DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n.
GU n. 12 del 16-1-2012
testo in vigore dal: 31-1-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario e, in particolare, l'articolo 16, comma 2;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2011;
Uditi i pareri interlocutorio e definitivo resi dalla sezione
consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,
rispettivamente, nelle Adunanze del 25 febbraio 2011 e 21 aprile
2011;
Acquisiti i pareri della 7ª Commissione del Senato della Repubblica
in data 13 luglio 2011 e della VII Commissione della Camera dei
deputati in data 14 luglio 2011, nonche' i rilievi sulle conseguenze
di carattere finanziario della V Commissione della Camera dei
deputati in data 29 giugno 2011;
Considerato che il Consiglio di Stato ha formulato un rilievo in
relazione all'articolo 3, comma 5;
Ritenuto di poter accogliere il predetto rilievo nella parte in cui
stigmatizza il divieto di divulgazione dei titoli e delle
pubblicazioni, modificando il comma 5 dell'articolo 3 nel senso
indicato dalla 7ª Commissione del Senato, e di non poter accogliere
il rilievo nella parte in cui stigmatizza l'informatizzazione
dell'intera procedura, poiche' la stessa e' in linea con la
disciplina vigente in materia di dematerializzazione dei documenti e
per evitare l'aggravio della procedura, con conseguenti maggiori
oneri per la finanza pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 luglio 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per Ministro e Ministero, il Ministro e il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per legge, la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni;
c) per fascia o fasce, le fasce dei professori ordinari e dei
professori associati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
d) per abilitazione, l'abilitazione scientifica nazionale di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge;
e) per settori concorsuali, macrosettori concorsuali e settori
scientifico-disciplinari, i settori concorsuali, i macrosettori
concorsuali e i settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo
15, comma 1, della legge;
f) per area disciplinare, l'area disciplinare di cui all'articolo
16, comma 3, lettera b), determinata ai sensi dell'articolo 1, comma
1, lettera a), della legge 16 gennaio 2006, n. 18, di riordino del
Consiglio universitario nazionale;
g) per commissione, la commissione nazionale di cui all'articolo
16, comma 3, lettera f), della legge;
h) per CUN, il Consiglio universitario nazionale;
i) per CRUI, la Conferenza dei rettori delle universita'
italiane;
l) per ANVUR, l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema
universitario e della ricerca;
m) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della
ricerca.
Art. 2
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il
conseguimento dell'abilitazione attestante la qualificazione
scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla
prima e alla seconda fascia dei professori universitari.
Art. 3
Abilitazione scientifica nazionale
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette
inderogabilmente con cadenza annuale con decreto del competente
Direttore generale del Ministero, per ciascun settore concorsuale e
distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori
universitari.
2. Il decreto di cui comma 1 e' adottato nel mese di ottobre di
ogni anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e dell'Unione europea, nonche' sui siti del Ministero,
dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. Il decreto
stabilisce le modalita' per la presentazione delle domande e della
relativa documentazione. Le domande sono presentate nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui
agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge, la durata
dell'abilitazione e' di quattro anni dal suo conseguimento.
4. Il mancato conseguimento dell'abilitazione preclude la
partecipazione alle procedure di abilitazione indette nel biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia
ovvero della fascia superiore.
5. Le domande, corredate da titoli e pubblicazioni scientifiche e
dal relativo elenco, sono presentate al Ministero per via telematica
con procedura validata dal Comitato di cui all'articolo 7, comma 6.
Nella redazione del predetto elenco il candidato specifica quali sono
le pubblicazioni soggette a copyright. L'elenco dei titoli e delle
pubblicazioni di ciascun candidato e' pubblicato nel sito del
Ministero, dell'Unione europea e dell'Universita' sede della
procedura di abilitazione. La consultazione delle pubblicazioni
soggette a copyright, da parte dei commissari e degli esperti
revisori di cui all'articolo 8, comma 3, avviene nel rispetto della
normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto
d'autore.
Art. 4
Criteri di valutazione
1. Il Ministro, con proprio decreto, sentiti il CUN, l'ANVUR e il
CEPR, definisce criteri e parametri differenziati per funzioni e per
area disciplinare, tenendo presente la specificita' delle aree, ai
fini della valutazione dei candidati di cui all'articolo 8, comma 4.
