Con questo arresto giurisprudenziale il Consiglio di Stato indivisua le condizioni perchè possa rimproverarsi alla p.a. la responsabilità civile.
Cons. Stato, Sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5461
RESPONSABILITÀ CIVILE
Perché sussista la rimproverabilità dell'amministrazione ai fini della condanna della stessa al risarcimento dei danni, il Giudice deve (tra l'altro) valutare le condizioni caratterizzanti l'organizzazione e l'attività amministrativa, la chiarezza della normativa, lo stato della giurisprudenza, la complessità delle questioni coinvolte, la condotta degli interessati nel corso del procedimento.
In tema di responsabilità civile, la liquidazione equitativa del danno può aver luogo soltanto nel caso di impossibilità, o difficoltà, di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito e non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del danno - la quale costituisce il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno.
06-11-2012 09:08
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