminare, anzitutto, il secondo motivo, riguardante l'incompetenza della Commissione ad adottare la seconda decisione impugnata; poi, nell'ordine, i motivi riguardanti la violazione dell'obbligo di avvio del procedimento d'indagine formale – vale a dire le prime due parti del terzo motivo, la prima parte del quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, il primo motivo, nonché gli argomenti dedotti nell'ambito del secondo motivo riguardanti il carattere irrealistico degli impegni assunti dalle autorità italiane; infine, i motivi attinenti alla violazione dell'obbligo di motivazione – più precisamente, il settimo motivo, la seconda e la terza parte del terzo motivo e la seconda parte del quarto motivo.
a) Sul secondo motivo, relativo al difetto di competenza della Commissione ad adottare una decisione condizionale a seguito di un esame preliminare
92 La ricorrente mette in discussione il fondamento sul quale è stata adottata la seconda decisione impugnata, vale a dire l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, il quale non consentirebbe alla Commissione di adottare una decisione «condizionale» di insussistenza di un aiuto a seguito di una semplice indagine preliminare, bensì ammetterebbe una decisione siffatta soltanto all'esito di un procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento, in connessione con una constatazione della compatibilità dell'aiuto con il mercato comune. La ricorrente fa valere inoltre che, tenuto conto del dispositivo della seconda decisione impugnata, la constatazione dell'insussistenza di un aiuto dipende da un evento incerto, ossia il rispetto di una serie di impegni di comportamento assunti dalle autorità italiane che sarebbero simili alle condizioni imposte da decisioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento summenzionato. La ricorrente rileva infine che, secondo la giurisprudenza, l'incompetenza dell'istituzione autrice dell'atto impugnato costituisce un motivo di annullamento di ordine pubblico, il quale deve essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'Unione.
93 Occorre ricordare, anzitutto, che al termine della fase di esame preliminare e in conformità all'articolo 4, paragrafi 2 4, del regolamento n. 659/1999, la Commissione può adottare tre tipi di decisioni. Essa può constatare che la misura notificata non costituisce un aiuto, oppure constatare che la misura, pur costituendo un aiuto, non suscita dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune (cosiddetta «decisione di non sollevare obiezioni»), oppure dichiarare che tale misura suscita dubbi e decidere di aprire il procedimento d'indagine formale. Occorre poi rilevare che la Commissione ha il potere di adottare una decisione positiva, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999 (constatando, eventualmente dopo modifiche da parte dello Stato membro interessato, che una misura è compatibile con il mercato comune), e di imporre con essa condizioni che le consentano di riconoscere la compatibilità della misura suddetta con il mercato comune, nonché obblighi che le permettano di controllare il rispetto di tale decisione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo regolamento.
94 Pertanto, è giocoforza rilevare che, a differenza delle decisioni adottate al termine della fase di esame preliminare, come la seconda decisione impugnata, l'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999 riguarda le decisioni positive, mediante le quali la Commissione constata l'esistenza di un aiuto, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, CE, che essa dichiara poi compatibile con il mercato comune. Tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, dal momento che la Commissione ha concluso che la misura notificata non costituisce, alla luce degli impegni presi dalla Repubblica italiana, un aiuto di Stato, e dunque non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, CE.
95 Ne consegue che la seconda decisione impugnata non può essere qualificata come decisione condizionale ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 659/1999, comportante l'imposizione di condizioni od obblighi allo Stato membro, né come decisione che impone modifiche al progetto notificato, bensì, conformemente a quanto sostenuto dalla Commissione, va considerata quale decisione che tiene conto degli impegni di comportamento volontariamente assunti dallo Stato al momento della fase di notifica della misura controversa al fine di chiarire alcuni punti. Pertanto, tali impegni formano parte integrante della misura notificata, ciò che del resto risulta dal dispositivo della seconda decisione impugnata.
96 Dunque, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione è competente ad adottare, sul fondamento dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 659/1999, una decisione, come la seconda decisione impugnata, mediante la quale essa, pur constatando l'insussistenza di un aiuto di Stato, prende atto degli impegni assunti dallo Stato membro.
97 Il secondo motivo di ricorso deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.
b) Sui motivi relativi alla violazione dell'obbligo di avviare il procedimento d'indagine formale
98 Per quanto riguarda questo gruppo di motivi, occorre nella specie stabilire, alla luce delle censure formulate in ciascuno di essi, se l'esame condotto dalla Commissione fosse idoneo ad escludere la presenza di serie difficoltà, in modo da legittimare la decisione di non aprire il procedimento d'indagine formale. A tal fine occorre esaminare, nell'ordine, le censure formulate nell'ambito del terzo motivo, quelle dedotte nell'ambito del quarto motivo, le doglianze esposte nel contesto del quinto motivo, quelle formulate all'interno del sesto motivo e, in ultimo luogo, le censure formulate nell'ambito del primo motivo, nella cornice del quale verranno esaminati anche gli argomenti della ricorrente dedotti nell'ambito del secondo motivo, non riguardanti la competenza, bensì vertenti sul carattere asseritamente irrealistico degli impegni assunti dalle autorità italiane.
