Amministrazione della Difesa - Ordine di servizio - Adozione - Oggetto - Trasferimento per incompatibilità
Amministrazione della Difesa - Ordine di servizio - Adozione - Oggetto - Trasferimento per incompatibilità - Comunicazione di avvio del procedimento - Non necessarietà - Ragioni di impedimento - Necessità di rimuovere tempestivamente una situazione pregiudizievole per il prestigio dell'Istituzione. (L. 07.08.1990, n. 241, art. 7)
Non sussiste violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990 nell'ipotesi di adozione, da parte del Ministero della Difesa, di un ordine di servizio del trasferimento per incompatibilità ambientale dell'appartenente alle Forze dell'Ordine. In merito, invero, rilevato che il richiamato disposto normativo, nel prescrivere l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi, fa salva l'ipotesi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, tali ragioni si concretano, nella descritta fattispecie, nella necessità dell'Amministrazione di rimuovere tempestivamente una situazione, non solo fortemente pregiudizievole per il prestigio dell'Istituzione, ma suscettibile di incidere negativamente sul regolare svolgimento dell'attività istituzionale.
T.a.r. Emilia Romagna, Parma, Sezione 1, Sentenza n. 115 del 27 febbraio 2012
08-06-2012 00:00
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