Con lo stesso decreto puo' essere previsto un numero massimo di
pubblicazioni che ciascun candidato puo' presentare ai fini del
conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per
area disciplinare. In ogni caso tale numero non puo' essere inferiore
a dodici.
2. Ogni cinque anni si procede alla verifica dell'adeguatezza e
congruita' dei criteri e parametri di cui al comma 1, sentiti il CUN,
l'ANVUR e il CEPR. La revisione o l'adeguamento degli stessi e'
disposta con decreto del Ministro anche tenendo conto dei risultati
della valutazione delle politiche di reclutamento di cui all'articolo
5, comma 5, della legge.
Art. 5
Sedi delle procedure
1. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione si svolgono
presso le universita' individuate, mediante sorteggio effettuato, per
ciascun settore concorsuale, nell'ambito di una lista di quelle
aventi strutture idonee ad ospitare la Commissione di abilitazione e
dotate delle necessarie risorse finanziarie. La lista e' formata dal
Ministero, su proposta della CRUI, e aggiornata ogni due anni. La
sede sorteggiata per ciascuna procedura e' indicata nel decreto di
cui all'articolo 3, comma 1. Il competente Direttore generale del
Ministero, puo', su richiesta della Commissione e compatibilmente con
il rispetto dei tempi della procedura, disporre modifiche
sull'assegnazione della procedura alla sede.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le
strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle
procedure, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
3. Per ciascuna procedura di abilitazione l'universita' nomina, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile del procedimento che ne assicura il regolare
svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le
forme di pubblicita' previste dal presente regolamento, relative alle
fasi della procedura successiva alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione sono
posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Art. 6
Commissione nazionale per l'abilitazione alle funzioni di professore
universitario di prima e di seconda fascia
1. Per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, comma
1, con decreto adottato ogni due anni dal competente Direttore
generale del Ministero, nel mese di maggio, e' avviato il
procedimento preordinato alla formazione, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e con oneri a carico delle
disponibilita' di bilancio degli atenei, di una commissione nazionale
per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri.
2. Con successivo decreto, il Direttore generale del Ministero
costituisce un'apposita lista composta per ciascun settore
concorsuale dai nominativi dei professori ordinari del settore
concorsuale di riferimento, che hanno presentato domanda per esservi
inclusi. Quattro dei membri della commissione sono individuati
mediante sorteggio all'interno della lista medesima. Ai membri delle
Commissioni non sono corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
3. Gli aspiranti commissari, entro trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 1, presentano
esclusivamente tramite procedura telematica, validata ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, la domanda al Ministero, attestando il
possesso della positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 7,
della legge e allegando il curriculum e la documentazione concernente
la complessiva attivita' scientifica svolta, con particolare
riferimento all'ultimo quinquennio. Possono candidarsi
all'inserimento nella lista i professori ordinari di universita'
italiane.
4. Gli aspiranti commissari devono rispettare criteri e parametri
di qualificazione scientifica, coerenti con quelli richiesti, ai
sensi del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, ai candidati
all'abilitazione per la prima fascia nel settore concorsuale per il
quale e' stata presentata domanda.
5. L'accertamento della qualificazione degli aspiranti commissari
e' effettuata dall'ANVUR per ciascuna area disciplinare, nell'ambito
delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1°
febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente. Il Ministero rende pubblico per via telematica
il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista.
6. Se il numero dei professori inseriti nella lista di cui al comma
2 e' inferiore a otto, si provvede all'integrazione della stessa,
fino a raggiungere il predetto numero, mediante sorteggio degli altri
aspiranti commissari appartenenti al medesimo macrosettore
concorsuale che, all'atto della presentazione della domanda ai sensi
del comma 2, non hanno manifestato l'indisponibilita' a fare parte di
commissioni relative a settori concorsuali diversi da quello
indicato. Se il sorteggio effettuato ai sensi del periodo precedente
non consente comunque di raggiungere il numero di otto unita'
occorrente per la formazione della lista, la stessa e' integrata fino
a raggiungere il predetto numero mediante sorteggio dei professori
ordinari appartenenti al settore concorsuale, ovvero, se necessario,
al macrosettore concorsuale, che non si sono candidati. Non si
procede al sorteggio quando il numero delle unita' disponibili e'
pari o inferiore a quello occorrente per formare la lista. I
professori ordinari inclusi nella lista ai sensi del secondo e terzo
periodo devono possedere i medesimi requisiti richiesti agli
aspiranti commissari ai sensi del comma 3, e il medesimo livello di
qualificazione scientifica accertata ai sensi del comma 5. Il
sorteggio dei commissari e' quindi effettuato nell'ambito della lista
cosi' integrata.
