Concorso Carabinieri. Il profilo attitudinale è accertato esclusivamente a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento.
Autorità: Consiglio di Stato sez. IV
Data: 29 novembre 2012
Numero: n. 6083
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7631 del 2012, proposto da:
Ma. Br., rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Monti, Giovanni
Carlo Parente, con domicilio eletto presso Giovanni Carlo Parente in
Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n.
05880/2012, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al 17°
corso biennale allievi marescialli del ruolo ispettori dell'arma dei
carabinieri
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
(Torna su ) Fatto
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per la parte appellante l'avvocato Giovanni Carlo Parente.;
Sentita la stessa parte ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il signor Ma. Br. ha partecipato al concorso per l'ammissione al 17° corso biennale per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri e, in data 9 maggio 2011, ne è stato escluso all'esito dell'accertamento attitudinale.
Ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione e, in parte qua, il bando di concorso, con ricorso che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione I bis, ha respinto - dopo avere svolto istruttoria - con sentenza in forma semplificata 27 giugno 2012, n. 5880.
Contro la sentenza il signor Bragagnolo ha interposto appello, chiedendone anche la sospensione dell'esecutività con adozione di misure cautelari adeguate e formulando richieste istruttorie.
L'appellante deduce sotto diversi profili la violazione di legge e l'eccesso di potere. In particolare censura:
o la violazione delle regole di imparzialità e trasparenza, derivante dalla mancanza di pubblicità dei criteri di selezione; l'art. 12, comma 5, del bando di concorso sarebbe illegittimo nella parte in cui genericamente rinvia, quanto alle modalità degli accertamenti attitudinali, a un successivo provvedimento; le relative determinazioni del 28 settembre 1995 e del 6 novembre 2010, peraltro mai pubblicate, sarebbero state menzionate solo nel provvedimento di esclusione;
o la violazione delle regole di pubblicità e trasparenza, a seguito dell'omessa verbalizzazione dei criteri di somministrazione e dello svolgimento della prova attitudinale;
o il contrasto con il risultato della perizia di parte.
Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio per resistere all'appello.
All'udienza cautelate del 20 novembre 2012, la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato l'appellante, sola parte che ha risposto alla chiamata, il Collegio è dell'avviso di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.c.
1. Sotto diversi profili l'appellante censura il provvedimento di esclusione dal concorso, considerandolo adottato in violazione di legge, privo di motivazione idonea e comunque in contrasto con altri accertamenti.
Le censure non hanno pregio.
2. Come risulta dagli atti, l'Amministrazione ha sottoposto i candidati agli accertamenti attitudinali, volti a verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere alle funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
Gli accertamenti attitudinali si sono svolti in conformità alle specifiche norme tecniche: somministrazione di test attitudinali, redazione di una relazione psicologica sulla base delle risposte fornite, intervista attitudinale con conseguente redazione di una scheda di valutazione.
Questa articolata procedura ha condotto a un giudizio finale di inidoneità, sostenuto da una motivazione che, seppure necessariamente sintetica, appare completa e adeguata.
3. Né questo giudizio può essere contrastato con i risultati di altri accertamenti svolti in sedi sia private che pubbliche (Arma dei carabinieri, nell'ambito di una diversa procedura di arruolamento; Marina militare ).
In primo luogo, l'irrilevanza degli accertamenti compiuti aliunde discende direttamente dalla legge, posto che l'art. 641 del codice dell'ordinamento militare , nel testo all'epoca vigente, stabilisce che "gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo attitudinale da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento".
E" del tutto ragionevole, d'altronde, che l'accertamento che rileva - nell'interesse proprio dell'Amministrazione ed eventualmente anche a tutela della parità di trattamento con gli altri candidati - non possa essere se non quello effettuato dall'Amministrazione competente medesima, nelle strutture previste e secondo le modalità e i tempi prescritti (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 2 dicembre 2011, n. 6377; Id., 24 aprile 2012, n. 2478; Id., 10 maggio 2012, n. 2713; Id., 31 luglio 2012, n. 5577).
Ne segue dunque l'irrilevanza degli apprezzamenti resi da organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze del settore e non necessariamente provvisti della necessaria strumentazione.
Ciò vale anche per il giudizio di idoneità formulato dalla stessa Arma dei carabinieri in data pressoché contestuale a quella del provvedimento impugnato (2 agosto 2011). Si tratta, oltretutto, di giudizi resi nell'ambito di procedure volte a selezionare professionalità diverse (allievi marescialli, nella vicenda di cui è causa; allievi carabinieri effettivi, nella selezione che ha portato al giudizio successivo, di segno favorevole), riguardo alle quali è del tutto naturale che vengano richiesti profili attitudinali differenti.
4. Richiamato quanto detto sub 3, circa l'esclusività dell'accertamento svolto nella sede propria, va rilevato che l'appellante contesta anche la regolarità della procedura di accertamento in sé: il che però fa con argomentazioni che non possono essere condivise.
Infatti:
4.1 il bando è la legge generale del concorso; è ragionevole che, con riguardo a questioni tecniche di dettaglio (quali le modalità degli accertamenti attitudinali) rinvii ad altri provvedimenti; non è detto né ancor meno provato che questi, anche se non pubblicati, non fossero conoscibili; in ogni caso, è un assunto del tutto generico e non concretamente dimostrato quello secondo cui la mancata, previa conoscenza di questi criteri tecnici abbia inciso negativamente sulla imparzialità della selezione;
4.2 la verbalizzazione dei criteri di somministrazione e dello svolgimento dell'accertamento attitudinale non è prevista dalla legge. L'art. 12 e l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 - richiamati dall'appellante - si riferiscono a prove od operazioni d'esame, laddove tale non è l'accertamento attitudinale, per espresso disposto del bando (si veda la diversa dizione dell'art. 12 e dell'art. 13). A tutto concedere, anche a interpretare il concetto di "operazioni di esame" (ex art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994) nel senso più ampio possibile, non mancherebbe comunque, nella fattispecie, quella verbalizzazione degli "aspetti essenziali" che il giudice amministrativo ritiene necessaria e sufficiente (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2011, n. 115). Una verbalizzazione estesa, nei termini che l'appellante in sostanza rivendica, non sarebbe invece in pratica fattibile, non solo per ragioni di speditezza (e dunque di buon andamento dell'Amministrazione), ma anche perché la prova attitudinale è volta a valutare aspetti nei quali concorrono anche atteggiamenti del corpo e comunque, in genere, elementi non verbali, la verbalizzazione dei quali potrebbe essere oltremodo difficoltosa, se non del tutto impossibile.
5. In definitiva, poiché la procedura seguita appare corretta e il provvedimento di esclusione non è caratterizzato da vizi macroscopici, che soli legittimerebbero un sindacato giurisdizionale sulle modalità di esercizio della discrezionalità tecnica spettante all'Amministrazione, l'appello è infondato e va perciò respinto, senza che occorra dar corso alla verificazione richiesta dalla parte privata.
Considerata la natura della controversia, sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Concl: Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 29 NOV. 2012
13-12-2012 12:39
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