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Sentenza

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 Attuazione dell'articolo 30, comma ...
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 229 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizz
GU n. 30 del 6-2-2012
testo in vigore dal: 21-2-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante
delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede la predisposizione
di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ai fini della
perequazione infrastrutturale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme in materia
di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 13
che istituisce la banca dati unitaria delle amministrazioni
pubbliche, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio
degli andamenti della finanza pubblica, nonche' per acquisire gli
elementi informativi necessari per dare attuazione al federalismo
fiscale;
Visto l'articolo 30, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con particolare riguardo alla valutazione ex ante ed ex post degli
interventi infrastrutturali, nonche' alle procedure di monitoraggio,
anche con strumenti informatici, sullo stato di attuazione delle
opere e ad un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti
erogati anche in parte a carico del bilancio dello Stato nei tempi
previsti;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispone,
tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto
d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato
del Codice unico di progetto - CUP, istituito dalla legge 17 maggio
1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice
dei contratti pubblici, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 3, comma 8;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal
decreto-legge del 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, con particolare
riferimento alle procedure ivi previste in materia di tracciabilita'
dei pagamenti, anche in relazione all'attuazione dell'articolo 30,
commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in ordine
all'obbligo di richiesta del Codice identificativo gare (CIG), per le
medesime finalita';
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici collocate presso il Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico, articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e la verifica degli investimenti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la determinazione dell'Autorita' di vigilanza sui contratti
pubblici del 18 novembre 2010, n. 8, che chiarisce l'ambito di
applicazione e le modalita' attuative della citata legge 13 agosto
2010, n. 136, e fornisce spiegazioni in relazione al Codice
identificativo di gara (CIG) ed al Codice unico di progetto (CUP),
nonche' sulla gestione dei movimenti finanziari e sulle comunicazioni
obbligatorie;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante
disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma
dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata del 20 ottobre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e delle
infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i soggetti destinatari di
finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla
realizzazione di opere pubbliche, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale sono tenute a:
a) detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e
procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere
e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di
attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento
iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi
effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle
opere;
b) detenere ed alimentare un sistema informatizzato di
registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna
transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed
interventi, idoneo ad assicurare la relativa evidenza e
tracciabilita';
c) prevedere specifici vincoli, anche sulla base di quanto
specificato nell'ambito del decreto di cui all'articolo 5, per
assicurare la raccolta e la comunicazione dei dati finanziari e di
realizzazione fisica e procedurale da parte delle stazioni appaltanti
e degli enti aggiudicatori, come previsto dal presente decreto e dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, ai fini dell'inoltro all'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, subordinando
l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento
degli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
d) garantire che, nell'ambito dei sistemi di cui al presente
articolo, l'opera sia corredata, ai fini dell'ottenimento dei
relativi finanziamenti pubblici, del Codice unico di progetto (CUP)
che deve figurare gia' nella fase di presentazione ed in tutte le
successive transazioni, anche ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136. Il Codice identificativo di gara non puo' essere rilasciato
dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla
realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del
Codice unico di progetto obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni.
2. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88.
Art. 2
Comunicazione dei dati
1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi
alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di
cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al
medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti
cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3,
alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle
finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca
dati delle amministrazioni pubbliche».
Art. 3
Coerenza delle informazioni
con il Quadro strategico nazionale 2007/2013
1. Le informazioni di cui all'articolo 2 sono coerenti con quanto
stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro
strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato.
Art. 4
Definanziamento per mancato avvio dell'opera
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo parere del CIPE
e sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dello sviluppo economico, per quanto di competenza con il
Ministro delegato per la coesione territoriale, sono stabiliti i
criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo
dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi
previsti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresi' alla
definizione delle procedure e modalita' di definanziamento automatico
delle opere in caso di mancato avvio, considerando anche parametri
temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia
di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo,
procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare
una maggiore tempestivita' delle procedure di spesa relative ai
finanziamenti di opere pubbliche. Il definanziamento automatico si
applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del
bilancio dello Stato.
2. Le Amministrazioni interessate hanno l'obbligo di provvedere
alla verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di
opere pubbliche nei tempi previsti, anche sulla base delle risultanze
della banca dati delle amministrazioni pubbliche e dei criteri
indicati dal decreto di cui al comma 1, comunicandone l'esito al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre di
ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia gia' previste
a legislazione vigente.
3. Con modalita' disciplinate dal sistema di verifica di cui al
comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle
verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche in loco di singole
opere, nonche' la congruenza dei dati trasmessi ai sensi
dell'articolo 6.
Art. 5
Definizione set informativo
1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per
il coordinamento della finanza pubblica da adottarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene definito,
il dettaglio delle informazioni previsto all'articolo 2, che
costituisce il contenuto informativo minimo dei sistemi di cui
all'articolo 1. Tali informazioni, per quanto riguarda la singola
opera, includono in ogni caso: data di avvio della realizzazione,
localizzazione, scelta dell'offerente, soggetti correlati, quadro
economico, spesa e varie fasi procedurali di attivazione della
stessa, valori fisici di realizzazione previsti e realizzati, stato
di avanzamento lavori, data di ultimazione delle opere, emissione del
certificato di collaudo provvisorio e relativa approvazione da parte
della Stazione appaltante, il codice unico di progetto e il codice
identificativo di gara.
