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Sentenza

Concorso per la nomina di 21 tenenti in s.p.e. del ruolo tecnico-logistico dell...
Concorso per la nomina di 21 tenenti in s.p.e. del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri. Veterinaria. Valutazione titoli.
Autorità:  T.A.R.  Roma  Lazio  sez. I
Data:  14 dicembre 2012
Numero:  n. 10432
Intestazione

                         REPUBBLICA ITALIANA                         
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                     
         Il 
		  Tribunale  Amministrativo Regionale per il Lazio          
                         (Sezione Prima Bis)                         
ha pronunciato la presente                                           
                              SENTENZA                               
sul ricorso numero di registro  generale  11625  del  2004,  proposto
dalla signora Pa. Gi.,  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Raffaele
Izzo, con domicilio eletto presso  di  questi  in  Roma,  Lungotevere
Marzio 3;                                                            
                               contro                                
il  Ministero  della  Difesa  (Comando   Generale    dell'Arma    dei
Carabinieri),  rappresentato  e  difeso  per  legge   dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;    
                          nei confronti di                           
Sa. Pu.;                                                             
                               avverso                               
l'esito (per lei non favorevole) del concorso pubblico indetto per la
nomina di 21 tenenti in s.p.e. del ruolo tecnico-logistico  dell'Arma
dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n. 12 del 13.2.2002).               
Visto il ricorso, con i relativi allegati;                           
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; 
Visti gli atti tutti della causa;                                    
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012, il dott.
Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi - per le parti - i  difensori
come da verbale;                                                     
Ritenuto e considerato quanto segue.                                 

(Torna su   ) Fatto
FATTO e DIRITTO
Ritenendolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa Pa. Gi. ha impugnato l'esito - per lei non favorevole - del concorso pubblico indetto per la nomina di 21 tenenti in s.p.e. del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri. (G.U., IV s.s., n. 12 del 13.2.2002).
La Gi. si duole in particolar modo del fatto che l'unico posto previsto, dal relativo bando, per la specialità "veterinaria" (posto alla cui copertura ella ambìva: ed ambisce) sia stato aggiudicato al controinteressato Sa. Pu.: che vanterebbe (ed, in ciò, si sostanzia il "thema decidendum") titoli inferiori ai suoi.
All'esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 28.11.2012, il Collegio - trattenuta la causa in decisione - constata come le pretese attoree siano intrinsecamente infondate.
Se è vero - infatti - che la mancata valutazione (quale titolo di merito) della "borsa di studio" conseguita dalla Gi. presso l'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (avente, senz'altro, natura pubblicistica) è da considerarsi illegittima, è altresì vero che l'attribuzione all'interessata del relativo (ed ulteriore) punteggio (anche se sommato a quello, concernente la "pubblicazione su riviste", che è stato ricalcolato in occasione del riesame effettuato - dall'Amministrazione - in ottemperanza a quanto stabilito da questo Tribunale in sede cautelare) non consent(irebb)e - alla Gi.: posizionatasi al 2° posto della (sub)graduatoria "de qua" - di colmare il divario che la separa dal soggetto dichiarato vincitore.
Altre incongruenze, nell'operato della Commissione esaminatrice, non è (del resto) dato riscontrare.
La (tanto enfatizzata) frequenza della Gi. ad un Corso specialistico non poteva - invero - esser valutata: in quanto il predetto Corso era ancora "in itinere" (ed è agevole arguire, in proposito, che soltanto il suo completamento avrebbe potuto assumere un qualche significato in ordine al percorso formativo dell'interessata); mentre, per quel che concerne la (ad avviso della ricorrente: illegittimamente effettuata) valutazione del servizio militare del Pu., non si può non rilevare
- che, in occasione del cennato riesame (nel quale l'errore materiale in cui si era incorsi nel computare la durata di tale servizio è - tra l'altro - stato debitamente corretto), si è chiarito che - sia per i servizi militari che per quelli civili (svolti, alternativamente, dai vari candidati) - è stato (correttamente) apprezzato l'aspetto qualitativo (nell'un caso: attraverso la considerazione della documentazione caratteristica; nell'altro: attraverso quella della prestazione effettuata "senza demerito");
- che l'affermazione attorea, secondo la quale la possibilità di apprezzamento dell'aspetto qualitativo del servizio ( militare ) avrebbe dovuto riguardare esclusivamente l'attività svolta nell'Arma dei Carabinieri, non è assolutamente condivisibile: non foss'altro perché l'applicazione di un tale principio avrebbe privilegiato, e privilegerebbe (dando, cosi, luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento), una determinata categoria di concorrenti in danno di altre;
- che, laddove il bando richiama l'Arma dei CC., lo fa (del resto) al solo fine di stabilire la rilevanza dei "giudizi equivalenti" - contenuti nei rapporti informativi redatti nei confronti degli appartenenti al ruolo degli ispettori di tale Arma - rispetto a quelli (non peggiori di "superiore alla media") riprodotti nelle schede valutative riguardanti altri candidati.
Null'altro reputa di dover aggiungere, il Collegio (se non che la Gi., nonostante quanto poc'anzi evidenziato, non supera la cosiddetta "prova di resistenza"), a dimostrazione della riscontrata infondatezza della proposta impugnativa.
Il fatto che parte delle allegazioni attoree sia, peraltro, stata riconosciuta degna di considerazione, induce (comunque) all'integrale compensazione delle spese di lite.
(Torna su   ) P.Q.M.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
- rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
- compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 28 novembre 2012, con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore
Giuseppe Rotondo, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2012.
Avv. Antonino Sugamele

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