Competenza funzionale del Tar Lazio
CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA PLENARIA , ORDINANZA 25 giugno 2012 n. 23 Pres. Coraggio – est. Dell'Utri ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 23 di A.P. del 2012, proposto da:
AIAS - Associazione Italiana Assistenza Spastici - e Associazione di volontariato Fraternità della Misericordia, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Giacalone, con domicilio eletto presso Salvatore Giacalone in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
contro
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno – UTG di Trapani;
Comune di Salemi;
per regolamento di competenza chiesto d'ufficio
sul giudizio di cui alla sentenza breve del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE I n. 00711/2012, resa tra le parti, concernente ASSEGNAZIONE FONDO RUSTICO
Visto il regolamento di competenza proposto di ufficio dal T.A:R. per la Sicilia, sede di Palermo, sezione prima;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 15 e 16, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2012 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per le ricorrenti in primo grado l'avvocato Giacalone;
Con deliberazione 15 dicembre 2009 n. 270 la Giunta comunale di Salemi assegnava all'Associazione italiana assistenza spastici – AIAS - ed all'Associazione di volontariato Fraternità della Misericordia un fondo rustico con annesso fabbricato rurale, confiscato ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 (recante “Disposizioni contro la mafia”) e successive modificazioni ed integrazioni, trasferito al patrimonio indisponibile dell'Ente per il perseguimento di finalità sociali e, in particolare, per essere assegnato a comunità, enti ed organizzazioni di volontariato o a cooperative sociali, ovvero a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura.
Stipulati in data 26 gennaio 2011 tra le parti i contratti di comodato d'uso, la stessa Giunta comunale revocava l'assegnazione con deliberazione 10 agosto 2011 n. 169.
Di tale deliberazione le predette Associazioni hanno chiesto l'annullamento e la sospensione dell'esecuzione con ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo.
Nelle more del giudizio, con decreto 7 novembre 2011 n. 15542 l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata revocava, a sua volta, il trasferimento del bene in questione al patrimonio indisponibile del Comune di Salemi ai sensi dell'art. 48, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per non aver l'Amministrazione comunale entro un anno utilizzato il medesimo bene, conformemente al provvedimento di destinazione.
Con atto contenente motivi aggiunti le interessate impugnavano anche tale decreto, chiedendone la sospensione dell'esecuzione.
A seguito della camera di consiglio fissata per la trattazione delle istanze cautelari, con sentenza in forma semplificata 4 aprile 2012, n. 711 della sezione prima il T.A.R. ha accolto la domanda svolta nell'atto introduttivo del giudizio ed ha perciò annullato la deliberazione n. 169 del 2011 della Giunta comunale; quanto alla domanda formulata con motivi aggiunti, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza.
Al riguardo, ha osservato che l'art. 135, comma 1, lett. p), del codice del processo amministrativo (come sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 4, del d.lgs. 15 novembre 2011 n. 195) devolve alla competenza funzionale inderogabile del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, le “controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”; che il Titolo II del Libro III del detto d.lgs. n. 159 del 2011 (recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) disciplina, tra l'altro, il foro esclusivo per le controversie di cui trattasi con richiamo all'art. 135 cod. proc. amm.; che pertanto, nonostante gli evidenti profili di connessione, la cognizione sul ricorso per motivi aggiunti spetterebbe al T.A.R. per il Lazio; che, tuttavia, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 16 novembre 2011 n. 20 ha statuito che, poiché il codice del processo amministrativo non ha dettato alcuna specifica regola sul mutamento della competenza territoriale per ragioni di connessione, assume portata generale il principio della concentrazione del giudizio davanti allo stesso giudice; in particolare, possono trovare applicazione i principi del processo civile e, segnatamente, dell'art. 34 cod. proc. civ., rubricato “accertamenti incidentali”; che, infine, alla stregua di ciò i profili della concentrazione e della pregiudizialità cronologica e logico-giuridica deporrebbero per l'attrazione del ricorso per motivi aggiunti alla competenza cognitoria del T.A.R. adìto, siccome pacificamente competente a conoscere del provvedimento comunale, di cui le determinazioni dell'Agenzia sono conseguenza immediata e diretta.
Il regolamento è stato assegnato all'Adunanza plenaria, nella composizione integrata prevista dall'art. 10, co. 3, del d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 (recante “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato”).
Con memoria del 25 maggio 2012 le Associazioni ricorrenti in primo grado hanno sostenuto la competenza del TAR per la Sicilia.