Sulle censure formulate nell'ambito del terzo motivo, riguardante il mancato esame, da parte della Commissione, di tutte le caratteristiche pertinenti delle misure nel loro contesto
99 Il terzo motivo è suddiviso in tre parti. Mediante la prima e la seconda parte del motivo viene dedotto un manifesto errore di valutazione, derivante dal mancato esame, da parte della Commissione, della procedura di amministrazione straordinaria nel suo insieme e delle circostanze che hanno accompagnato l'adozione degli emendamenti apportati a tale procedura. La terza parte del motivo riguarda una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della Commissione, per avere quest'ultima omesso di giustificare il suddetto mancato esame.
100 Occorre esaminare congiuntamente le censure formulate nell'ambito delle prime due parti del terzo motivo.
101 Nell'ambito della prima parte del motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione, per il fatto che non ha verificato se la procedura di amministrazione straordinaria, costituente una deroga alle norme di diritto comune in materia di fallimento, avesse di per sé stessa dato luogo alla concessione di un aiuto, bensì si è accontentata di esaminare alcune modifiche della procedura introdotte dal decreto legge n. 134. Nell'ambito della seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in un manifesto errore di valutazione decidendo di non esaminare le circostanze che avevano accompagnato l'adozione degli emendamenti alla procedura di amministrazione straordinaria e, in particolare, le misure che consentivano di sottrarre Alitalia e la CAI agli oneri per prestazioni di fine rapporto o previdenziali a favore degli ex dipendenti, le quali formavano, ad avviso della ricorrente, parte integrante del piano per la vendita dei beni del gruppo Alitalia e rappresentavano una condizione posta dai sindacati e dalla CAI per il loro accordo a tale piano.
102 In limine, è importante ricordare, riguardo all'analisi condotta dalla Commissione nella fase di esame preliminare, che detta istituzione è tenuta ad esaminare l'insieme degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza dalle persone, dalle imprese o dalle associazioni eventualmente pregiudicate nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink's France, C 367/95 P, Racc. pag. I 1719, punto 51). È dunque alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato che di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che l'istituzione deve formare la propria valutazione nell'ambito dell'esame preliminare istituito dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 3 maggio 2001, Portogallo/Commissione, C 204/97, Racc. pag. I 3175, punto 35).
103 Occorre anche ricordare che la legittimità di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere valutata dal giudice dell'Unione alla luce delle informazioni di cui la Commissione poteva disporre nel momento in cui l'ha adottata (sentenze della Corte del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C 390/06, Racc. pag. I 2577, punto 54, e del 2 settembre 2010, Commissione/Scott, C 290/07 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 91).
104 Occorre inoltre ricordare che la Commissione non ha l'obbligo di verificare d'ufficio e in via di supposizione quali siano gli elementi che avrebbero potuto esserle sottoposti nell'ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, cit. supra al punto 102, punto 60).
105 Per quanto riguarda le censure formulate nell'ambito della prima parte del motivo, è giocoforza constatare che, come rilevato sopra ai punti 33 e 34, la Commissione ha, da un lato, esaminato il quadro normativo disciplinante la procedura di amministrazione straordinaria e il ruolo dei diversi attori sui quali tale procedura si basava e, dall'altro, ha valutato la misura di vendita di beni, da realizzarsi tramite l'invito a manifestare interesse ed un procedimento a trattativa privata, alla luce del regime in deroga alla normativa di diritto comune istituito dal decreto legge n. 134.
106 Infatti, risulta anzitutto dal punto 39 della seconda decisione impugnata che la Commissione ha esaminato se la perizia effettuata conformemente al decreto legge n. 134 fosse indipendente, tenuto conto della parcellizzazione dell'azionariato della società cui essa era stata affidata tra più istituti finanziari (là dove i soggetti in possesso della maggior parte del capitale erano istituti stranieri), di modo che nessuno degli azionisti detenesse una percentuale di quote sufficiente per influire sulla decisione riguardante la valutazione.
107 Inoltre, anche se la seconda decisione impugnata non contiene alcun riferimento in merito ai dettagli della verifica della conformità del prezzo di vendita dei beni rispetto al prezzo di mercato ad opera dell'esperto indipendente, essa contiene nondimeno gli elementi che consentono di concludere che la vendita doveva aver luogo al prezzo di mercato. Del pari, occorre rilevare che le autorità italiane hanno assunto un certo numero di impegni per fissare dei limiti all'azione dei vari attori implicati nella procedura di vendita di beni, impegni dei quali la Commissione ha preso atto nella seconda decisione impugnata al fine di assicurarsi che la valutazione dell'offerta non portasse a determinare un prezzo inferiore a quello di mercato.
108 Oltre a ciò, il semplice fatto che la Commissione non disponesse delle relazioni di esperti al momento dell'adozione della seconda decisione impugnata non basta di per sé a dimostrare che essa non abbia effettuato un esame completo o sufficiente per quanto riguarda la procedura di amministrazione straordinaria, tanto più che tali relazioni no
29-03-2012 00:00
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