7. Il quinto commissario e' individuato mediante sorteggio
all'interno di un'apposita lista, predisposta dall'ANVUR, composta da
almeno quattro studiosi od esperti di livello pari a quello degli
aspiranti commissari di cui al comma 2, in servizio presso
universita' di un Paese aderente all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), diverso dall'Italia.
Nella redazione della lista, l'ANVUR assicura il rispetto delle
condizioni di cui al comma 8, secondo periodo, e delle tabelle di
corrispondenza di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della
legge. L'ANVUR assicura, altresi', la coerenza del curriculum degli
aspiranti commissari con i criteri e i parametri di cui all'articolo
16, comma 3, lettera h), della legge e rende pubblico per via
telematica il curriculum di ciascun soggetto inserito nella lista. Ai
commissari in servizio all'estero individuati ai sensi del presente
comma e' corrisposto un compenso determinato con decreto di natura
non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, il cui onere e' ricompreso tra quelli
relativi al funzionamento di ciascuna commissione ai sensi del comma
4 dell'articolo 5.
8. E' fatto divieto che di ciascuna commissione faccia parte piu'
di un commissario in servizio presso la medesima universita'. I
commissari non possono fare parte contemporaneamente di piu' di una
commissione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di
commissioni per il conferimento dell'abilitazione relative a
qualunque settore concorsuale.
9. Il sorteggio nell'ambito dei componenti della lista di cui al
comma 2 assicura per quanto possibile la presenza, in ciascuna
commissione, di almeno un componente per ciascun settore
scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al
quale afferiscono almeno trenta professori ordinari.
10. Per la formazione di ciascuna commissione, il competente
Direttore generale del Ministero definisce con decreto, anche
avvalendosi di procedure informatizzate, l'elenco dei soggetti
inclusi nella lista di cui al comma 2, nel rispetto delle condizioni
di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.
11. I commissari in servizio presso atenei italiani possono, a
richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attivita'
didattica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. Le dimissioni da componente della commissione per sopravvenuti
impedimenti devono essere motivate. Le stesse hanno effetto a
decorrere dall'adozione del decreto di accettazione da parte del
competente Direttore generale del Ministero.
13. La commissione di cui al comma 1 e' nominata con decreto del
competente Direttore generale del Ministero, nel mese di settembre, e
resta in carica due anni.
14. I decreti di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito
del Ministero.
Art. 7
Operazioni di sorteggio
1. Formata la lista secondo le modalita' di cui all'articolo 6,
commi 2, 3, 4, 5 e 6, i componenti della commissione per
l'abilitazione sono sorteggiati mediante lo svolgimento delle
seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico, per cognome e nome, di
tutti i componenti della lista;
b) attribuzione a ciascuno dei predetti componenti di un numero
d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito
mediante apposito sorteggio.
2. Al fine di assicurare il rispetto della condizione di cui
all'articolo 6, comma 9, si procede al sorteggio di un commissario
per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari, ricompresi nel
settore concorsuale, al quale afferiscono almeno trenta professori
ordinari. Nell'ipotesi in cui il numero dei predetti settori
scientifico-disciplinari e' inferiore a quattro, si procede
all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i
restanti componenti della lista. Nell'ipotesi in cui il numero dei
settori scientifico-disciplinari di cui al primo periodo e' superiore
a quattro, si procede al sorteggio di un componente della lista per
ciascuno di essi e, successivamente, al sorteggio di quattro
commissari nell'ambito dei componenti cosi' sorteggiati.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al
sorteggio dei componenti della lista di cui all'articolo 6, comma 7.
4. I commissari sorteggiati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 quali
componenti di due o piu' commissioni devono optare per una sola di
esse entro dieci giorni dalla comunicazione per via telematica da
parte del Ministero dei risultati del sorteggio. Nel caso di mancato
esercizio dell'opzione nel termine di cui al primo periodo la
commissione di appartenenza e' individuata mediante sorteggio e si
procede alla sostituzione del medesimo commissario nell'altra o nelle
altre commissioni.
5. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario si
procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalita' di cui al presente
articolo. Sono fatti salvi gli atti della commissione compiuti prima
della sostituzione, ad eccezione di quelli che sono espressione di un
giudizio tecnico-discrezionale individuale del componente sostituito.
6. Il sorteggio avviene tramite procedure informatizzate,
preventivamente validate da un Comitato tecnico composto da non piu'
di cinque membri, che opera a titolo gratuito ed e' nominato con
decreto del Ministro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di
cui all'articolo 3, comma 2, decorre il termine previsto
dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la
presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di
ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 8
Lavori delle commissioni
1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si
espletano le procedure di abilitazione, elegge tra i propri
componenti il presidente ed il segretario. Nella prima riunione la
commissione definisce, altresi', le modalita' organizzative per
l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per fascia.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due
giorni al responsabile del procedimento individuato ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, il quale ne assicura la pubblicita' sul
sito dell'universita' per almeno sette giorni prima della successiva
riunione della commissione e per tutta la durata dei lavori. La
successiva riunione della commissione puo' tenersi solo a partire
dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1, le commissioni
accedono per via telematica alla lista delle domande, all'elenco dei
titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' alla relativa
documentazione, presentati ai sensi dell'articolo 3, comma 5. Per
garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici
di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei
commissari.
3. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della
facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La facolta' e' esercitata su proposta di uno o piu' commissari, a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione.
4. La commissione attribuisce l'abilitazione con motivato giudizio
espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni
e per area disciplinare, definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
e fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle
pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato, previa
sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di
ricerca e sviluppo svolte. L'eventuale dissenso dal parere pro
veritate di cui al comma 3 e' adeguatamente motivato.
5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro quinti dei
componenti.
6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori entro
cinque mesi dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il
competente Direttore generale del Ministero assegna un termine non
superiore a sessanta giorni per la conclusione degli stessi. Decorso
anche tale termine, il Direttore generale avvia la procedura di
sostituzione della commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di
bilancio degli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi
restando gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 6, assegnando un
termine non superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E'
facolta' della nuova commissione, nella prima riunione successiva
alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti
dalla commissione sostituita. Ai membri della Commissione non sono
corrisposti compensi, emolumenti ed indennita'.
7. La commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per ciascuna
fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti
tutti gli atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione riassuntiva dei lavori svolti costituiscono parte
integrante e necessaria dei verbali. Entro 15 giorni dalla
conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla
commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al
Ministero.
8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui
all'articolo 6, comma 7, e i pareri pro veritate di cui al comma 3
possono essere resi anche in una lingua comunitaria diversa
dall'italiano.
9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione, i giudizi
individuali espressi dal commissario e i pareri pro veritate sono
pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione, le procedure per la formazione
delle commissioni e per il conseguimento dell'abilitazione sono
avviate, rispettivamente, entro trenta e novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le procedure di cui al comma 1, e comunque non oltre il 30
giugno 2012, non e' richiesto il possesso del requisito della
positiva valutazione di cui all'articolo 6, comma 3, ai fini della
candidatura a componente delle commissioni.
3. Nella prima tornata delle procedure di abilitazione, e comunque
non oltre il 30 giugno 2012, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in
tempo utile a formare la lista di studiosi ed esperti in servizio
all'estero di cui all'articolo 6, comma 7, in relazione a uno
specifico settore concorsuale, la commissione nazionale,
relativamente al settore che ne risulti privo, e' integralmente
composta, secondo le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 per
l'individuazione dei commissari di cui all'articolo 6, comma 2. Al
fine di assicurare il rispetto della condizione di cui all'articolo
6, comma 9, anche nell'ipotesi di cui al presente comma, si procede
al sorteggio per ciascuno dei settori scientifico-disciplinari,
ricompresi nel settore concorsuale, al quale afferiscono almeno
trenta professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei predetti
settori scientifico-disciplinari e' inferiore a cinque, si procede
all'integrazione del numero occorrente mediante sorteggio tra i
restanti componenti della lista. Nel caso in cui il numero dei
settori scientifico-disciplinari e' superiore a cinque, si procede al
sorteggio di un componente della lista per ciascuno di essi e,
successivamente, al sorteggio di cinque commissari nell'ambito dei
componenti cosi' sorteggiati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e' abrogato il comma 5 dell'articolo 1 della legge 4
novembre 2005, n. 230.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011
08-02-2012 00:00
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