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Sentenza

Attività industriale in un immobile privo del certificato di agibilità. La manca...
Attività industriale in un immobile privo del certificato di agibilità. La mancanza del certificato di agibilità non autorizza l’operatività di meccanismi presuntivi deponenti per un’effettiva situazione di pericolo
Tar Campania Sez. Ottava - Sent. del 11.07.2012, n. 3340

Presidente Amodio - Relatore Corciulo

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 2814/12 R.G., proposto da:
G.T. A. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.

contro

Comune di Marcianise, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Agliata, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 8;

per l'annullamento

ord. n. 54/2012 di sospensione ad horas dell'attivita' industriale esercitata dalla ricorrente nel Polo artigianale campano sito in Marcianise, zona industriale ASI , loc. Pratella.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- a seguito di sopralluogo del Comando di Polizia municipale del 23 febbraio 2012, con ordinanza n. 54 del 17 aprile 2012 il Dirigente del SUAP del Comune di Marcianise disponeva la sospensione dell'attività produttiva nell'immobile occupato dalla società G.T. A. s.r.l., in quanto privo del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 24 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

- Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la G.T. A. s.r.l. chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;

- innanzitutto, è stata dedotto il difetto di motivazione in merito alla sussistenza del presupposto dell'urgenza di provvedere; da tanto conseguirebbe l'omessa attivazione delle garanzie partecipative sancite dalla legge 7 agosto 1990 n. 241; con il secondo motivo è stato evidenziato che la ricorrente in data 10 marzo 2009 aveva presentato istanza per il rilascio del certificato di agibilità, sulla quale, anteriormente all'adozione del provvedimento impugnato, si era formato il silenzio-assenso di cui all'art. 25 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380. In terzo luogo, è stata lamentata la mancata rappresentazione di concrete ragioni di pubblico interesse in merito alla sospensione dell'attività, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso rispetto all'inizio dell'attività industriale della società ricorrente. Con il quarto motivo è stato evidenziato che, in caso di mancato rilascio del certificato di agibilità, sarebbe applicabile solamente una sanzione pecuniaria e non anche misure di tipo sospensivo; con la quinta censura è stato lamentato l'illegittimo richiamo nel provvedimento impugnato all'art. 26 del regolamento edilizio del Comune di Marcianise, norma da ritenersi abrogata dall'art. 136, secondo comma del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380; infine, la norma de qua, al comma nono, farebbe riferimento solo ad insediamenti abitativi e non anche quelli a destinazione industriale come quello in esame;

- si è costituito in giudizio il Comune di Marcianise concludendo per il rigetto del ricorso e della domanda cautelare;

- alla camera di consiglio del 10 luglio 2012, fissata per la trattazione dell'incidente cautelare, il Tribunale, avvisate le parti come da verbale di udienza, ha trattenuto la causa per decisione di merito, assumendo la sussistenza dei presupposti per una decisione in forma semplificata;

Considerato che:

- il ricorso è meritevole di accoglimento, essendo fondato su profili di censura già scrutinati da questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli VIII Sezione n. 2658/12, n. 2023/12 e n. 2024/12) ;

- il provvedimento impugnato presenta tutte le caratteristiche proprie dell'esercizio del potere di ordinanza di necessità ed urgenza, avendo disposto la sospensione ad horas di tutte le attività produttive che interessano l'immobile in quanto privo del certificato di agibilità;

- in tal senso, il ricorso è fondato relativamente alle censure a mezzo delle quali è stata contestata, da un lato la mancata motivazione in ordine all'urgenza di provvedere ed alla rappresentazione dell'esistenza di un pericolo determinato, dall'altro, di conseguenza, l'ingiustificata omissione delle necessarie garanzie partecipative;

- né da tali elementi si potrebbe in qualche modo prescindere per il solo fatto della mancanza del certificato di agibilità, dal momento che tale condizione non autorizza affatto l'operatività di meccanismi presuntivi deponenti nel senso della esistenza di un'effettiva situazione di pericolo;

- ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato con suo consequenziale annullamento;

- sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Depositata in Segreteria il 11.07.2012
Avv. Antonino Sugamele

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