Aspirante vigile del fuoco escluso per deficit visivo naturale. Il Tar, con altra visita, lo dichiara idoneo e condanna il Dipartimento P.S. alle spese.
Tar Lazio Sez. Prima Bis - Sent. del 01.10.2012, n. 8235
Presidente Orciuolo - Estensore Landi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2675 del 2012, proposto da:
M. C.,
contro
Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di D. C., n.c.;
per l'annullamento del decreto del ministero dell'interno - dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - DCAFFGEN - registro decreti - prot. n. 0000003 del 10 gennaio 2012 -958/s.06.03.10.visite mediche, ricevuto dal sig. C. M. in data1 6 gennaio 2012, con cui è stata disposta nei confronti del C., l'esclusione dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del corpo nazionale dei vigili del fuoco, bandito con d.m. n. 5140 del 6.11.2008, poiché nei suoi confronti la commissione medica ha espresso il seguente giudizio “deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 03/10 - OS 3/10)”;
nonché della successiva graduatoria che fosse eventualmente stilata dall'amministrazione procedente che prevede l'esclusione del sig. C. M.;
di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 settembre 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvertite le stesse parti circa la possibilità di definire il giudizio in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - prot. 0000003 del 10 gennaio 2012, con il quale si dispone l'esclusione del ricorrente dal concorso a 814 posti di vigile del fuoco, perché la commissione medica ha espresso il seguente giudizio “deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 3/10 - OS 3/10)”;
Considerato che il ricorrente contesta tale accertamento deducendo censure di eccesso di potere sotto vari profili;
Considerato che questa Sezione, con ordinanza istruttoria n. 5471/2012 reiterata con ordinanza n. 6612/2012 disponeva apposita visita medica di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo, incaricando di tale incombente il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale di Sanità;
Considerato che con nota del 10 settembre 2012 la suddetta Direzione Centrale di Sanità ha inviato il verbale della eseguita verificazione da cui si rileva che, vista tutta la documentazione raccolta e la dichiarazione del ricorrente di non aver mai effettuato interventi di correzione per difetti della vista, è stato riscontrato: Visus naturale OD 10/10 e OS 10/10, per cui la Commissione medica ritiene che il ricorrente è in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. n. 78 del 2008;
Considerato che le risultanze della disposta visita medica di verificazione sono positive per il ricorrente, per cui le censure mosse all'impugnato giudizio di non idoneità, si appalesano fondate con la conseguenza che il ricorso va accolto, mentre le spese, vanno poste a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida nella somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Depositata in Segreteria il 1.10.12
06-10-2012 09:13
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