Concorso Carabinieri. Deficit della statura. 1,60 mt. Accertamento mediante antropometro. Irrilevante la circostanza che la candidata fu ammessa all'arruolamento volontario in ferma prefissata annuale nell'Esercito.
Autorità: T.A.R. Roma Lazio sez. I
Data: 14 dicembre 2012
Numero: n. 10419
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7770 del 2012, proposto da:
Ma. Gu., rappresentata e difesa dagli avv. Guglielmo Ventrone e
Giovanni Tripodi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma,
Circonvallazione Clodia, 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
An. Gi., n.c.;
per l'annullamento
- con ammissione di riserva della ricorrente alla procedura
concorsuale della nota del 6.04.2012, prot. n. 305208/2- 11, del
Comando Generale dell'Arma dei Carbinieri - Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento- Commissione per gli accertamenti sanitari,
con la quale viene data comunicazione di non idoneità fisica,
presentando la candidata una statura inferiore ai limiti previsti dal
bando, del relativo accertamento sanitario e giudizio medico.
- di ogni altro atto connesso presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa,
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 il
dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il
giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc.
amm.;
(Torna su ) Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha chiesto l'annullamento della nota del 6 aprile 2012 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro di Selezione e reclutamento, con la quale viene data comunicazione della non idoneità fisica della ricorrente a causa della sua statura inferiore ai limiti previsti dal bando di concorso e dall'art. 587 del D.P.R. 15/3/2010 n. 90;
Considerato che la ricorrente contesta tale giudizio deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, lamentando in buona sostanza, che l'Amministrazione ha dichiarato la sua inidoneità fisica per la statura (cm 160) a seguito di un accertamento superficiale ed erroneo;
Considerato che, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione resistente, il deficit staturale della ricorrente è stato rilevato nel rispetto delle modalità prescritte dalla normativa tecnica di riferimento, né può essere messa in dubbio l'attendibilità dello strumento utilizzato dalla Commissione, non essendo in contestazione l'efficienza dell'attrezzatura tecnica impiegata per la misurazione della statura;
Considerato, inoltre, che l'Amministrazione ha chiarito che il deficit staturale, accertato mediante antropometro, è stato riscontrato sia in sede di visita antropometrico-anamnestica in data 5 luglio 2012, sia all'esito di una seconda misurazione effettuata la mattina del giorno seguente, con le modalità previste dall'art. 1 della Direttiva Tecnica del 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare ;
Considerato che quanto sostenuto dalla ricorrente circa la sussistenza del requisito fisico richiesto allorquando la stessa fu ammessa all'arruolamento volontario in ferma prefissata annuale nell'Esercito, non può assumere alcuna rilevanza nel caso in esame, in quanto tale circostanza non sta a significare il possesso del requisito in questione il cui accertamento ha scontato una valutazione hic et nunc sulla base di un rigoroso protocollo tecnico previsto dalla direttive tecniche di settore;
Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sin qui esposte inducono ad escludere che nella fattispecie possa farsi ricorso ad una visita medica di verificazione, così come richiesto dalla ricorrente;
Conclusivamente, il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14 DIC. 2012.
26-12-2012 11:46
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