All'odierna camera di consiglio il regolamento è stato introitato in decisione, previa trattazione orale da parte della difesa delle dette Associazioni.
Ciò posto, l'Adunanza osserva che nel proprio precedente n. 20 del 2011, richiamato dal T.A.R. richiedente il regolamento, si discuteva dell'applicazione dell'art. 13 cod. proc. amm., concernente competenza territoriale, in fattispecie riguardante la contestuale impugnazione dell'atto generale di carattere pregiudiziale, rientrante nella competenza del T.A.R. per il Lazio, e dell'atto locale applicativo, rientrante nella competenza di T.A.R. periferico ma attratto per connessione in quella del primo ai sensi dell'art. 34 cod. proc. civ., rubricato “Accertamenti incidentali”.
Nel caso in esame si tratta invece di atto rientrante nella competenza territoriale del TAR periferico e di un atto sopravvenuto nel corso del giudizio sul primo, rientrante nella competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, introdotta dall'art. 114 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (successivamente trasfuso nell'art. 135, comma 1, lett. p), cod. proc. amm., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 5), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195).
Ora è da negare che in una simile situazione possa operare sull'impugnativa del secondo atto la vis attractiva del T.A.R. periferico.
Invero a ciò osta la stessa natura della competenza funzionale che, per avere carattere di specialità e per essere quindi espressione di esigenze affatto peculiari, necessariamente prevale o comunque non può essere assorbita da quella delineata in via generale dall'art. 13 cod.proc.amm. in riferimento alla mera sede dell'Autorità emanante o alla sfera territoriale degli effetti degli atti.
Al riguardo è utile ricordare che, come è stato più volte sottolineato dalla Corte costituzionale, nell'ordinamento processuale amministrativo la competenza funzionale del T.A.R. del Lazio, prevista per specifiche ipotesi, si fonda sulla particolare natura dell'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato ovvero - o in aggiunta - sull'esigenza di favorire fin dal primo grado l'omogeneità della giurisprudenza.
In specie, riguardo ai provvedimenti adottati in materia di emergenza, la Corte ha osservato come se ne giustifichi la competenza del T.A.R. del Lazio ancorché essi incidano su ambiti territoriali estranei alla circoscrizione di questo, in quanto trattasi di atti “finalizzati a soddisfare interessi che trascendono quelli delle comunità locali coinvolte dalle singole situazioni di emergenza, e ciò in ragione tanto della rilevanza delle stesse, quanto della straordinarietà dei poteri necessari a farvi fronte” (sent. 26 giugno 2007, n. 237).
In precedenza la stessa Corte costituzionale, a proposito delle impugnative concernenti i provvedimenti emanati dal Consiglio superiore della Magistratura, aveva ugualmente ritenuta giustificata l'attribuzione delle controversie alla competenza del T.A.R. del Lazio allora prevista dall'art. 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74 (ora trasfuso nell'art. 135, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., modificato dall'art. 1, comma 1, lett. nn), n. 1), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195), anche in deroga alle norme sul foro del pubblico impiego, in considerazione della “esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado “ (sent. 22 aprile 1992, n. 189).
A sua volta è agevole rilevare l'aderenza ad interessi generali dell'ordinamento anche in riferimento all'attribuzione al T.A.R. del Lazio delle controversie, quale quella di cui al presente giudizio, sui provvedimenti emanati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nel quadro della lotta ai più complessi fenomeni criminali che impegna da tempo indivisibilmente lo Stato nelle sue varie espressioni organizzative.
Alla luce di tali rilievi non può dunque non confermarsi la particolare valenza della competenza funzionale del T.A.R. Lazio e conseguentemente l'inapplicabilità ad essa delle regole di spostamento per ragioni di connessione.
Semmai potrebbe porsi la questione opposta e, cioè a dire, se in presenza nel medesimo giudizio della impugnativa di un atto rientrante in detta competenza e di altro atto rientrante, invece, nella competenza generale territoriale, il nesso di connessione non operi per l'attribuzione della intera controversia al T.A.R. del Lazio.
Trattasi, però, di questione che, allo stato, nel presente giudizio non rileva, essendosi il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia già pronunciato sugli atti dell'ente locale ed avendo per l'effetto investito con il regolamento di competenza d'ufficio la sola impugnativa concernente il provvedimento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Ne consegue che la competenza a conoscere della domanda avanzata col ricorso per motivi aggiunti dalle Associazioni indicate sopra non può che spettare al TAR per il Lazio, sede di Roma.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza in epigrafe, dichiara competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
28-06-2012 00:00
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