Art. 6
Modalita' e regole di trasmissione dei dati
1. Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresi' stabilite,
sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalita' di trasmissione delle
informazioni di cui all'articolo 2 alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ed ogni elemento necessario ad assicurare
la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di
cui al presente decreto.
2. Tale trasmissione si considera assolta se effettuata con le
informazioni minime di cui all'articolo 5 verso altre banche dati
gestite da amministrazioni dello Stato i cui dati, secondo quanto
specificato all'articolo 7, confluiscono nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5
l'obbligo di trasmissione si intende assolto qualora siano trasmesse
le informazioni minime di cui all'articolo 5.
3. Per i dati gia' trasmessi ai sensi del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo di cui
all'articolo 2 si intende adempiuto con la trasmissione all'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture; la medesima Autorita' rende disponibili detti dati alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche.
4. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2,
lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 per cui
l'obbligo si intende adempiuto con la trasmissione al CIPE che
provvede a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione
della banca dati delle amministrazioni pubbliche.
5. L'obbligo di trasmissione delle informazioni previsto
all'articolo 2, se riguardante opere gia' oggetto di rilevazione
nell'ambito del sistema nazionale di monitoraggio del Quadro
strategico nazionale 2007/2013 istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato si
intende assolto con la validazione dei dati nell'ambito del predetto
sistema che li rende disponibili per la banca dati delle
amministrazioni pubbliche.
Art. 7
Titolari di banche dati gia' esistenti
1. I titolari di banche dati previste ai sensi dalla normativa
vigente e contenenti gli elementi informativi di cui alla presente
norma, condividono le informazioni ai fini dell'alimentazione della
banca dati delle amministrazioni pubbliche sulla base di appositi
protocolli tecnici tra il Ministero dell'economia e delle finanze -
Ragioneria Generale dello Stato e le Amministrazioni interessate.
Art. 8
Disponibilita' dei dati
1. Le informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche sono rese disponibili alle Amministrazioni pubbliche che
concorrono all'alimentazione della medesima banca dati, nonche'
all'ANCI, all'UPI ed al CIPE secondo protocolli convenuti con il
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello
Stato, in conformita' alle modalita' di accesso definite con il
decreto di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e' consentito
l'accesso alle informazioni confluite nella banca dati delle
amministrazioni pubbliche secondo le modalita' di cui all'articolo 6,
comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Gli elementi contenuti nella banca dati delle amministrazioni
pubbliche costituiscono la base di riferimento ufficiale per la
divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere
pubbliche, per le attivita' di valutazione degli investimenti
pubblici previste dalla normativa vigente, nonche' per l'elaborazione
dei documenti di contabilita' e finanza pubblica, dall'articolo 10,
comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. La relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali
di spesa di cui all'articolo 10-bis, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e' redatta sulla base degli elementi confluiti nella
banca dati delle amministrazioni pubbliche ed e' trasmessa alle
Camere anche in formato elettronico elaborabile.
Art. 9
Trasmissione dei dati di partenariato pubblico-privato
1. Le informazioni e i dati relativi alle operazioni di
partenariato pubblico-privato che interessano la realizzazione di
opere pubbliche sono acquisite secondo le modalita' individuate nel
presente decreto, nonche' da quanto disposto dall'articolo 14, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 10
Fondo progetti e Fondo opere
1. Con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono individuate le autorizzazioni di spesa relative
al finanziamento di opere pubbliche che, ai fini della gestione, in
sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, sono
ripartite, in relazione alla loro destinazione, tra spese per la
progettazione e spese per la realizzazione mediante iscrizione su
appositi articoli dei pertinenti capitoli di bilancio.
2. Ai fini della gestione, per ciascuna Amministrazione, le risorse
destinate, rispettivamente, alla progettazione ed alla realizzazione
delle opere pubbliche, sono unitariamente considerate come facenti
parte di due fondi distinti, rispettivamente, denominati «Fondo
progetti» e «Fondo opere». Tra gli stessi, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono
essere disposte variazioni compensative di bilancio.
3. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al
Rendiconto generale dello Stato e' indicato l'ammontare delle risorse
afferenti rispettivamente al «Fondo progetti» e al «Fondo opere»,
distintamente per ciascun Ministero.
4. L'opera pubblica, previa assegnazione del Codice unico di
Progetto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
e' ammessa al finanziamento a valere sul «Fondo progetti» per la
relativa quota a carico del bilancio dello Stato, a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione tecnico-economica
degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 4, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, ove prevista, ovvero dell'approvazione
del progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 93 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell'approvazione
del progetto preliminare ai sensi dell'articolo 165 del medesimo
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Le opere pubbliche vengono ammesse al finanziamento a valere sul
«Fondo opere» dopo il completamento e l'approvazione della relativa
progettazione definitiva.
Art. 11
Funzionamento dei sistemi
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale
dello Stato d'intesa con le amministrazioni interessate provvede
all'applicazione della presente disciplina e fornisce il supporto
tecnico necessario ad assicurare il funzionamento dei sistemi
informativi di cui al presente decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato puo' prevedere forme
di certificazione dei sistemi e delle banche dati di cui al presente
provvedimento per assicurare accuratezza, consistenza, completezza e
tempestivita' delle relative informazioni.
Art. 12
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 2 e 11 del
presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse di cui
all'articolo 13, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2011
Avv. Antonino Sugamele

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